F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 16/TFN del 16.11.2020 – (Ardito Michele / SSDARL Florentia San Gimignano – Reg. Prot. 6-7/TFN-SVE) Decisione n. 16/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 6-7/TFN-SVE
Decisione n. 16/TFN-SVE 2020/2021
Reg. Prot. 6-7/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
avv. Giuseppe Lepore – Presidente;
avv. Marco Baliva – Vice Presidente (Relatore);
avv. Angelo Pasquale Perta – Componente;
avv. Salvatore Priola – Componente;
avv. Marina Vajana – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 05 novembre 2020 e nella camera di consiglio del 13 novembre 2020,
a seguito dei reclami ex art. 90, comma 2, lett. d) CGS proposti dall’allenatore Ardito Michele (n. 31.05.1968 – matr. FIGC 57447) e dalla società SSDARL Florentia San Gimignano (matr. FIGC 943166) avverso la decisione della CAEF pubblicata nel C.U. n. 31/DCF del 01.10.2020,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 12.6.2020, il tesserato Michele Ardito adiva la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile, chiedendo la condanna della SSDARL Florentia San Gimignano al pagamento della somma di € 24.012,60 quale residuo dovutogli a titolo di compenso convenuto nell’accordo economico quale allenatore per la stagione 2019/2020.
La SSDARL Florentia San Gimignano si costituiva ritualmente contestando la pretesa, assumendo l’avvenuto esonero dell’allenatore nel corso della stagione, e l’invio alla Procura Federale di un esposto in danno allo stesso nel quale stigmatizzava gravi violazioni disciplinari.
Con decisione del 1.10.2020 la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile così argomentava: ”dalla documentazione prodotta risultano effettuati dalla Società resistente nn. 8 bonifici in favore del Sig. Ardito per un importo complessivo pari a euro 27.079,15; l'accordo economico per la Stagione Sportiva 2019/2020, prevedeva la corresponsione di un importo annuo lordo di euro 30.658,00 oltre ad euro 51,97 per cinque giorni alla settimana durante la stagione sportiva (Campionato e Coppa) cd euro 51,97 per 20 giorni nella fase di preparazione.
Pertanto, la somma complessivamente dovuta al Sig. Ardito risulta pari a euro 35.283,33 (euro 30.658,00 + euro 51,97 x 13 settimane - pari a 65 giorni - e 4 giorni + euro 51,97 x 20 giorni). In particolare, il rimborso spese forfettario legato al periodo di preparazione è stato computato per 20 giorni, dal 8 agosto 2019 al 13 settembre 2019, come previsto espressamente nell’accordo economico; il rimborso spese forfettario giornaliero per il periodo legato al Campionato e alla Coppa è stato computato dal 14 settembre al 18 dicembre 2020, data in cui l'allenatore è stato esonerato (13 settimane e 4 giorni);
Per tale via, la società Florentia San Gimignano risulta debitrice nei confronti del Sig. Ardito della complessiva somma pari ad euro 8.20418 (euro 35.283,33 - euro 27.079,15)”.
Per l’effetto la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile condannava la società SSDARL Florentia San Gimignano al pagamento della somma di € 8.204,18 in favore del tesserato Ardito Michele.
La decisione veniva comunicata in data 1.10.2020 al procuratore costituito del tesserato e allo stesso il 7.10.2020 nonché alla società SSDARL Florentia San Gimignano in data 1.10.2020.
Con ricorso comunicato via Pec il giorno 8.10.2020, proponeva gravame il tesserato dolendosi della ingiustizia della decisione di I grado che lo avrebbe a suo dire penalizzato, condannando la società al pagamento della minor somma di € 8.204,18, in luogo di quella maggiore di € 24.102,60, oggetto della domanda introduttiva.
Assumeva il tesserato che il contestato esonero non sarebbe rilevante ai fini della corresponsione delle somme convenute, non comportamento alcuna riduzione sul dovuto, che i fatti contestati dalla società sarebbero inveritieri e, a suo dire, calunniosi, che le contabili esibite in I grado dalla stessa società non sarebbero quietanzate, e comunque non potevano essere imputate alle proprie pretese; nel dettaglio delle somme il tesserato rammentava che nell’accordo economico erano previste più voci, ovvero un compenso lordo, un rimborso spese forfettario, un rimborso specifico delle spese documentate relative all’abitazione, al vitto, al trasporto, ove effettuate fuori dal territorio comunale, precisando che tali voci dovevano e devono intendersi cumulative e non alternative fra loro.
