F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 25/TFNT del 12 Aprile 2021 (motivazioni) – Ba Dredjy Djibril / Pol. Olympia Agnonese ASD – Reg. Prot. 18/TFN-ST Decisione n. 24/TFN-ST 2020/2021 Reg. Prot. 18/TFN-ST

Decisione n. 24/TFN-ST 2020/2021

Reg. Prot. 18/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

avv. Vincenzo Esposito Corona – Presidente;

prof. Domenico Apicella – Componente;

avv. Filippo Crocè – Componente;

avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente;

avv. Laura Vasselli – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 1° aprile 2021,

a seguito del Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS – FIGC del calciatore Ba Dredjy Djibril (n. 29.1.2002 - matr. FIGC 1033207) al fine di richiedere la nullità della richiesta di tesseramento n. DL10318149 del 21 gennaio 2021 presentata dalla società Pol. Olympia Agnonese ASD (matr. FIGC 34690) per apocrifia della firma del calciatore,

 la seguente

DECISIONE

Con ricorso ex art. 89 CGS - FIGC, il sig. Ba Dredjy Djibril Jefferson di nazionalità francese, chiedeva a questo Tribunale di accertare – e per l’effetto dichiarare – la nullità del tesseramento n. DL 103\18149 del 21 gennaio 2021 presentata dalla Polisportiva Olympia Agnonese ASD per apocrifia della sottoscrizione del calciatore medesimo, illegittimamente posta in calce a detto modulo.

In via istruttoria, egli depositava una perizia grafologica e chiedeva prova per testimoni volta ad accertare che esso calciatore aveva manifestato al sodalizio di voler ottenere lo svincolo per ragioni di difficoltà di ambientamento e conseguente adattamento alle condizioni di vita sportiva.

A tal fine, aveva infatti cambiato residenza per manifestata sua volontà di voler giocare con l’AC Perugia Calcio con la quale aveva già avviato utili trattative.

Fatto è che, alla data del 21 gennaio 2021, in procinto di iniziare i provini a Perugia ai fini del nuovo tesseramento, il Ba Dredjy aveva appreso di essere ancora tesserato con la Olympia Agnonese.

Quest’ultima, si costituiva eccependo che non aveva alcun interesse a trattenere il calciatore, facendo però riferimento ad accordi da lui intrapresi con altra squadra (precisamente con l’Arezzo Calcio), dichiarando altresì che in data 7 gennaio 2021 era stata depositata in Federazione una lista di svincolo suppletiva ove era ricompreso anche il ricorrente, il quale avrebbe chiesto lui stesso di “farsi ri-tesserare”.

Nulla però aggiungeva il sodalizio circa la modalità di detti movimenti.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto integralmente.

Se da un lato, infatti, alla lettura dello “storico” dei movimenti, risulta che il Ba Dredjy sia stato svincolato in data 7 gennaio 2021 e poi ri-tessarato il 21 gennaio 2021, dall’altro lato si evidenzia che, dal confronto delle sottoscrizioni apposte in calce ai relativi documenti, appare - ictu oculi - una firma completamente diversa da quella che il calciatore ha apposto in altri atti formali.

Non sussistendo dubbi sulla nullità del tesseramento del giovane calciatore francese per le ragioni da lui dedotte, che sono di per sé idonee ad assorbire il merito dei fatti, va da sé confermato che l’apocrifia della sua firma costituisce un dato oggettivo che determina le ulteriori conseguenze disciplinari di matrice federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso presentato dal calciatore Ba Dredjy Djibril e, per l’effetto, dichiara nullo il tesseramento dello stesso in favore della società Pol. Olympia Agnonese ASD.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale, ai sensi dell’art. 89, comma 7, CGS – FIGC, per quanto di competenza.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° aprile 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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