F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 3/TFN del 07.09.2020 – (Matteo Gerardi / ACD Lucento – Reg. Prot. 67/TFN-ST) Decisione n. 3/TFN-ST 2020/2021 Reg. Prot. 67/TFN-ST

 

Decisione n. 3/TFN-ST 2020/2021

Reg. Prot. 67/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

avv. Andrea Annunziata – Presidente;

avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente;

avv. Francesco Corsi – Componente (Relatore);

avv. Filippo Crocè – Componente;

avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 28 agosto 2020,

a seguito del Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato dal sig. Matteo Gerardi (calciatore n. 23.01.2001 – matr. FIGC 5810505) avverso il provvedimento del CR Piemonte Valle d’Aosta – LND di respingimento dell’istanza di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla società ACD Lucento (matr. FIGC 62289),

la seguente

DECISIONE

La genesi della vicenda

I)Il ricorrente interponeva opposizione avverso il provvedimento con cui il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta LND aveva in precedenza rigettato la propria richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF dalla ACD Lucento in ragione della allegazione, da parte della stessa ACD Lucento, dei “necessari sufficienti documenti atti a dimostrare l’inesistenza del diritto allo svincolo del calciatore… ...inviati quattro inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva non ottemperati dal calciatore e altrettante quattro convocazioni a gare non rispettate dal calciatore e contestate dalla Società”.

II) Il ricorrente adiva l’intestata Magistratura, articolando le seguenti censure:

a) le convocazioni alle gare del 15.9.2019 e del 22.9.2019 non avrebbero dovuto, né potuto ritenersi perfezionate, perché le relative raccomandate A/R sarebbero state restituite alla mittente (destinatario “sconosciuto” all’indirizzo indicato);

b) la ACD Lucento non avrebbe contestato formalmente la mancata allegazione, da parte del proprio tesserato,  del

certificato di idoneità all’attività agonistica, né avrebbe indicato, in seno ai relativi inviti, un termine perentorio per la consegna del certificato stesso;

c) le contestazioni relative alle assenze del Calciatore rispetto alle convocazioni non si sarebbero perfezionate;

d) l’opposizione formalizzata dalla Società alla richiesta di svincolo ex art. 109 avrebbe dovuto qualificarsi tamquam non esset, giacché inviata presso la residenza del Calciatore e non già presso il proprio procuratore, nonostante l’elezione di domicilio.

III) Il ricorrente, per quanto sopra dedotto, domandava all’intestato Tribunale di riconoscere il proprio diritto all’inclusione nella c.d. lista di svincolo e, quale corollario, instava per la liberazione dal vincolo associativo.

IV) Si costituiva la Società resistente. Fatto e Diritto

Preliminarmente, vanno analizzate le eccezioni di cui infra.

a) mancato invio della richiesta di svincolo a mezzo raccomandata.

Secondo la ACD Lucento: << La richiesta di svincolo è, infatti, stata inviata dal Calciatore alla Società solo a mezzo PEC in data 10 giugno 2020 e, quindi, quando non era ancora entrato in vigore l’art. 53 CGS che prevede l’obbligo delle società di calcio dilettantistiche di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata. Fino alla data di entrata in vigore del citato articolo 53 (e quindi fino al 1° luglio 2020) l’invio di comunicazioni alle società dilettantistiche da farsi a mezzo posta cartacea non ammette equipollenti >>;

b) Sul mancato invio della richiesta di svincolo da parte del Calciatore.

Sempre secondo la ACD Lucento: << L’articolo 109 NOIF prevede espressamente che la richiesta di svincolo sia fatta personalmente dal calciatore: “…il calciatore…deve chiedere” lo svincolo per inattività…. [omissis]. Ciò impedisce al calciatore di delegare qualsiasi terzo all’espletamento di tale attività, contrariamente a quanto avvenuto nel caso in esame, dove la richiesta di svincolo è stata fatta dall’avv. Simone Morabito, il quale sembra aver agito in veste di procuratore del Calciatore >>.

Entrambi i rilievi appaiono destituiti di fondamento.

