F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 17/TFN del 21.12.2020 – (Lorenzo Rosato / ASD Real Dem C5 – SSDARL Tenax Castelfidardo – Reg. Prot. 10/TFN-ST) Decisione n. 17/TFN-ST 2020/2021 Reg. Prot. 10/TFN-ST

Decisione n. 17/TFN-ST 2020/2021

Reg. Prot. 10/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

avv. Andrea Annunziata – Presidente;

avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente;

avv. Francesco Corsi – Componente;

avv. Filippo Crocè – Componente;

avv. Laura Vasselli – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 11 dicembre 2020,

a seguito del Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS del calciatore Lorenzo Rosato (n. 03.08.1999 – matr. FIGC 6670826) avverso il trasferimento in prestito dalla società ASD Real Dem C5 (matr. FIGC 600183) alla società SSDARL Tenax Castelfidardo (matr. FIGC 918896) per apocrifia della firma del calciatore,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso munito di richiesta d’emissione di un provvedimento cautelare, il calciatore Lorenzo Rosato chiedeva a questo Tribunale Federale  Nazionale, Sezione Tesseramenti – ai sensi dell’art. 96 CGS  -  il proprio  svincolo dal tesseramento in prestito alla SSD a RL Tenax Castelfidardo, volendone far dichiarare l’invalidità per inesistenza della propria sottoscrizione per apocrifia della firma sul relativo documento che egli stesso dichiarava di non aver mai sottoscritto.

Deduceva infatti di aver ricevuto la proposta di trasferimento ma di non aver mai formalmente accolto la proposta, affermando di aver poi preferito di rimanere a giocare in forza alla ASD Real Dem.

Si costituiva ritualmente la Tenax Castelfidardo affermando, nella sostanza, di aver subito una grave violazione della propria buona fede contrattuale per aver la stessa tesserato e ben accolto il giocatore con tanto di collocazione abitativa e partecipazione agli allenamenti, nonché di aver anche sostenuto le spese di viaggio per consentirgli di  poter trascorrere la quarantena causa Covid-19 in casa propria.

Dichiarava altresì di aver sorprendentemente scoperto che il Rosato giocava nuovamente in Real Dem per aver egli disputato la gara del 31 ottobre 2020 con la maglia di quest’ultima.

Chiedeva quindi il rigetto integrale del ricorso proposto dal giocatore.

Quest’ultimo, comparso personalmente, ha dichiarato di aver svolto quattro allenamenti con la Tenax, ma di aver poi fatto rientro nella sua regione per incomprensioni con i dirigenti della Tenax.

La Real Dem non si costituiva ma si limitava ad inviare un’email con una anomala e poco comprensibile ricostruzione dei fatti.

Diritto

Il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto per palese apocrifia della firma apposta del giocatore.

Non sussistono infatti dubbi di sorta sulla nullità del tesseramento del giocatore Lorenzo Rosato, vittima inconsapevolmente di una vicenda non del tutto chiara.

Non si spiega infatti, come sia stata giuridicamente possibile la richiesta di annullamento del tesseramento in questione da parte della Real Dem, che la stessa ha inviato con l’email in atti del 15 ottobre 2020 agli organi preposti dalla FIGC, volta ad annullare un documento federale che non si era ancora giuridicamente formato, avendo il giocatore fatto espresso riferimento alla data del 27 ottobre 2020 riguardo la sua mancata sottoscrizione del tesseramento, esso risultando falsamente firmato.

Sotto il profilo decisorio, non sono di scarso rilevo i precedenti analoghi a carico della Real Dem, sia sotto il profilo disciplinare (Decisone TFN n. 147/TFN-SD 2019/2020) che in ordine alla regolarità dei tesseramenti (Decisone TFN n. 4/TFN-ST 2020/2021), ove le recidive poste in essere dalla stessa Real Dem assumono rilevanza tale da necessitare l’ulteriore l’invio degli atti alla Procura Federale per l’espletamento delle opportune indagini di rito sul caso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il trasferimento in prestito del calciatore Lorenzo Rosato a favore della società SSDARL Tenax Castelfidardo.

Dispone  trasmettersi  gli  atti alla  Procura  Federale,  ai  sensi  dell’art.  89,  comma  7,  CGS  –  FIGC,  per  quanto  di competenza.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 11 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

IL RELATORE                                                             IL PRESIDENTE

F.to avv. Laura Vasselli                                          F.to avv. Andrea Annunziata

 

Depositato in data 21 dicembre 2020.

 

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia

 

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