F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 8/TFN del 18.09.2020 – (ACD Campodarsego / FIGC – Reg. Prot. 72/TFN-ST) Decisione n. 8/TFN-ST 2020/2021 Reg. Prot. 72/TFN-ST

Decisione n. 8/TFN-ST 2020/2021

Reg. Prot. 72/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

avv. Andrea Annunziata – Presidente;

avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente (Relatore);

avv. Francesco Corsi – Componente;

avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente;

avv. Laura Vasselli – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 11 settembre 2020,

a seguito del Ricorso ex art. 89 co. 1, lett. a), CGS ed ex artt. 96 e 97 CGS presentato dalla ACD Campodarsego (matr. FIGC 780780) avverso la delibera del Presidente della FIGC Com. Uff. n. 63/A del 13.08.2020 di svincolo d’autorità ex art. 110 NOIF dei calciatori per la rinuncia e la mancata iscrizione al campionato della Lega Pro,

la seguente

 

DECISIONE

Propone reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezioni Tesseramenti la ACD Campodarsego, chiedendo dichiararsi nulla la Delibera del Presidente della FIGC resa con Comunicato Ufficiale del 13.8.20 di svincolo d’autorità dei calciatori tesserati, ex art. 110 NOIF, non sussistendone i presupposti così come, per l’effetto, ripristinare ogni diverso tesseramento in essere con la ricorrente anteriormente alla data di pubblicazione del Com. Uff. e/o annullare ogni altro provvedimento connesso con la delibera impugnata.

Argomenta, la società, tale richiesta sul presupposto che la corretta interpretazione della normativa consente sì alla stessa di poter esercitare il proprio diritto di partecipazione al Campionato di Serie C, per il conseguimento sul campo ma, a discrezione della stessa, non le impedisce di poter chiedere l’iscrizione “in sovrannumero” al Campionato di Serie D per la stagione sportiva 2020/21 senza, per questo, perdere il diritto di conservare i tesseramenti dei calciatori effettuati nella scorsa stagione calcistica, calciatori tutti svincolati d’autorità ex art. 110 NOIF.

Il ricorso per scelta societaria non è stato notificato ai calciatori quali soggetti contro-interessati, poiché alla stessa non era

possibile conoscere lo status dei medesimi successivo alla delibera; risulta versato il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezioni Tesseramenti nel valutare e nel merito il reclamo, acquisito ogni elemento utile,

ritiene non condivisibili le argomentazioni prospettate dalla società, dal momento che il caso di specie trova specifica e puntuale previsioni codicistica nelle NOIF, così da non consentire una diversa e/o contrastante applicazione del principio di cui all’art. 110 NOIF, giusto espresso dal Presidente Federale.

Sta di fatto che il provvedimento del Presidente Federale oggi impugnato appare perfettamente applicabile al caso di specie, laddove la rinuncia alla partecipazione al Campionato di Serie C ad opera della società ha come diretta ed immancabile conseguenza lo svincolo di tutti i calciatori, norma assoluta e di concreta attuazione ed espressione delle regole che compongono il diritto federale, laddove l’interpretazione logica e letterale della stessa, nel coincidere, costituiscono l’unica e certa volontà del legislatore.

Del resto neanche il profilo soggettivo attribuito dalla reclamante alle disposizioni normative giustificano una diversa interpretazione della legge laddove, di contro, il contributo di significati anche letterale delle parole costituiscono la norma.

A conferma del proprio convincimento codesto Tribunale evidenzia come nel Com. Uff. n. 384/L del 14.8.20 il Presidente Federale delibera “in via del tutto eccezionale e straordinaria” la iscrizione in sovrannumero della società reclamante al Campionato di Serie D.

Non meno rilevante ai fini della tutela federale appare essere lo status dei calciatori che, acquisito il diritto di poter sottoscrivere un vincolo tra i professionisti, diversamente si vedrebbero penalizzati dal solo volere societario di non partecipare al maggior Campionato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

all’esito della Camera di consiglio, dispone il rigetto del ricorso presentato dalla società ACD Campodarsego e, per l’effetto, conferma il provvedimento del Presidente Federale.

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 11 settembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

 

IL RELATORE                                                        IL PRESIDENTE

F.to avv. Vincenzo Esposito Corona                      F.to avv. Andrea Annunziata

Depositato in data 18 settembre 2020.

 

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia

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