Quanto al primo punto, a prescindere dal rapporto tra leggi ed ordinamenti speciali, è ormai principio pacifico, in tutti gli ambiti, quello dell’equivalenza tra PEC e raccomandata con ricevuta di ritorno, visto l’espresso richiamo previsto dall’art. 48 del Codice dell’Amministrazione Digitale, rubricato appunto “Posta elettronica certificata”, secondo cui: << La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida >>.

In merito, poi, al secondo profilo formale, si richiama la migliore Dottrina e la prevalente Giurisprudenza sul cd. atto unico.

Nel caso di specie, anche a voler ritenere la richiesta di svincolo un atto personalissimo, non può non osservarsi come il documento sia caratterizzato da una procura speciale, anche al deposito, posta in calce alla richiesta di svincolo sottoscritta dal Calciatore che, vista la continuità dell’atto, deve necessariamente essere considerata alla stregua di una sottoscrizione (personale) afferente alla richiesta di svincolo nella sua interezza.

Nel merito, ad ogni buon conto, il ricorso è infondato per le motivazioni di cui appresso.

La documentazione prodotta dalla società resistente dimostra la correttezza della procedura seguita dalla ACD Lucento al di là di qualsiasi ragionevole dubbio e di qualsivoglia operazione ermeneutica pro actore.

La Società ha, in primo luogo, trasmesso al Calciatore quattro convocazioni a gare ufficiali e quattro distinte contestazioni.

I pieghi venivano inviati a mezzo lettera raccomandata A/R con ricevuta di ritorno presso un indirizzo riferibile al Calciatore (Via Della Chiesa 14, Almese – Torino).

L’indirizzo in questione, invero, veniva indicato dallo stesso calciatore in sede di sottoscrizione del modello di tesseramento  e  coincide,  specularmente,  con  quello  di  anagrafica  attuale  residenza,  come  comprovato  dalla certificazione rilasciata dal competente Ufficio Anagrafe, versata in atti a cura del sodalizio resistente.

Il ricorrente ha eccepito che la raccomandata dello 09.9.2019, n. 15017241224-3, contenente la convocazione del Calciatore alla seconda gara del campionato della stagione sportiva 2019/2020, da disputarsi il successivo 15 settembre, e la raccomandata del 16.09.2019, n. 15017241232-3, contenente la convocazione del Calciatore alla terza gara del campionato, avrebbero potuto, e dovuto, essere disattese, giacché formalmente inidonee allo scopo (recte: le quattro convocazioni a gare previste dall’art. 109 NOIF, necessarie per scongiurare la liberazione dal vincolo), in quanto restituite al mittente per indirizzo “sconosciuto”.

La censura non può essere condivisa da questo Tribunale che, sulla sequenza logico-cronologica della notifica e sulla dinamica dell’iter seguito dalla Società resistente, osserva e rileva:

a) la raccomandata dello 03.9.2019, n. 15017241221-0, è stata ritirata personalmente dal Calciatore in data 07.09.2019, e risulta esser stata consegnata presso l’anagrafica residenza del Calciatore (Almese (To), Via Della Chiesa n. 14);

b) delle successive raccomandate n. 15017241224-3 e n. 15017241229-9 veniva curato l’inoltro al destinatario presso la medesima residenza anagrafica ma l’addetto al recapito dei pieghi annotava: “il destinatario è sconosciuto”;

c) stessa sorte per le raccomandate n. 15017241232-3 e n.15017241235-7, analogamente indirizzate;

d) le raccomandate n. 15017241238-0 e n. 15017241242-5 venivano invece spedite il 23.09.2019 e, previo rilascio del canonico avviso nella cassetta postale, per momentanea irreperibilità del destinatario, noto all’indirizzo, venivano poste

a disposizione di questi presso l’Ufficio postale, ma tornavano al mittente per compiuta giacenza;

e) la raccomandata del 30.9.2019, n. 15017241252-8, veniva spedita il 30.09.2019 e veniva consegnata il successivo 01.10.2019,  sempre  previo  rilascio  dell’avviso  nella  cassetta  postale,  e  anch’essa  si  perfezionava  per  compiuta giacenza.

In definitiva, si può effettivamente accedere alla tesi sostenuta della parte reclamata che esclude la possibilità che la restituzione al mittente delle raccomandate per indirizzo “sconosciuto” del destinatario possa essere eziologicamente ricondotta ad una concreta irreperibilità del Calciatore.

