F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 19/TFN del 15.02.2021 – (Simone Bucceri / USD 1913 Seregno Calcio – Reg. Prot. 12/TFN-ST) Decisione n. 19/TFN-ST 2020/2021 Reg. Prot. 12/TFN-ST

Decisione n. 19/TFN-ST 2020/2021

Reg. Prot. 12/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

avv. Andrea Annunziata – Presidente;

avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente;

avv. Francesco Corsi – Componente;

avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;

avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 05 febbraio 2021,

a seguito del Ricorso ex art. 89, comma 1, CGS del calciatore Simone Bucceri (n. 31.08.2001 – matr. FIGC 5514244) al fine di richiedere lo svincolo dalla società USD 1913 Seregno Calcio (matr. FIGC 675227) per cambio di residenza ex art. 111 NOIF,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso ex art. 89 CGS del 17 dicembre 2020, depositato in data 23 dicembre 2020, il calciatore Simone Bucceri adiva il Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti, per ottenere lo svincolo per cambio di residenza, ex art. 111 NOIF, dalla USD 1913 Seregno Calcio.

A fondamento del proprio ricorso, il ricorrente sosteneva di aver trasferito, da oltre un anno, la propria residenza portandola nel Comune di Licata.

Al ricorso il calciatore allegava il certificato di residenza, rilasciato dal comune di Licata, dal quale risultava che lo stesso era residente presso il suddetto Comune dal 16 dicembre 2019.

Il ricorso veniva regolarmente inviato dal ricorrente anche alla società dalla quale chiedeva di essere svincolato, USD 1913 Seregno Calcio, la quale nulla deduceva.

All’udienza tenutasi in data 18 gennaio 2021, il Tribunale, evidenziato che dagli atti prodotti dal calciatore non si evinceva la precedente residenza, invitava il calciatore ad integrare la documentazione attraverso il deposito di un certificato storico di residenza, rinviando, per il prosieguo, all’udienza del 5 febbraio 2021. Nei termini concessi dal Tribunale, il calciatore produceva il certificato storico di residenza.

Alla luce degli atti depositati, il Tribunale ritiene sussistere i presupposti per lo svincolo ex art. 111 NOIF del calciatore Simone Bucceri dalla USD 1913 Seregno Calcio.

Invero, il calciatore, in data 16 dicembre 2019 e, dunque, oltre un anno prima del deposito della richiesta di svincolo, ha trasferito la propria residenza portandola dal Comune di Sovico (MB) al Comune di Licata (AG).

La residenza è, dunque, stata trasferita in un Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, così come richiesto dall’art. 111 NOIF.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

all’esito della Camera di consiglio, letti gli atti, dichiara lo svincolo del calciatore Simone Bucceri dalla società USD 1913 Seregno Calcio, ex art. 111 NOIF, a far data dal 23 dicembre 2020, data del deposito del ricorso.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 05 febbraio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

IL RELATORE                                                             IL PRESIDENTE

F.to avv. Francesca Paola Rinaldi                                    F.to avv. Andrea Annunziata

 

Depositato in data 15 febbraio 2021.

 

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia

 

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