Assume quindi che l’intero compenso, cumulando tra loro le suddette voci doveva intendersi pari a € 40.012,60 lorde, di cui la società aveva versato la somma di € 16.000,00, con residuo a credito del tesserato di € 24.012,60.
Rammentava di essere residente in Milano e di essersi recato quotidianamente a S. Gimignano per svolgere il suo incarico.
Secondo la prospettazione del sig. Ardito, il Giudice di I grado avrebbe errato nel calcolare il rimborso delle spese di trasporto soltanto sino all’esonero e nel mentre ha calcolato il compenso per tutto l’anno, e a prescindere dall’esonero stesso, detraendo inoltre n. 8 bonifici privi a suo dire di causale e quietanza rispetto a tutte le somme pretese.
Rispetto ad essi il sig. Ardito precisava che il bonifico del 08.08.2019 non avrebbe dovuto essere considerato in sede di conteggio e scomputo in quanto tale pagamento pari ad euro 8.000,00 andava a saldare gli importi dovuti al reclamante per la cessione dei diritti d'immagine e tale circostanza è stata espressamente riconosciuta dalla controparte nella scrittura anche in questa sede prodotta; i bonifici del 05.09.2019 e 04.10.2019 (che addirittura non è mai stato accreditato sul conto corrente) e del 24.10.2019 non avrebbero tutti dovuto essere considerati e scomputati in sede di conteggio, in quanto attengono al rimborso dell’abbonamento del treno; i bonifici del 20 novembre 2019 e del 13 dicembre 2019 avrebbero invece dovuto essere solo parzialmente in quanto in questo caso ricomprendevano sempre il rimborso dell’abbonamento del treno, rispettivamente per € 595,15 e 621,00, che esulava dal conteggio. Di conseguenza, considerando l’importo annuale dovuto, dall’accordo e i rimborsi forfettari e quindi l’importo complessivo di € 40.012.60). nonché detraendo solo i bonifici relativi a tali voci (e quindi l’importo € 16.000,00) l’importo indicato dal sig. Ardito rimane corretto.
Contestava altresì l’interpretazione dell’art 94 sexies delle NOIF relativamente alla considerazione e ammissione come prove dei suddetti bonifici, perché privi degli elementi previsti dalla norma In subordine, e laddove il Tribunale ritenesse non dovuti i rimborsi forfettari di spesa di trasporto successivi all’esonero, lo stesso sarebbe creditore della somma di € 19.283,33, richiesta in atti.
In questo gravame si costituiva in questo giudizio la SSDARL Florentia San Gimignano, ricordando di aver corrisposto le somme contestate con i suddetti bonifici, rammentava che la stagione sportiva si era interrotta a causa della pandemia dovuta al Covid-19, rimarcava le gravi violazioni disciplinari nelle quali era incorso il tesserato. Contestava la mancata sospensione del giudizio in attesa dell’esito del procedimento aperto presso la Procura Federale per le violazioni contestate, invocava l’interruzione del rapporto, equiparando l’esonero alle dimissioni, con conseguente assenza del diritto a percepire compensi successivi all’evento; a tal proposito riteneva di poter equiparare quanto avvenuto alle dimissioni attraverso l’assunto in base al quale il tecnico avrebbe invitato le calciatrici a trasferirsi presso altra società con ciò dimostrando di non voler più proseguire nel rapporto.
Con appello autonomo sempre comunicato in data 8.10.2020, proponeva gravame a sua volta la società SSDARL Florentia San Gimignano, la quale, richiamando le medesime deduzioni svolte costituendosi in contraddizione all’appello principale proposta dal sig. Ardito, censurava la decisione impugnata, ricordando di aver corrisposto le somme contestate con i suddetti bonifici, rammentava che la stagione sportiva si era interrotta a causa della pandemia dovuta al Covid-19, rimarcava le gravi violazioni disciplinari nelle quali era incorso il tesserato. Contestava la mancata sospensione del giudizio in attesa dell’esito del procedimento aperto presso la Procura Federale per le violazioni contestate, invocava l’interruzione del rapporto equiparando l’esonero alle dimissioni, con conseguente assenza del diritto a percepire compensi successivi all’evento; a tal proposito riteneva di poter equiparare quanto avvenuto alle dimissioni attraverso l’assunto in base al quale il tecnico avrebbe invitato le calciatrici a trasferirsi presso altra società con ciò dimostrando di non voler più proseguire nel rapporto, contestava altresì la mancata valutazione, anche in via equitativa, della sospensione delle attività agonistiche conseguenti alla pandemia Covid-19 a decorrere da marzo 2020, con conseguente riduzione del dovuto per tale periodo. Alla udienza del 5.11.2020, tenutasi in modalità di videoconferenza come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020, preliminarmente il Tribunale provvedeva a riunire i due procedimenti trattandosi di impugnazione avverso la medesima decisione; partecipavano i difensori costituiti per le parti i quali si riportavano alle proprie deduzioni.
