F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 7/TFN del 18.09.2020 – (Richiesta di Giudizio del TFN – Sez. Vertenze Economiche in ordine alla posizione e regolarità di tesseramento del calciatore Fomov Gheorghe per la Stag. Sport. 2018/2019 in favore della società Pontremolese 1919 – Reg. Prot. 1/TFN-ST) Decisione n. 7/TFN-ST 2020/2021 Reg. Prot. 1/TFN-ST
Decisione n. 7/TFN-ST 2020/2021
Reg. Prot. 1/TFN-ST
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da
avv. Andrea Annunziata – Presidente;
avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente (Relatore);
avv. Francesco Corsi – Componente;
avv. Filippo Crocé – Componente;
avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 11 settembre 2020,
a seguito della Richiesta di Giudizio ex art. 89 co. 1, lett. b), CGS, presentata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche in ordine alla posizione e regolarità di tesseramento del calciatore Fomov Gheorghe (n. 03.02.2001 – matr. FIGC 2669384) per la Stag. Sport. 2018/2019 in favore della società Pontremolese 1919 come dilettante extracomunitario mai tesserato per federazione estera anziché come giovane,
la seguente
DECISIONE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche nel trasmettere gl’atti relativi al calciatore extracomunitario Fomov Gheorghe chiede al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti di pronunciarsi in merito alla validità di tesseramento del calciatore per la società GSD Pontremolese 1919, per la stagione sportiva 2018/2019, quale extracomunitario mai tesserato all’estero e/o quale giovane dilettante.
Tale iniziativa si è resa necessaria al fine di riconoscere o meno il premio di preparazione, così come successivamente richiesto.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti nel considerare quanto rappresentato dalla Sezione Vertenze Economiche, unitamente alla rappresentazione, per il caso di specie, dalle società interessate, ha avuto modo di convincersi come il calciatore in questione abbia legittimamente contratto il tesseramento a favore della società GSD Pontremolese 1919, per la stagione sportiva 2018/2019, quale extracomunitario mai tesserato all’estero, ex art. 40 comma 6 NOIF, sussistendone i requisiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
all’esito della Camera di consiglio, pronunciando definitivamente sulla richiesta di giudizio presentata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, ritiene il tesseramento del calciatore Fomov Gheorghe a favore della società Pontremolese 1919 per la stagione sportiva 2018/2019 come dilettante extracomunitario mai tesserato all’estero.
Così deciso nella Camera di consiglio del 11 settembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
IL RELATORE
F.to avv. Vincenzo Esposito Corona
IL PRESIDENTE
F.to avv. Andrea Annunziata
Depositato in data 18 settembre 2020.
IL SEGRETARIO
F.to avv. Salvatore Floriddia
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