F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 9/TFN del 30.09.2020 – (USD Vigor Carpaneto 1922 / Dip. Interregionale LND – Reg. Prot. 2/TFN-ST) Decisione n. 9/TFN-ST 2020/2021 Reg. Prot. 2/TFN-ST

Decisione n. 9/TFN-ST 2020/2021

Reg. Prot. 2/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

avv. Andrea Annunziata – Presidente;

avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente;

prof. Domenico Apicella – Componente;

avv. Filippo Crocé – Componente (Relatore);

avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 23 settembre 2020,

a seguito del Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato dalla USD Vigor Carpaneto 1922 (matr. FIGC 630400) avverso il Com. Uff. n. 10 del 10.08.2020 del Dipartimento Interregionale – L.N.D. di svincolo d’autorità ex art. 110 NOIF dei calciatori tesserati in favore della ricorrente e svincolati per il seguito della mancata iscrizione al campionato Serie D s. s. 2020-2021 della medesima società,

la seguente

DECISIONE

Propone ricorso innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezioni Tesseramenti la USD Vigor Carpaneto 1922 (matr. FIGC 630400), chiedendo dichiararsi nullo il provvedimento di svincolo d’autorità ex art.110 NOIF dei calciatori tesserati, emesso dal Dipartimento Interregionale - LND e reso noto con Comunicato Ufficiale n. 10 dell’11.08.2020, non sussistendone i presupposti così come, per l’effetto, ripristinare ogni diverso tesseramento in essere con la ricorrente anteriormente alla data di pubblicazione del Com. Uff. e/o annullare ogni altro provvedimento connesso con la delibera impugnata.

Argomenta, la società ricorrente, tale richiesta sul presupposto che la norma in questione farebbe riferimento alle sole società realmente inattive laddove la stessa invece ha chiesto ed ottenuto l’iscrizione “in sovrannumero” al Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2020/21 senza, per questo, perdere il diritto di conservare i tesseramenti dei calciatori effettuati nella scorsa stagione calcistica. In via preliminare poi, il ricorrente, chiede la sospensione dell’odierno procedimento, in attesa del provvedimento del Presidente Federale, sull’istanza depositata in data 12.8.2020 presso FIGC (doc. 9 e 10 allegati al ricorso). Ed ancora in via preliminare reitera la richiesta di acquisizione d’ufficio dei verbali relativi alla riunione del CR Emilia Romagna - LND. In ultima istanza chiede di trasmettere gli atti di causa al Consiglio Federale al fine di ottenere un’interpretazione autentica ed eventualmente una riformulazione dell’art. 110 NOIF.

In sede di discussione il ricorrente precisa che il ricorso non è stato notificato ai calciatori svincolati in quanto la società non è in grado di conoscere un eventuale modifica dello status dei calciatori successivamente alla pronuncia impugnata;

Risulta versato il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Si costituisce ritualmente la Lega Nazionale Dilettanti con sede in Roma eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per violazione delle norme sul contraddittorio. Affermando, a sostegno di tale richiesta che, molti calciatori risultano tesserati con nuove società e che quindi sia i calciatori sia le nuove società di appartenenza debbano ritenersi litisconsorti necessari in quanto un provvedimento avverso alla decisione impugnata determinerebbe “gravissimo vulnus per i tesserati e le nuove società”.

Nel merito insiste nel rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto, ritenendo legittimo e opportuno il provvedimento di svincolo d’autorità adottato dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Detto rigetto può quindi essere effettuato, per il principio della ragione più liquida, anche senza prendere posizione sulle altre questioni. Infatti, in ragione del citato principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto dall’ art. 276 c.p.c.. (cfr. Cass. n. 2872/2017, Cass. n. 17214/2016, Cass. n. 5724/2015, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezioni Tesseramenti, nel valutare nel merito il reclamo, acquisito ogni elemento utile, ritiene non condivisibili le argomentazioni prospettate dalla Società sportiva, dal momento che il caso di specie trova specifica e puntuale previsioni codicistica nelle NOIF, così da non consentire una diversa e/o contrastante applicazione del principio di cui all’art. 110 NOIF, giusto espresso dalla Lega Nazionale Dilettanti.

 Il  provvedimento  adottato  dalla  LND  appare  perfettamente  applicabile  al  caso  di  specie,  laddove  la  rinuncia  alla partecipazione al Campionato di Serie D ad opera della società ha come diretta ed immancabile conseguenza lo svincolo di tutti i calciatori. La norma di carattere organizzativo, è chiara e non necessità di rivisitazioni o diverse interpretazioni. È posta a salvaguardia di coloro che si vedrebbero penalizzati dal solo volere societario a non partecipare al maggior Campionato. Si evidenzia inoltre che la  delibera concernente l’iscrizione in sovrannumero della  società reclamante al  Campionato di Eccellenza è stata adottata in via del tutto eccezionale e straordinaria.

Diversamente la società avrebbe potuto iscriversi al campionato di terza categoria.

D’altro canto lo svincolo di autorità,  atto  dovuto,  non preclude  ai  calciatori  svincolati, l’immediata sottoscrizione  di un  nuovo tesseramento con la medesima  società, circostanza quest’ultima,  decisamente plausibile e facilmente realizzabile, soprattutto in un contesto urbano di misurate dimensioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

all’esito della Camera di consiglio, rigetta il ricorso presentato dalla società USD Vigor Carpaneto 1922 e, per l’effetto, conferma il provvedimento del Dipartimento Interregionale – Lega Nazionale Dilettanti.

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 settembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

 

IL RELATORE                                                             IL PRESIDENTE

F.to avv. Filippo Crocé                                          F.to avv. Andrea Annunziata

 

Depositato in data 30 settembre 2020.

 

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia

 

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