F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 4/TFN del 07.09.2020 – (Francesco Bartilotti / ASD Real Dem C 5 – Reg. Prot. 63/TFN-ST) Decisione n. 4/TFN-ST 2020/2021 Reg. Prot. 63/TFN-ST

Decisione n. 4/TFN-ST 2020/2021

Reg. Prot. 63/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

avv. Andrea Annunziata – Presidente;

avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente;

avv. Francesco Corsi – Componente;

avv. Filippo Crocè – Componente;

avv. Laura Vasselli – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 28 agosto 2020,

a seguito del Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato dal sig. Francesco Bartilotti (calciatore n. 07.11.1996 – matr. FIGC 6736329) tendente ad ottenere lo svincolo dalla società ASD Real Dem Calcio a 5 (matr. FIGC matr. FIGC 600183) per apocrifia della firma sul modulo di tesseramento,

la seguente

DECISIONE

Fatto

Con ricorso munito di richiesta d’emissione di un provvedimento d’urgenza, il calciatore Francesco Bartilotti chiedeva a questo Tribunale, in via preliminare sommaria e inaudita altera parte, il proprio svincolo dal tesseramento in favore della ASD Real Dem Calcio a 5 ex art. 96 CGS, deducendo in via cautelare il pericolo grave ed irreparabile nel ritardo della

decisione,  mentre  nel  merito  chiedeva  pronunciarsi  la  declaratoria  di  annullamento  e/o  nullità  e/o  inefficacia  del tesseramento medesimo perché ritenuto inesistente per apocrifia della sottoscrizione del calciatore stesso.

L’atleta chiedeva altresì di disporre l’invio degli atti alla Procura Federale ex art. 89 comma 7 del CGS e di condannare il sodalizio alle spese di lite ex art. 55 CGS anche a causa della condotta recidiva della ASD Real Dem Calcio a 5.

Alla riunione del 31 luglio 2020, il Tribunale disponeva con ordinanza di esperire idonea istruttoria per audizione del calciatore in merito all’effettivo status del suo tesseramento, convocando le parti all’udienza del 28 agosto 2020 e concedendo termine alla controparte fino al 27 agosto 2020 per controdeduzioni.

All’udienza del 28 agosto 2020, compariva soltanto l’avv. Priscilla Palombi per il calciatore riportandosi agli atti mentre nessuno compariva per il sodalizio.

Diritto

Il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto integralmente.

Non sussistono dubbi sulla nullità del tesseramento del giocatore Francesco Bartilotti che è risultato nuovamente tesserato per l’anno sportivo 2020/21 con la ASD Real Dem Calcio a 5 a sua totale insaputa, stante l’eccezione non contestata della apocrifia della sua firma sul relativo modulo NDL9515654.

Detta constatazione da parte dell’atleta avveniva in occasione del suo imminente tesseramento con l’ASD Or.Sa. Viggiano che, in data 24 giugno 2020 aveva formalizzato la volontà di avvalersi delle prestazioni sportive del Bartilotti.

Si rileva che la ASD Real Dem Calcio a 5 aveva già commesso il medesimo illecito sportivo nei confronti del Bartilotti per l’anno sportivo precedente ed era già stata condannata da questa sezione del Tribunale Federale Nazionale Decisione n. 5 TFN 2019/2020 pronunciata in data 2 settembre 2019 sulla base di una perizia calligrafica che confermava la falsità della firma del Bartilotti ed ove veniva già una volta annullato il tesseramento de quo con contestuale invio degli atti alla Procura Federale.

A seguito del deferimento n. 11778/289 del 9.3.2020, veniva quindi pronunciata la sanzione disciplinare con ammenda di € 1.500,00 a carico della ASD Real Dem Calcio a 5 e l’inibizione di sei mesi a carico dei suoi dirigenti Alfredo Fiore ed Enea D’Alonzo con Decisione n. 147/TFN-SD 2019/2020 depositata il 24 giugno 2020 dalla Sezione Disciplinare di questo Tribunale.

La particolare gravità del comportamento recidivo posto in essere dal sodalizio assume rilievo tale da necessitare nuovamente l’invio degli atti alla Procura Federale per l’adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza.

Per la medesima ragione, merita conseguentemente di essere accolta anche la richiesta del calciatore volta ad ottenere la liquidazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 55 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie integralmente il ricorso presentato dal calciatore Francesco Bartilotti e, per l’effetto, dichiara nullo il tesseramento dello stesso a favore della società ASD Real Dem Calcio a 5.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, ai sensi dell’art. 89, co. 7, CGS. Condanna la società ASD Real Dem Calcio a 5 ex art. 55 CGS alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti, in favore del calciatore Francesco Bartilotti.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 agosto 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

 

IL RELATORE                                                   IL PRESIDENTE

F.to avv. Laura Vasselli                                F.to avv. Andrea Annunziata

 

Depositato in data 07 settembre 2020.

 

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia

 

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