F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 22/TFN del 05.03.2021 – (Brescia Calcio Spa / SS Turris Calcio Srl / Luca Pandolfi – Reg. Prot. 15/TFN-ST) Decisione n. 22/TFN-ST 2020/2021 Reg. Prot. 15/TFN-ST

Decisione n. 22/TFN-ST 2020/2021

Reg. Prot. 15/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

avv. Andrea Annunziata – Presidente;

avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente (Relatore);

prof. Domenico Apicella – Componente;

avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente;

avv. Laura Vasselli – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 23 febbraio 2021,

a seguito del Ricorso della società Brescia Calcio Spa (matr. FIGC 7810) contro la società SS Turris Calcio Srl (matr. FIGC  949250)  avverso  la  validità  di  (I)  Vdt  (II)  Accordo  in  Bollo  (III)  Mod.  Premi  e/o  Indennizzi  (IV)  obbligo  di trasformazione cessione temporanea in definitiva n. 0001875161/20 e del contratto di prestazione sportiva n. 0001875161/20 del calciatore Luca Pandolfi (n. 14.03.1998 – matr. FIGC 5675128),

la seguente

DECISIONE

Ricorre al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti la società Brescia Calcio Spa al fine di ottenere l’annullamento e/o comunque dichiarare invalidi e/o inefficaci i contratti stipulati tra la medesima società e la SS Turris Calcio Srl ed il calciatore Luca Pandolfi, tutti datati 01.02.2021 e contraddistinti dal numero seriale 0001875161/20, quali la variazione di tesseramento del calciatore professionista, l’accordo in bollo, il modulo premi e/o indennizzi, il modulo obbligo di trasformazione di cessione temporanea in definitiva e del contratto di prestazione sportiva del medesimo calciatore.

La società sportiva reclamante ha fondato i motivi del reclamo sulla indisponibilità del calciatore per pregresso infortunio, poiché non utilizzabile per l’intero periodo di tesseramento, circostanza  dichiarata come conosciuta dalla  società cedente e taciuta, così da determinare un dolo contrattuale determinante e/o un vizio del consenso tale da giustificare l’annullamento del contratto per errore essenziale e, in ogni caso, invocando la nullità dei contratti per difetto di causa.

Il ricorso risulta inviato nei modi e forme di cui al Codice di Giustizia Sportivo alla società Turris ed al calciatore, così come risulta versato il contributo di accesso alla Giustizia.

Avverso tale richiesta si è costituita la SS Turris Calcio Srl rappresentando le modalità di intesa contrattuali tra le società ed il calciatore, concludendo per la palese infondatezza delle censure mosse dal Brescia Calcio Spa sia in merito al dolo contrattuale determinante, sia per la insussistenza del vizio del consenso con richiesta di annullamento dei contratti e per errore essenziale, nonché per l’incomprensibile pretesa e richiesta di nullità dei contratti per asserito difetto di causa, richiamando la normativa sportiva applicabile al caso di specie, così concludendo per il rigetto integrale del ricorso proposto dalla compagine sportiva cessionaria.

Notiziato del reclamo è stato anche il calciatore Luca Pandolfi che, nel costituirsi, ha presentato proprie controdeduzioni ex art. 89, co. III CGS, proponendo ampia impugnativa in fatto ed in diritto, così contestando ogni richiesta e rivendicazione del Brescia Calcio Spa, chiedendone l’integrale rigetto

In via preliminare il calciatore eccepiva e deduceva della incompetenza funzionale del Tribunale adito in luogo del Giudice del lavoro, pattiziamente derogata in favore della competenza del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti, considerando gli aspetti prettamente contrattuali e giuslavoristici delle intese raggiunte, laddove la prestazione sportiva a titolo oneroso, quale è il contratto di lavoro, costituisce l’atto principale rispetto al conseguente tesseramento e tanto ai fini e per gli effetti dell’art. 117 NOIF.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti nel valutare il ricorso così proposto ha, in prima istanza, e con decreto motivato, rigettato la richiesta di emissione dei provvedimenti cautelati così come formulata dalla ricorrente, riservandosi di decidere la questione unitamente al merito.

