F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 10/TFN del 05.11.2020– (GSD Ghivizzano Borgoamozzano /ASD Juventus Club Parma – Reg. Prot. 87/TFN-SVE) Decisione n. 10/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 87/TFN-SVE

 

Decisione n. 10/TFN-SVE 2020/2021

Reg. Prot. 87/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

avv. Marco Baliva – Presidente;

avv. Roberto Pellegrini – Componente;

avv. Antonino Piro – Componente;

avv. Flavia Tobia – Componente;

avv. Enrico Vitali – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 26 ottobre 2020,

a seguito del reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a), CGS proposto dalla società GSD Ghivizzano Borgoamozzano (matr. FIGC  935658)  contro  la  società  ASD  Juventus  Club  Parma  (matr.  FIGC  952852)  avverso  la  decisione  della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. 1/E del 23 luglio 2020 – (Premio di preparazione per il calciatore Fomov Gheorghe n. 03.02.2001 – matr. FIGC 2669384 – ric. n. 31),

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 11 gennaio 2020, la Società Juventus Club Parma adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società GSD Ghivizzano Borgoamozzano al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato, con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore Gheorghe Fomov, nato il 03.02.2001.

Con delibera pubblicata nel Com. Uff. 1/E del 23.07.2020 e notificata in date 5 e 6 agosto 2020, la Commissione Premi, in accoglimento del ricorso, riconosceva il diritto al premio per il calciatore Fomov condannando la GSD Ghivizzano Borgoamozzano al pagamento della somma di € 834,00, di cui € 667,20 in favore della società ASD Juventus Club Parma a titolo di premio di preparazione quale titolare del vincolo annuale ed € 166,80 in favore della FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 12 agosto 2020 la GSD Ghivizzano Borgomazzano ha proposto tempestiva impugnazione.

Deduce la reclamante GSD Ghivizzano Borgoamozzano: 1) che la Società tenuta al pagamento del premio di preparazione  sarebbe  la  Società  Pontremolese  1919  che  nella  precedente  stagione  sportiva  2018/2019  avrebbe irregolarmente tesserato il calciatore Fomov come dilettante extracomunitario mai tesserato all’estero anziché come giovane dilettante; 2) che la Società Juventus Club Parma non avrebbe diritto al premio di preparazione in quanto al momento del ricorso alla Commissione Premi sarebbe stata una Società di puro settore giovanile.

La resistente Società, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo non ha depositato controdeduzioni.

Il reclamo è stato esaminato in occasione dell’udienza tenutasi in videoconferenza il 2 settembre 2020 nella quale questo Tribunale, ritenuto preliminare ai fini del decidere accertar la fondatezza o meno della dedotta irregolarità del tesseramento nella stagione sportiva 2018/2019 del calciatore Fomov in favore della Società Pontremolese 1919, ha sospeso il presente procedimento, inoltrando richiesta di giudizio alla Sezione Tesseramenti di questo Tribunale.

Con decisione del 18 settembre 2020 il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti ha accertato la validità del tesseramento del calciatore Fomov in favore della Pontremolese 1919 come dilettante extracomunitario mai tesserato all’estero, per la stagione sportiva 2018/2019.

Superato quindi il primo motivo di gravame dedotto dalla GSD Ghivizzano Borgoamozzano, all’udienza tenutasi sempre in videoconferenza il 26 ottobre 2020, questo Tribunale ha esaminato il merito del secondo motivo di reclamo decidendo la vertenza.

Il reclamo è fondato e deve essere accolto.

Questo Collegio ha infatti accertato che la società Juventus Club Parma, in data 11 gennaio 2020 e quindi al momento della proposizione del ricorso, aveva la diversa matricola 630003 ed era una società di puro settore giovanile e come tale non avente diritto al premio di cui all’art. 96 delle NOIF.

Solo per effetto della fusione intervenuta il 21 luglio 2020, la Juventus Club Parma ha acquisto la veste di società dilettantistica con nuova matricola n. 952852.

Anche se al momento della decisione della Commissione Premi del 23 luglio 2020 la società Juventus Club Parma poteva avere diritto al premio, tale circostanza non può sanare l’originario difetto di legittimazione attiva.

È infatti pacifico che la legittimazione attiva è una condizione dell’azione e deve sussistere già al momento della domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il reclamo proposto dalla società GSD Ghivizzano Borgoamozzano e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

F.to avv. Enrico Vitali                                            F.to avv. Marco Baliva

 

Depositato in data 05 novembre 2020.

 

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it