F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 23/TFNT del 12 Aprile 2021 (motivazioni) – Pereira Lima Belem Lian / US Albaronco ASD – Reg. Prot. 17/TFN-ST Decisione n. 23/TFN-ST 2020/2021 Reg. Prot. 17/TFN-ST
Decisione n. 23/TFN-ST 2020/2021
Reg. Prot. 17/TFN-ST
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da
avv. Vincenzo Esposito Corona – Presidente;
prof. Domenico Apicella – Componente;
avv. Francesco Corsi – Componente;
avv. Filippo Crocè – Componente (Relatore);
avv. Laura Vasselli – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 1° aprile 2021,
a seguito del Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS - FIGC del calciatore Pereira Lima Belem Lian (n. 14.1.2002 - matr. FIGC 3.507.742) al fine di richiedere la nullità del tesseramento in favore della società US Albaronco ASD (matr. FIGC 67736) per apocrifia della firma del calciatore sul modulo di “Richiesta di tesseramento alla FIGC o Aggiornamento di Posizione di Tesseramento” n. DL9478342, s.s. 2019/2020, nonché sulla “Dichiarazione del Calciatore”,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS – FIGC, del 3 marzo 2021, ritualmente depositato, il calciatore Pereira Lima Belem Lian (n. 14.1.2002 - matr. FIGC 3.507.742), di nazionalità brasiliana, ha chiesto a questo Tribunale, la dichiarazione di nullità del tesseramento in favore della società US Albaronco ASD (matr. FIGC 67736) per apocrifia della firma apposta sul modulo di “Richiesta di tesseramento alla FIGC” nonché sulla “Dichiarazione del Calciatore” ex art. 40 n. 6 NOIF. La società contro interessata, ricevuto il ricorso in data 13 marzo 2021, non si è costituita.
Il ricorrente ha prodotto, unitamente al ricorso, documentazione a sostegno della propria richiesta ed in particolare, due schede di tesseramento con numerazione differente (DL 9455912 e DL 9478342) e l’obbligatoria dichiarazione ex art. 40 n. 6 NOIF. Ha affermato, che le firme apposte sulla scheda di tesseramento DL 9478342 e sulla dichiarazione prevista dall’art. 40 n. 6 NOIF, a lui riconducibili, sono false, confermando inoltre, anche in sede giudiziale, che è stato, in precedenza, tesserato per società calcistica brasiliana. Non ha negato tuttavia, di aver preso parte all’attività calcistica con la società US Albaronco ASD nella stagione 2019/2020, alla quale però, afferma il ricorrente, è ben noto il fatto che fosse stato, in precedenza, tesserato per società estera.
All’udienza del 1 aprile 2021, il TFN Tesseramenti, esaminati gli atti, ha ascoltato le dichiarazioni conclusive del ricorrente apparso personalmente ed assistito dal proprio legale e del rappresentante della società US Albaronco ASD. Quest’ultimo, pur non costituto nei termini, è stato ammesso all’udienza ed ascoltato, con il consenso della controparte. Ha dichiarato che: “la scheda di tesseramento DL 9478342 e la dichiarazione ex art. 40 n. 6 NOIF, sono state materialmente firmate dalla “società” in data 21 gennaio 2020, previa autorizzazione del calciatore ormai maggiorenne”. Ha dichiarato inoltre che, la scheda di tesseramento DL 9455912 firmata effettivamente dal calciatore e dai genitori di questi, nel dicembre del 2019, non è stata depositata in LND-FIGC per ragioni burocratiche interne alla società US Albaronco ASD.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dalle risultanze istruttorie emerge incontestabilmente, che le firme apposte sulla scheda di tesseramento DL 9478342, depositata presso la LND - FIGC e sulla dichiarazione del calciatore ex art 40 n.6, NOIF, non sono autentiche. Risulta peraltro, ex tabula, che il calciatore sia stato in precedenza, effettivamente tesserato per società calcistiche appartenenti a Federazioni Estere, in violazione del divieto previsto dall’art. 40 n. 6 NOIF.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso presentato dal calciatore Pereira Lima Belem Lian e, per l’effetto, dichiara nullo il tesseramento in favore della società US Albaronco ASD.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, ai sensi dell’art. 89, comma 7, CGS – FIGC, per i provvedimenti di competenza.
Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 1° aprile 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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