Orbene per quanto concerne l’eccezione di incompetenza del Tribunale adito così come  formulata  dal  calciatore resistente, anche in considerazione della posizione delle altre parti che non hanno inteso aderire, la lettura dell’atto introduttivo consente di poter considerare gli elementi che fondano la propria competenza rilevanti e sussistenti, anche per il merito. Per quanto sopra se appare pacifico, anche in dottrina come in giurisprudenza, che la competenza si determina fondamentalmente in base alla domanda, in quanto questa a sua volta determina l’oggetto e le parti del giudizio, non può non rilevarsi l’espressa richiesta della ricorrente in merito ad aspetti prettamente legati al tesseramento, come la sua contestata variazione e/o trasformazione, che nulla hanno a che vedere con i richiamati aspetti contrattuali che determinano, di contro, solo parte dell’attuale contendere; ciò determina la competenza del Tribunale adito ai sensi e per gli effetti dell’art. 88 CGS.

Sotto altro profilo ma nella stessa direzione è sufficiente osservare che vi sono pur sempre ambiti, settori o istituti giuridici tipicamente “sportivi”, la cui regolamentazione non rientra tra i fini contingenti dello Stato.

In oltre il richiamato Regolamento del Collegio Arbitrale, così come proposto dal calciatore resistente, determina la considerazione della competenza e funzione del richiamato organo unicamente ed esclusivamente per quanto concerne i rapporti scaturiti dall’Accordo Collettivo tra società sportive e non anche tra le stesse ed il calciatore, come nel caso di specie.

Ciò non può sfuggire all’attenzione di codesto Tribunale che si ritiene competente a decidere per la qualifica di soggetto dell’ordinamento sportivo che investe il calciatore.

Passando all’esame del merito questo Tribunale ritiene che debbano essere valutati soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione e non tutte le risultanze processuali, così come non si debba confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente indicare gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, ossia bisogna saper individuare l’atto formativo del rapporto giuridico sorto tra  le parti e che ha consentito alla Lega Nazionale Professionisti di Serie B (LNPB) di concedere il visto di esecutività e, pertanto, di poter validare la variazione di tesseramento del calciatore a favore della società cessionaria; ed è proprio quest’ultimo aspetto, ossia il vincolo del tesseramento, inteso come atto che comporta l’acquisto in capo alle persone fisiche della qualifica di soggetto dell’ordinamento sportivo, che non si ravvede il motivo per invalidarlo sussistendone, allo stato, tutti i presupposti, così ritenendo la documentazione prodotta conforme alle norme regolamentari in materia di tesseramento così condividendo, per l’effetto, il nuovo tesseramento del calciatore Luca Pandolfi.

Sono nel giusto i resistenti ed è condivisibile da parte di codesto Tribunale l’aver evidenziato come alcuna diretta e specifica impugnativa risulta mossa dal Brescia Calcio in merito alla formazione del visto di esecutività, unico ed esclusivo elemento che può essere oggetto di valutazione da parte del Tribunale.

Considerazione ben diversa viene fatta dall’adito Tribunale in merito  agli elementi caratterizzanti  il contratto che, sicuramente, esulano dalla propria competenza e volontà decisionale, laddove l’individuazione dell’organo Statale e/o Federale atto alla relativa decisione, non costituisce oggetto del contendere né interesse del Tribunale individuarlo.

Per quanto sopra si ritiene valido ed efficace il trasferimento del calciatore Luca Pandolfi dalla SS Turris Calcio al Brescia Calcio, giusto documento richiamato n. 000187516120.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

all’esito della Camera di consiglio, rigetta il ricorso presentato dalla società Brescia Calcio Spa.

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva, ex art. 48, comma 5, CGS – FIGC.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

 

IL RELATORE                                                             IL PRESIDENTE

F.to avv. Vincenzo Esposito Corona                     F.to avv. Andrea Annunziata

 

 

Depositato in data 5 marzo 2021.

 

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia

 

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