F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 25/TFNT del 12 Aprile 2021 (motivazioni) – Brescia Calcio Spa / SS Turris Calcio Srl / Luca Pandolfi – Reg. Prot. 16/TFN-ST Decisione n. 25/TFN-ST 2020/2021 Reg. Prot. 16/TFN-ST

Decisione n. 25/TFN-ST 2020/2021

Reg. Prot. 16/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

avv. Vincenzo Esposito Corona – Presidente;

avv. Francesco Corsi – Componente;

avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;

avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore);

avv. Laura Vasselli – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 1° aprile 2021,

a seguito del Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS – FIGC della società Brescia Calcio Spa (matr. FIGC 7810) contro la società SS Turris Calcio Srl (matr. FIGC 949250) avverso la validità di (I) Vdt per calciatori professionisti (II) Accordo in Bollo (III) Mod. Premi e/o Indennizzi (IV) obbligo di trasformazione cessione temporanea in definitiva n. 0001875161/20 del 1° febbraio 2021 (V) visto di esecutività n. 0001875161/20 dell’8 febbraio 2021 nonché del contratto di prestazione sportiva n. 0001875161/20 del 1° febbraio 2021 relativo al calciatore Luca Pandolfi (n. 14.03.1998 - matr. FIGC 5675128),

la seguente

DECISIONE

Con atto del 3 marzo 2021, la società Brescia Calcio Spa adiva il Tribunale Federale Nazionale, sezione Tesseramenti, chiedendo allo stesso di annullare e/o comunque dichiarare invalidi e/o inefficaci i contratti stipulati tra Brescia Calcio Spa, SS Turris Calcio Srl e Luca Pandolfi, tutti datati 1 febbraio 2021 e contrassegnati dal numero seriale 00018 75161/20, di seguito indicati, nonché il visto di esecutività, portante ovviamente stesso numero, rilasciato l'8 febbraio 2021:

- variazione di tesseramento di calciatore professionista;

- cd. “accordo in bollo”;

- modulo “premi e/o indennizzi”;

- modulo “obbligo di trasformazione di cessione temporanea in definitiva”;

- contratto di prestazione sportiva.

A fondamento del proprio reclamo la società, preliminarmente, dava atto delle seguenti circostanze:

- di aver depositato, in data 10 febbraio 2021, innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, ricorso per l'impugnazione di tutti gli atti impugnati con la presente azione ad eccezione del visto di esecutività che la Lega Nazionale Professionisti Serie B aveva caricato nel sistema solo la sera precedente;

- che, all’udienza tenutasi in data 23 febbraio 2021 innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, era stata eccepita dalle controparti la mancata impugnazione del visto di esecutività concesso dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B;

- che il ricorso depositato il 10 febbraio 2021 era stato rigettato con dispositivo n. 14/TFN.

Dedotto ciò, il Brescia Calcio Spa sosteneva la nullità, l’invalidità e/o l’inefficacia dei seguenti atti: “variazione di tesseramento per calciatori professionisti”, “accordo in bollo”, “modulo premi e/o indennizzi”, “obbligo di trasformazione della cessione temporanea in definitiva n. 0001875161/20 del 1º febbraio 2021”, del contratto di prestazione sportiva del Calciatore, nonché del visto di esecutività rilasciato dalla Lega.

Secondo la ricorrente, in particolare, detti atti dovevano ritenersi invalidi in quanto viziati da dolo, errore essenziale o comunque dovevano ritenersi nulli perché privi di causa concreta.

Il ricorso veniva regolarmente inoltrato alle controparti, le quali si costituivano in giudizio.

In particolare, la SS Turris Calcio Srl si costituiva eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso in quanto in contrasto con i principi della res giudicata, del ne bis in idem e del conflitto tra giudicati, nonché per la sussistenza di una ipotesi di litispendenza.

Nel merito, la SS Turris Calcio Srl chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Si costituiva anche il calciatore Luca Pandolfi, il quale eccepiva, anch’egli, l’inammissibilità del ricorso in conseguenza della litispendenza di identico giudizio.

