F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 16/TFN del 21.12.2020 – (Spezia Calcio Srl / Carpi FC 1909 Srl – Reg. Prot. 9/TFN-ST) Decisione n. 16/TFN-ST 2020/2021 Reg. Prot. 9/TFN-ST

Decisione n. 16/TFN-ST 2020/2021

Reg. Prot. 9/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

avv. Andrea Annunziata – Presidente;

avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente;

prof. Domenico Apicella – Componente;

avv. Filippo Crocè – Componente (Relatore);

avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 11 dicembre 2020,

a seguito del Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC della società Spezia Calcio Srl (matr. FIGC 920975) avverso il provvedimento n. 0001253202/20 del 13.10.2020 della LICP di diniego alla variazione di tesseramento in ordine al trasferimento a titolo definitivo in favore della società Carpi FC 1909 Srl (matr. FIGC 630587) e relativo accordo

economico del calciatore Jacopo Giuliani (n. 09.01.1999 – matr. FIGC 5376693),

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 26 novembre 2020, ex art. 89, comma 1 lett. A) CGS - FIGC, Spezia Calcio Srl ha impugnato la decisione adottata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico di diniego della variazione di tesseramento del calciatore Jacopo Giuliani. Lo Spezia, ha rilevato che all’esito di trattative intercorse tra i dirigenti dello Spezia, il calciatore Giuliani e l’allora presidente del Carpi, Morelli, si era giunti ad un accordo già in data 2 ottobre 2020, avente ad oggetto il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Jacopo Giuliani a favore del Carpi (documento 1 del ricorso). L’accordo economico era stato sottoscritto per quest’ultima società, dal Presidente Morelli in data 5 ottobre 2020. Il trasferimento avrebbe liberato lo Spezia dall’impegno di pagamento, assunto nei confronti del calciatore per la stagione sportiva 2020/2021, della somma di € 30.796,00 corrispondente al minimo federale per la Serie A.

Di contro avrebbe obbligato la società acquirente Carpi, al pagamento, al calciatore Giuliani, della retribuzione minima salariale per la Serie C, pari ad € 20.236,00 otre l’indennità di trasferta di € 3.000,00 quando dovuta.

Il ricorrente chiede quindi con l’accoglimento integrale del proprio ricorso la riforma della decisione adottata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

La Lega Pro, che non si costituisce nell’odierno giudizio, comunica alle parti interessate, in data 13 ottobre u.s. la propria decisione, correttamente precisando che le richieste di variazione del tesseramento del calciatore “non potevano essere accolte in ragione dell’omessa ratifica del contratto di prestazione sportiva come da verbale del CdA della Società Carpi del 9 ottobre 2020 e notificato a questa lega il 10 ottobre”.

All’udienza di discussione dell’11 dicembre 2020 sono presenti, per la ricorrente Spezia, l’avv. Diana, che si riporta a quanto compiutamente esposto nel proprio ricorso, formulando preliminarmente opposizione alla partecipazione all’udienza del Carpi tramite il suo legale, per intempestiva costituzione, richiamando a sostegno della propria eccezione l’art. 89 comma 4 CGS. La norma richiamata disciplina, in realtà, le audizioni delle parti costituite mentre nulla dispone per l’audizione delle parti non costituite lasciando ovviamente intendere che esse potranno partecipare al giudizio solo se ammesse dal Tribunale per fini istruttori.

In tal senso il Tribunale invita il rappresentante legale del Carpi a rispondere sui fatti di cui è causa. L’avvocato del Carpi dichiara quindi che in data 29 settembre 2020 il CdA del Carpi ha emesso delibera avente ad oggetto limiti ai poteri di rappresentanza del Presidente Morelli, con particolare riferimento alla sottoscrizione di contratti aventi ad oggetto l’acquisto e la cessione dei calciatori. Precisa però che fino a quella delibera il Presidente Morelli era dotato di pieni poteri, come previsto dalla legge all’art. 2384 cod. civ..

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il verbale del consiglio di amministrazione del Carpi è stato notificato alla lega solo in data 10 ottobre 2020 ovvero 5 giorni dopo la sottoscrizione del contratto di trasferimento del calciatore Giuliani al Carpi. Questo è peraltro l’unico elemento di certezza sulla data della delibera CdA che modifica i poteri di rappresentanza del Presidente. In atti non emerge prova contraria. Ovvero il documento avente ad oggetto la limitazione dei poteri di rappresentanza del Presidente in carica non possiede data certa e non può essere quindi opposto alla controparte che giustamente ne contesta l’inutilizzabilità e l’inefficacia. Ne consegue che il contratto avente ad oggetto la cessione al Carpi dallo Spezia del calciatore Giuliani è valido, nonché idoneo a produrre gli effetti giuridici di natura patrimoniale e non, in esso stabiliti.

La decisione della Lega sotto il profilo formale è ineccepibile, ma gli esiti della istruttoria dibattimentale e la ratio normativa richiamata dall’art. 2384 cod. civ. impongono l’adozione di un provvedimento di diversa natura.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso presentato dalla società Spezia Calcio Srl e, per l’effetto, dichiara valida la variazione di tesseramento in ordine al trasferimento a titolo definitivo del calciatore Jacopo Giuliani (n. 09.01.1999 – matr. FIGC 5376693) a favore del Carpi FC 1909 Srl, a far data dal 5 ottobre 2020, data di sottoscrizione del contratto.

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva ai sensi dell’art. 48, comma 5, CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 11 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

IL RELATORE                                                             IL PRESIDENTE

F.to avv. Filippo Crocè                                          F.to avv. Andrea Annunziata

 

Depositato in data 21 dicembre 2020.

 

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia

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