F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 18/TFN del 21.12.2020 – (ASD Melegnano Calcio 1928 / Francesco Riccardo – Reg. Prot. 11/TFN-ST) Decisione n. 18/TFN-ST 2020/2021 Reg. Prot. 11/TFN-ST

Decisione n. 18/TFN-ST 2020/2021

Reg. Prot. 11/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

avv. Andrea Annunziata – Presidente;

avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente;

prof. Domenico Apicella – Componente;

avv. Francesco Corsi – Componente (Relatore);

avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 11 dicembre 2020,

a seguito del Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC della società ASD Real Melegnano 1928 (matr. FIGC 943079) avverso il provvedimento del CR Lombardia – LND pubblicato sul Com. Uff. n. 21 del 22.10.2020 di svincolo ex art. 109 NOIF del calciatore Francesco Riccardo (n. 04.12.2000 – matr. FIGC 5875392),

la seguente

DECISIONE

Premesso

I) In data 08/10/2020 la società ASD Real Melegnano riceveva nota A/R contenente la richiesta di svincolo, ex art. 109 NOIF, da parte del tesserato Francesco Riccardo.

II) In data 12/10/2020 e 13/10/2020 la società sportiva inviava, rispettivamente, raccomandata A/R al Calciatore ed al Comitato Regionale lombardo evidenziando la propria opposizione rispetto alla richiesta di svincolo ex adverso avanzata dal proprio tesserato.

III) Con propria decisione, pubblicata sul comunicato ufficiale n. 21/2020, il Comitato Regionale Lombardia – LND accoglieva la richiesta di svincolo, mettendo in luce come l’opposizione della Società non fosse stata preceduta dal prodromico telegramma di “preannuncio”, previsto dal legislatore sportivo.

V) La  ASD  Real  Melegnano  ricorreva  all’intestata  Giustizia  contro  la  prefata  decisione  del  Comitato  Regionale Lombardia - LND.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

Il ricorso proposto dalla società ASD Real Melegnano è infondato e merita di essere disatteso.

Stando al tenore letterale dei commi 2 e 3 dell’art. 109 NOIF “Per ottenere lo svincolo, il calciatore/calciatrice deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso/a in “lista di svincolo”. La  ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza al calciatore/calciatrice. L’opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato”.

La norma è laconicamente chiara nel richiedere, per l’appunto, che l’opposizione venga preannunciata dall’invio di un telegramma, e non può prestare il fianco a difformi operazioni ermeneutiche.

La Società ricorrente non ha fornito la prova di tale invio.

Né, invero, ad abundantiam, in seno al proprio ricorso, la stessa ha contrastato, nel merito, il provvedimento impugnato, non esplicitando alcun motivo di opposizione, rimanendo, la ricostruzione offerta, gravemente indeterminata e generica.

La Società ricorrente ha, in questo modo, manifestato quasi una sorta di acquiescenza rispetto al provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

all’esito della Camera di consiglio, rigetta il ricorso e, per l’effetto, conferma il provvedimento di svincolo ex art. 109 NOIF emesso dal CR Lombardia – LND.

Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 11 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

IL RELATORE                                                             IL PRESIDENTE

F.to avv. Francesco Corsi                                       F.to avv. Andrea Annunziata

 

Depositato in data 21 dicembre 2020.

 

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia

 

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