Ciò, dal momento che tanto le raccomandate immediatamente precedenti che quelle subito successive, tutte inviate al medesimo indirizzo (già in precedenza fornito dal Calciatore, poi confermato dallo stesso e infine ulteriormente corroborato dalle risultanze anagrafiche), venivano ritirate personalmente dal Calciatore o consegnate dall’addetto al recapito mediante immissione del relativo avviso nella cassetta postale.

Né, tantomeno, le conseguenze di tale temporanea irreperibilità possono essere sofferte dalla Società resistente.

A tutto voler concedere, nella fattispecie, è possibile inferire, dalla documentazione richiamata e dall’esame delle prospettazioni delle parti, come, seppur per un breve lasso di tempo, il nominativo del Calciatore non sia più comparso sulla cassetta postale.

Di tale circostanza può essere chiamato a rispondere, però, esclusivamente l’intestatario della relativa cassetta postale, e non certo la Società che, con evidenza, non può considerarsi onerata ad espletare ulteriori e più accurate verifiche circa la residenza anagrafica del Calciatore, rispetto a quelle operate.

A fortiori, nel caso di specie, dove l’indirizzo indicato dal Calciatore nel modulo di tesseramento coincida con quello successivamente indicato nei propri scritti, ut ficta confessio, nonché con quello emergente dalla risultanze anagrafiche.

Ora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 109, co. 4, NOIF, l’inattività del tesserato è imputabile al calciatore stesso qualora essa dipenda:

a) dall’omessa partecipazione ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva;

b) dall’omessa presentazione della prescritta certificazione d’idoneità all’attività sportiva. Come noto, in base al precetto richiamato, spetta alla Società di appartenenza dimostrare:

a) la deduzione e la prova dell’invio di due inviti per la presentazione della certificazione medica e del mancato rispetto

di tali inviti da parte del calciatore;

b)la deduzione e la prova dell’invio di quattro convocazioni a gare e delle contestazioni al calciatore delle relative mancate presenze.

Come correttamente sottolineato dalla difesa della reclamata, l’onere probatorio della Società è soddisfatto con la dimostrazione della ricorrenza anche di uno solo dei requisiti sopra indicati alle lettere a) e b): o la mancata partecipazione  del  Calciatore  ad  almeno  quattro  gare  del  campionato,  nonostante  le  relative  convocazioni  e  le successive contestazioni di mancata presenza, non opposte dal Calciatore; ovvero, l’omessa presentazione del certificato medico, nonostante due inviti della Società, non ottemperati e non riscontrati dal Calciatore.

Nel caso in esame la Società, sulla scorta della superiore ricostruzione ed in virtù delle illustrate argomentazioni, ha regolarmente convocato il Calciatore a quattro gare del campionato 2019/2020, poi contestando il mancato riscontro alle convocazioni, non ricevendo dal Calciatore alcuna risposta a nessuna convocazione e a nessuna contestazione.

La Società ha portato nella giuridica sfera di conoscibilità del proprio contraddittore tanto le convocazioni, che gli inviti, che le successive contestazioni.

I requisiti delineati dalla norma per evitare la liberazione dal vincolo sono da considerare soddisfatti.

Non può imputarsi alla società resistente la circostanza che, a breve distanza dell’inoltro presso la residenza anagrafica (in precedenza indicata al momento del tesseramento e poi confermata nei propri scritti defensionali dal calciatore stesso), il calciatore, prima e dopo ben conosciuto all’indirizzo, fosse sconosciuto all’indirizzo stesso.

Si rende superfluo l’esame di qualsivoglia altra questione di merito che deve ritenersi, comunque ed a tutti gli effetti, disattesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

all’esito della Camera di consiglio, rigetta il ricorso presentato dal calciatore Matteo Gerardi e, per l’effetto, conferma il provvedimento emesso dal CR Piemonte Valle d’Aosta – LND.

Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 agosto 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

 

IL RELATORE                                                   IL PRESIDENTE

F.to avv. Francesco Corsi                             F.to avv. Andrea Annunziata

 

Depositato in data 07 settembre 2020.

 

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia

 

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