F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 11/TFN del 19.10.2020 – (Bonaccio Giuseppe / ASD US Campagnola – Reg. Prot. 3/TFN-ST) Decisione n. 11/TFN-ST 2020/2021 Reg. Prot. 3/TFN-ST

 

Decisione n. 11/TFN-ST 2020/2021

Reg. Prot. 3/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

avv. Vincenzo Esposito Corona – Presidente;

prof. Domenico Apicella – Componente;

avv. Filippo Crocé – Componente;

avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente (Relatore);

avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 08 ottobre 2020,

a seguito del Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato da Bonaccio Giuseppe (calciatore n. 22.02.2001 - matr. FIGC 6502535) tendente ad ottenere lo svincolo dalla ASD US Campagnola (matr. FIGC 8990) per apocrifia della firma,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso proposto in data 23 settembre 2020, il calciatore Bonaccio Giuseppe (n. 22.2.2001 - matr. FIGC 6502535) ha chiesto di ritenersi nullo in quanto mai sottoscritto il proprio tesseramento in favore della società ASD Campagnola. Con tale ricorso il calciatore si limita a richiedere la revoca del tesseramento per firma apocrifa del modulo di trasferimento, sottoscritto in data 13.09.2019, dalla società Mantova 1911 SSD a rl (matr. 947539) alla cessionaria ASD Campagnola (matr. FIGC 8990).

Il ricorso è inammissibile. L’art. 49 comma 4 CGS stabilisce che “I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica”. L’art. 89 CGS, che regola il procedimento innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, al comma 1 lett. a) stabilisce che “il procedimento è instaurato su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare”. L’art. 44, comma 6, CGS stabilisce, a sua volta, che “tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.”

Nel caso di specie il ricorrente nulla dice e/o documenta in merito alla data di conoscenza dell’atto da impugnare, limitandosi semplicemente a chiedere la revoca del proprio tesseramento in favore della società ASD Campagnola. Fermo quanto innanzi ed in via ulteriore va sul punto osservato che il tesseramento risulta essere stato sottoscritto in data 13.09.2019 e che il Calciatore ha altresì partecipato all’attività agonistica con la società ASD Campagnola senza per nulla obbiettare in ordine al titolo che lo abilitava a partecipare alle gare agonistiche atteso che solo dopo oltre un anno il ricorrente ha ritenuto di proporre reclamo.

Tanto motivato il ricorso per cui è causa, è inammissibile in quanto proposto in violazione degli artt. 49 comma 4 CGS e 89, comma 1, lett. a, CGS.

Tanto premesso

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

all’esito della Camera di consiglio, dichiara inammissibile il ricorso presentato dal calciatore Bonaccio Giuseppe. Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 08 ottobre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

IL RELATORE                                                   IL PRESIDENTE

F.to avv. Eugenio Maria Patroni Griffi          F.to avv. Vincenzo Esposito Corona

 

Depositato in data 19 ottobre 2020.

 

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia

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