Eccepiva, altresì, il difetto di giurisdizione e/o competenza a decidere la controversia in capo al Tribunale adito, sussistendo la competenza del Collegio Arbitrale.

Nel merito sosteneva l’infondatezza del ricorso.

All’udienza tenutasi in data 1° aprile 2021 venivano sentite le parti, le quali si riportavano ai propri scritti.

Il ricorso è inammissibile.

Costituisce principio immanente al nostro sistema processualistico il divieto del "ne bis in idem", in base al quale non è consentito che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda. Tale principio, affermato dall’art. 39 c.p.c., rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, è volto ad evitare il pericolo di decisioni contrastanti su una medesima controversia, nonché a garantire la stabilità delle decisioni (Tribunale Bari, 27 febbraio 2014, n.1064, in Redazione Giuffrè 2014).

La violazione del divieto del "ne bis in idem" determina l'improcedibilità e/o inammissibilità del giudizio che nasca dall'indebita reiterazione di una controversia già in corso.

Nel caso di specie, la società Brescia Calcio Spa, con ricorso del 10 febbraio 2021 ha adito il Tribunale Federale Nazionale, sezione Tesseramenti, chiedendo l’annullamento e/o comunque dichiarare invalidi e/o inefficaci i contratti stipulati tra la medesima società e la SS Turris Calcio Srl ed il calciatore Luca Pandolfi, tutti datati 01/02/2021 e contraddistinti dal numero seriale 0001875161/20, quali la variazione di tesseramento del calciatore professionista, l’accordo in bollo, il modulo premi e/o indennizzi, il modulo obbligo di trasformazione di cessione temporanea in definitiva e del contratto di prestazione sportiva del medesimo calciatore.

Con provvedimento del 23 febbraio 2021, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, ha rigettato il ricorso. Avverso detto provvedimento, il Brescia Calcio Spa, nei termini di legge, ha proposto appello. Ciò risulta dai documenti depositati in data 1° aprile 2021 dal calciatore Luca Pandolfi.

Nelle more della decorrenza dei termini per l’impugnazione, il Brescia Calcio ha proposto innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, il ricorso di cui oggi si discute.

Detto ricorso, pendente tra le stesse parti, ha la medesima causa petendi ed il medesimo petitum di quello oggetto della decisione del 23 febbraio 2021, oggetto di impugnazione.

Tale circostanza rende certamente inammissibile, per i motivi innanzi detti, e, dunque, in applicazione del divieto del ne bis in idem, il ricorso presentato in data 3 marzo 2021 dal Brescia Calcio Spa, in ordine alle domande aventi ad oggetto la nullità, l’invalidità e/o l’inefficacia dei seguenti atti: “variazione di tesseramento per calciatori professionisti”, “accordo in bollo”, “modulo premi e/o indennizzi”, “obbligo di trasformazione della cessione temporanea in definitiva n. 0001875161/20 del 1º febbraio 2021”, del contratto di prestazione sportiva del Calciatore.

Tali domande, difatti, sono le medesime domande oggetto del ricorso presentato in data 10 febbraio 2021, già decise da questo Tribunale con provvedimento n. 14/TFN del 23 febbraio 2021.

Come si è innanzi detto, con il ricorso del 3 marzo 2021, la società Brescia Calcio Spa ha anche dedotto l’invalidità del visto di esecutività rilasciato dalla Lega.

Detta domanda non può essere ritenuta inammissibile, essendo stata presentata per la prima volta con il suddetto ricorso.

La stessa è, tuttavia, infondata.

Il Brescia Calcio Spa, difatti, pur deducendo l’invalidità del visto di esecutività, non ha in alcun modo indicato, nel nuovo ricorso, i motivi e le ragioni per cui detto visto dovrebbe ritenersi invalido, ma si è limitata a sostenere l’invalidità, per i medesimi motivi, degli atti e dei contratti già oggetto del precedente ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

all’esito della Camera di consiglio, dichiara inammissibile e comunque infondato il ricorso proposto dalla società Brescia Calcio Spa. Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° aprile 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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