F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 27/TFNT del 17 Giugno 2021 (motivazioni) – Davide Zanuso / SSD FC Valdagno – Reg. Prot. 20/TFN-ST Decisione n. 27/TFN-ST 2020/2021 Reg. Prot. 20/TFN-ST
Decisione n. 27/TFN-ST 2020/2021
Reg. Prot. 20/TFN-ST
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da
avv. Andrea Annunziata– Presidente;
avv. Vincenzo Esposito Corona – Componente;
prof. Domenico Apicella – Componente;
avv. Filippo Crocé – Componente (Relatore);
avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 9 giugno 2021,
a seguito del Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC del calciatore Davide Zanuso (calciatore n. 12.12.1999 – matr. FIGC 5.143.001) contro la società SSD FC Valdagno (matr. FIGC 949237) avverso il provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Veneto – LND,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS – FIGC, del 20 aprile 2021, il calciatore, Davide Zanuso (calciatore n. 12.12.1999 – matr. FIGC 5.143.001) ha impugnato, ritualmente, davanti Questo Tribunale, il provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF, dalla società SSD FC Valdagno (matr. FIGC 949237) ed emesso dal Comitato Regionale Veneto – LND in data 13 aprile 2021.
Il ricorrente lamenta con il proprio ricorso che, dal novembre 2018 non ha preso parte a nessuna competizione sportiva a favore della società contro interessata, in quanto mai convocato. Solo nel marzo del 2021 la SSD FC Valdagno ha inoltrato al calciatore ricorrente richiesta di certificazione medica, prodromica all’attività agonistica, che il calciatore non ha soddisfatto ritenendola meramente pretestuosa e comunque tardiva, essendo in campionato già concluso in ragione della nota pandemia da Covid 19. Il ricorrente sul punto fa rilevare che, la società contro interessata, non ha provveduto a seguito della mancata produzione di certificazione medica, alle contestazioni previste dall’art. 109 NOIF ed in particolare non ha inviato al calciatore, lettera raccomandata di contestazione dell’inadempimento negli otto giorni successivi alla data fissata per la presentazione della certificazione medica. Il ricorrente precisa ulteriormente che, la società contro interessata ha disputato sei incontri di campionato nella stagione 2020 - 2021.
La società SSD FC Valdagno, ritualmente costituitasi davanti al Comitato Regionale Veneto, non ha prodotto atti e/o documenti in sede di giudizio davanti il TFN Tesseramenti.
All’udienza del 9 giugno 2021 - dato atto preliminarmente che l’udienza si svolge in videoconferenza e che le parti presenti, in collegamento da remoto, hanno preventivamente inviato presso la Segreteria del Tribunale, copia dei documenti di riconoscimento e sono state qui identificate mediante esibizione a video del documento di riconoscimento - sono comparsi il sig. Davide Zanuso, in proprio, e il dott. Stefano Sartori, in qualità di Responsabile delle Relazioni Sindacali della Associazione Italiana Calciatori – AIC; per la SSD FC Valdagno è comparso il dott. Roberto Giovanni Maria Coda, in qualità di Presidente della società. Prende la parola il sig. Davide Zanuso, il quale si riporta al ricorso presentato e ne chiede l’integrale accoglimento. Prende la parola il dott. Roberto Giovanni Maria Coda, il quale si riporta alla opposizione presentata innanzi al Comitato Regionale Veneto - LND, ribadendo che, a seguito della conclusione anticipata del campionato, la società non ha avuto materialmente la possibilità di convocare il calciatore ed insiste quindi per la conferma del provvedimento di diniego allo svincolo, emesso dal Comitato Regionale Veneto.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In punto di diritto, il dettato dell’art. 109 NOIF non è stato rispettato anche se la mancata convocazione all'attività ufficiale, da parte della società Valdagno, potrebbe non essere dipesa esclusivamente dalla volontà di quest'ultima ma bensì dalla situazione pandemica che ha causato l’interruzione anticipata dell'attività dilettantistica. Il calciatore però, non avendo ricevuto alcuna convocazione per le gare di campionato 2020 - 2021, disputate dalla società Valdagno, ha correttamente richiesto lo svincolo, in assenza, peraltro, di provvedimento in deroga agli effetti dell’art.109 NOIF relativamente agli svincoli per inattività, in ragione della brevità del campionato in corso, provvedimento che la FIGC non ha ritenuto opportuno emettere.
Si rileva inoltre che la mancanza di rituale contestazione, ai sensi dell’art. 109, n. 4, NOIF, da parte della società contro interessata, all’omessa presentazione della certificazione medica, è causa di irregolare convocazione con conseguente legittima nonché autonoma richiesta allo svincolo per inattività da parte del calciatore ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso presentato dal calciatore Davide Zanuso e, per l’effetto, dichiara lo svincolo dello stesso dalla società SSD FC Valdagno, con decorrenza dal 18 marzo 2021, data della richiesta. Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 9 giugno 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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