F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 13/TFN del 19.10.2020 – (Maldonado Morocho Luis Alberto e Calcio Catania Spa / Lega Pro – Reg. Prot. 5/TFN-ST) Decisione n. 13/TFN-ST 2020/2021 Reg. Prot. 5/TFN-ST

 

Decisione n. 13/TFN-ST 2020/2021

Reg. Prot. 5/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

avv. Vincenzo Esposito Corona – Presidente;

prof. Domenico Apicella – Componente;

avv. Francesco Corsi – Componente;

avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;

avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 08 ottobre 2020,

a seguito del Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato da Maldonado Morocho Luis Alberto (calciatore n. 15.05.1996 - matr. FIGC 6777143) e dalla società Calcio Catania Spa (matr. FIGC 11700) avverso il provvedimento della Lega Italiana Calcio Professionistico di diniego al tesseramento n. 0000891202/20,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso ex art. 89 CGS del 24 settembre 2020, la società Calcio Catania Spa ed il calciatore Maldonado Morocho Luis Alberto impugnavano il provvedimento della Lega Italiana Calcio Professionistico del 21.9.2020 di diniego di tesseramento del suddetto calciatore in favore del Calcio Catania SpA.

A fondamento del ricorso, la società ed il calciatore deducevano che:

- all’inizio della stagione 2019-2020, il calciatore avrebbe sottoscritto un contratto di tesseramento biennale in favore della Arzignano Valchiampo, società militante nel Campionato di serie C;

- a seguito della retrocessione della Arzignano al Campionato di serie D, il calciatore, in data 16.9.2020, avrebbe stipulato un contratto di prestazione sportiva con la società Calcio Catania, militante nel Campionato professionistico di serie C, provvedendo ad istruire la relativa pratica di tesseramento;

- con il provvedimento impugnato, la Lega Italiana Calcio Professionistico avrebbe rigettato la richiesta di tesseramento, in quanto il calciatore risultava essersi tesserato con status diverso da quello professionista ai sensi della lettera E del CU 33/A del 5 agosto;

- la decisione non sarebbe corretta, in quanto la circostanza che il calciatore aveva uno status diverso da quello professionistico dipendeva esclusivamente dal fatto che la Arzignano era retrocessa al Campionato di serie D;

- in ogni caso la condizione del calciatore sarebbe espressamente regolata dall’art. 117 NOIF, comma 5, che disciplinerebbe proprio la fattispecie in esame.

Il ricorso veniva regolarmente comunicato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, la quale si costituiva in giudizio sostenendo l’infondatezza del ricorso.

A dire della Lega, difatti, nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione il Comunicato Ufficiale FIGC n. 33/A del 5 agosto 2020, il quale così recita: Le società che disputeranno nella stagione sportiva 2020/2021 il Campionato Serie C non potranno tesserare calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in Serie C che potranno stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi, già per esse tesserati nella stagione sportiva 2019/2020.

Tale comunicato, difatti, dovrebbe essere considerato quale lex specialis rispetto quella generale statuita dalle NOIF.

All’udienza tenutasi in data 8 ottobre 2020, venivano sentite le parti, a mezzo dei rispettivi difensori.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

A parere del Tribunale la norma da prendere in considerazione è l’art. 117 NOIF, quinto comma.

Detta norma, difatti, disciplina la fattispecie in esame, laddove al quinto comma prevede che La risoluzione del contratto con  un  calciatore  professionista  consegue  di  diritto  alla  retrocessione  della  Società  dal  Campionato  Serie  C  al Campionato Nazionale Serie D ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue per la stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore già tesserato come “professionista” e quello già tesserato come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società delle Leghe Professionistiche, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabilite per le cessioni di contratto.

Secondo tale norma, dunque, nel caso di risoluzione di un contratto professionistico a seguito della retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D, il calciatore, pur avendo perso lo status di professionista a causa della retrocessione, può tesserarsi per altre Società delle Leghe Professionistiche purché lo faccia entro determinati termini.

Nel caso di specie, il calciatore Maldonado Morocho Luis Alberto, ha perso lo status di professionista esclusivamente a seguito della retrocessione al Campionato di serie D della società di appartenenza e si è tesserato per la società Calcio Catania nei termini stabiliti dalla vigente normativa.

Nei suoi confronti, dunque, non può che ritenersi applicabile il quinto comma dell’art. 117 NOIF.

Né, per sostenere il contrario può avere rilevanza quanto stabilito dalla lett. E del CU 33/A del 5 agosto 2020. E ciò per più di una ragione.

In  primo  luogo,  l’art.  117  NOIF,  nel  disciplinare  quanto  sopra,  non  fa  alcuna  distinzione  tra  calciatori  italiani  o extracomunitari, né fa salve le norme relative al tesseramento di questi ultimi.

In secondo luogo, è proprio dalla interpretazione letterale delle disposizioni previste dall’art. 117 NOIF e dal CU suddetto che si evince come il CU 33/a 2020 non possa ritenersi applicabile al caso di specie.

Come si è detto, l’art. 117, al quinto comma, dà la possibilità di tesserarsi per altre società professionistiche al calciatore già tesserato come “professionista” che ha subito la retrocessione.

Se si va a leggere la lettera E del CU 33/A 2020, si vede che le limitazioni per i calciatori di paesi non aderenti alla UE o alla EEE riguardano solo quei calciatori (provenienti dai detti paesi) già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista.

In altri termini, allorquando la lettera E del CU si riferisce ai calciatori già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista, non può certo riferirsi ai calciatori che hanno perso lo status di professionista a seguito della retrocessione (i quali dall’art. 117 NOIF sono appunto definiti già tesserati come professionisti), ma a quelli che, nel campionato precedente, rivestivano uno status diverso da quello di professionista.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

all’esito della Camera di consiglio, letti gli atti, accoglie il ricorso del calciatore Maldonado Morocho Luis Alberto e della società Calcio Catania Spa e, per l’effetto, dichiara valido il tesseramento del suddetto calciatore a  favore  della medesima società sportiva, con decorrenza dal 16 settembre 2020.

Dispone restituirsi i contributi per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 08 ottobre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

IL RELATORE

F.to avv. Francesca Paola Rinaldi

 

IL PRESIDENTE

F.to avv. Vincenzo Esposito Corona

 

Depositato in data 19 ottobre 2020.

 

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia

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