F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 5/TFN del 07.09.2020– (CR Toscana LND – Reg. Prot. 70/TFN-ST) Decisione n. 5/TFN-ST 2020/2021 Reg. Prot. 70/TFN-ST
Decisione n. 5/TFN-ST 2020/2021
Reg. Prot. 70/TFN-ST
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da
avv. Andrea Annunziata – Presidente;
avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente;
Prof. Domenico Apicella – Componente;
avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;
avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore);
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 28 agosto 2020,
a seguito dell’invio degli atti presentati dal CR Toscana – LND in ordine alla posizione del calciatore Tocchini Matteo (n. 04.06.2004 - matr. FIGC 6531578),
la seguente
DECISIONE
Con atto del 28 luglio 2020, il CR Toscana - LND chiedeva al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, un parere in ordine alla posizione del calciatore Tocchini Matteo.
In particolare, il Comitato Regionale riferiva quanto segue:
- in data 20 agosto 2018, la US Città di Pontedera Srl, società per la quale era già tesserato il calciatore Matteo Tocchini, inviava all’Ufficio Tesseramento l’aggiornamento della posizione di tesseramento, come giovane di serie, del suddetto calciatore;
- detto aggiornamento, per mero errore, non veniva inserito nel sistema AS400;
- in data 27 dicembre 2019, il calciatore veniva tesserato per la Armando Picchi Calcio Srl.
Il Comitato Regionale chiedeva, quindi, al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, un parere in merito alla situazione venutasi a creare.
Con riferimento alla competenza del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, l’art. 88 CGS, al primo comma, stabilisce che Il Tribunale Federale a livello nazionale, Sezione Tesseramenti, è giudice di primo grado in ordine alle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori.
A sua volta, il primo comma dell’art. 89 CGS stabilisce che il procedimento è instaurato:
a) su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare;
b) su richiesta degli organi di giustizia sportiva o dei collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo;
c) su richiesta della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l’attività giovanile scolastica. Alla luce di tali disposizioni è evidente che il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, non può ritenersi competente in ordine alla mera richiesta di un parere, così come formulata dal CR Toscana - LND.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
all’esito della Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 89 CGS, ritiene di non essere competente rispetto alla richiesta formulata dal CR Toscana – LND.
Così deciso nella Camera di consiglio del 28 agosto 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
F.to avv. Francesca Paola Rinaldi F.to avv. Andrea Annunziata
Depositato in data 07 settembre 2020.
IL SEGRETARIO
F.to avv. Salvatore Floriddia