F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n.2 del 07.09.2020 – Vittorioso Gennaro Simone / ACD Lucento – Reg. Prot. 68/TFN-ST Decisione n. 2/TFN-ST 2020/2021 Reg. Prot. 68/TFN-ST

Decisione n. 2/TFN-ST 2020/2021

Reg. Prot. 68/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

avv. Andrea Annunziata – Presidente;

avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente;

avv. Francesco Corsi – Componente;

avv. Filippo Crocè – Componente (Relatore);

avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 28 agosto 2020,

a seguito del Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato dal sig. Vittorioso Gennaro Simone (calciatore n. 27.08.2001 – matr. FIGC 5625077) avverso il provvedimento del CR Piemonte Valle d’Aosta – LND di respingimento dell’istanza di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla società ACD Lucento (matr. FIGC 62289),

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 28 luglio 2020, proposto ritualmente innanzi a Questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, il sig. Vittorioso Gennaro Simone ha richiesto lo svincolo dalla società ACD Lucento (matr. FIGC 62289), ex art. 109 NOIF, per non aver preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad alcun tipo di attività sportiva nella stagione calcistica dell’anno 2019/2020.

Il ricorso intende ottenere, la riforma della decisione, emessa dal Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta LND che ha accolto l’opposizione della Società, per aver questa affermato e provato, di aver convocato ed inutilmente invitato, il calciatore a fornire certificazione medica di idoneità agonistica con lettere raccomandate del 3, 9, 16 e 23 settembre 2019: “la società ha prodotto i necessari sufficienti documenti atti a dimostrare l’inesistenza del diritto allo svincolo del calciatore, nello specifico sono stati inviati quattro inviti per la presentazione della certificazione di idoneità all’attività sportiva non ottemperati dal calciatore, contestati dalla stessa”.

Il ricorrente eccepisce invece la nullità della prima convocazione in quanto pervenutagli il giorno successivo alla competizione sportiva: “la comunicazione relativa alla partita della domenica 8 settembre 2019 è pervenuta al calciatore, in data 9 settembre, ossia il giorno successivo rispetto alla data della partita”.

La  società  sportiva  Lucento,  tempestivamente  costituitasi,  eccepisce: 

1)  l’inammissibilità  del  ricorso  in  forza dell’applicazione del principio del ne bis in idem; 2) l’irregolarità della richiesta di svincolo proposta al CR Piemonte Valle d’Aosta LND perché non effettuata personalmente dal calciatore;

3) l’irregolarità della richiesta di svincolo perché non proposta a mezzo raccomandata a/r ma con PEC;

4) la mancanza della prova del ricevimento della richiesta di svincolo da parte del CR Piemonte Valle d’Aosta LND;

5) l’inammissibilità della richiesta di svincolo proposta da un terzo delegato dal calciatore; 6) la corretta applicazione dell’art. 109, co. 4, NOIF con riferimento agli inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità alla attività sportiva.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il calciatore ha correttamente inoltrato la richiesta di svincolo al Comitato Regionale di competenza, firmando personalmente la medesima. Infatti la firma posta in calce alla precitata richiesta ed alla contestuale delega al difensore attribuisce all’odierno ricorrente la paternità dell’atto, nel rispetto di quanto previsto dalla norma. L’avvocato sottoscrive l’atto al solo scopo di autenticarne la firma. Correttamente la richiesta è inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, da alcuni anni equiparata alla posta per raccomandata a/r ed alla notificazione a mezzo ufficiale giudiziario. Il ricorrente correttamente, produce e richiama i relativi riferimenti normativi che qualificano giuridicamente la PEC, eliminando ogni dubbio sulla sua validità. La ricezione della comunicazione è stata poi provata con il deposito delle rispettive ricevute di accettazione. Risultano pertanto infondate le eccezioni proposte dalla Società Lucento, per comodità dello scrivente, identificata con i numeri 2, 3, 4 e 5 delle controdeduzioni. Invece la prima eccezione preliminare con cui la Società sollecita una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in forza dell’applicazione del ne bis in idem, principio giuridico che trova la sua fonte naturale nell’art. 649 del codice di procedura penale, non può essere accolta, sia in ragione della tipicità del principio penalistico ma sopratutto per motivi sostanziali della vicenda giudiziaria a cui si riferisce. In effetti il giudizio richiamato dalla Società opponente, concluso con provvedimento di rigetto del ricorso del calciatore Vittorioso, non ha determinato inibizioni a nuove domande. In quella sede ne fu dichiarata l’inammissibilità per vizio procedurale. Il ricorso fu presentato oltre il termine previsto dal codice di rito. La domanda proposta con il precedente ricorso era però fondata sull’apocrifia della firma della madre del calciatore Vittorioso, quest’ultimo all’epoca minorenne, sulla scheda di tesseramento, avvalorata da perizia calligrafa, depositata agli atti dell’odierno giudizio. Vicenda poi sottoposta ad indagine da parte della Procura Federale.

L’odierno giudizio ha invece per oggetto la richiesta di svincolo per inattività come disciplinato, in modo oculato, dall’art. 109 NOIF. Orbene la norma richiamata obbliga, in buona sostanza, la società sportiva alla convocazione del calciatore ad almeno quattro competizioni sportive per ogni stagione calcistica, a pena di risoluzione del rapporto contrattuale:c.d. svincolo per inattività. Nella fattispecie che ci occupa il calciatore Vittorioso, rileva la violazione dell’obbligo contrattuale imposto alla Società e ne reclama la conseguente e legittima risoluzione per inadempimento.

In realtà la Società Lucento ha convocato “efficacemente” il calciatore a solo tre incontri sportivi in quanto la prima convocazione risulta essere assolutamente tardiva, come da esito della spedizione rilasciata da Poste Italiane a questo Tribunale.

Infatti la prima convocazione effettuata con lettera raccomandata del 3 settembre 2019, presa in carico dall’Ufficio Postale Torino 30, via Foglizzo 28, nella medesima data, è stata consegnata al Destinatario solo in data 9 settembre 2019. La convocazione si riferisce all’ incontro calcistico disputatosi, però, in data 8 settembre 2019, pertanto non soddisfa - per impossibilità oggettiva non dipendente dal calciatore - il suo scopo. La società tuttavia, avrebbe potuto effettuare una “ulteriore” convocazione, con la quale avrebbe regolarizzato la propria posizione contrattuale. Non avendo quindi il calciatore ricorrente, preso parte ad alcuna attività sportiva, competitiva e/o preparatoria, nel corso di tutta la stagione calcistica 2019/2020, a giusta ragione, ne richiede lo svincolo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso presentato dal calciatore Gennaro Simone Vittorioso e, per l’effetto, dichiara lo svincolo dello stesso dalla società ACD Lucento, con decorrenza dalla data della richiesta, ossia il 28 luglio 2020.

 Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 agosto 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

IL RELATORE

F.to avv. Filippo Crocè

 

IL PRESIDENTE

F.to avv. Andrea Annunziata

 

Depositato in data 07 settembre 2020.

 

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia

 

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