Il Tribunale riservava decisione in Camera di Consiglio.
Il Tribunale preliminarmente ritiene opportuno analizzare l’accordo economico intercorso tra le parti e le singole voci qui dedotte in giudizio, anche alla luce delle contestazioni formulate dalle parti.
L’accordo economico tra la SSDARL Florentia San Gimignano e il sig. Ardito così prevede:
€ 30.658,00 (trentamilaseicentocinquantotto/00) per la stagione sportiva 201/2020;
Euro giornalieri 51,97 (Cinquantuno/97) per numero 5 giorni alla settimana durante la stagione sportiva, (Campionato e Coppa) a titolo di rimborso forfettario di spesa;
Euro giornalieri 51,97 (Cinquantuno/97) per numero 20 giorni nella fase di preparazione dal 18 Agosto 2019 al 13 Settembre 2019, a titolo di rimborso forfettario di spesa.
La Società si impegna a rimborsare all'allenatore le Spese documentate relative al vitto e alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, previa autorizzazione delle stesse da parte della Società e su presentazione di idonea documentazione da parte dell'Allenatore.
È pertanto indubbio che spetti al sig. Ardito il compenso lordo forfettario per l’intera stagione pari a € 30.658,00.
È altresì indubbio che spetti ad esso il rimborso delle spese di trasferta sostenute sino all’esonero; in proposito la norma che richiama la trasferta “fuori dal territorio comunale” non indica se riferito a quello di residenza del tecnico piuttosto che della società; ma una interpretazione logico/sistematica non può che riferirsi al domicilio del tecnico e conseguentemente alla agevolazione convenuta con il rimborso delle spese necessarie allo spostamento: peraltro risulta in atti che detto rimborso sia stato di fatto riconosciuto e pagato, sicché l’eccezione della società sul punto è priva di pregio e fondatezza. Se del caso l’importo rileverà, come vedremo infra sulla imputazione delle somme corrisposte.
Quanto alle altre voci, ovvero al rimborso forfettario giornaliero ed indennità di trasferta il Tribunale ritiene opportuno osservare quanto segue.
Entrambe le voci esse non possono che essere ancorate alle effettive attività giornaliere e alla effettiva partecipazione a ciascuna trasferta, e quindi collegate al periodo in cui le stesse siano state effettuate. Peraltro nel gravame il sig. Ardito non si duole della mancata corresponsione delle spese di trasferta; l’argomento peraltro è invocato dalla società in relazione alla imputazione dei pagamenti; sull’argomento il Tribunale tornerà infra.
Sotto gli astratti profili appena richiamati l’indicazione del Giudice di I grado ha correttamente ricostruito gran parte delle somme dovute al sig. Ardito; così argomenta la Commissione Accordi economici per il Calcio Femminile:
euro 35.283,33 (euro 30.658,00+ euro 51,97 x 13 settimane pari a 65 giorni - e 4 giorni + euro 51,97 x 20 giorni). In particolare, il rimborso spese forfettario legato al periodo di preparazione è stato computato per 20 giorni. Dall’8 agosto 2019 al 13 settembre 2019, come previsto espressamente nell’accordo economico; il rimborso spese forfettario giornaliero per il periodo legato al Campionato e alla Coppa è stato computato dal 14 settembre al 18 dicembre 2020, data in cui l'allenatore è stato esonerato (13 settimane e 4 giorni).
Il ragionamento è privo di qualsiasi errore e contraddizione, avendo detto Giudice correttamente computato l’importo del compenso lordo per tutta l’annata, e con ciò prescindendo dall’intervenuto esonero, che certamente diventa irrilevante ai fini del conteggio; ha correttamente ed in modo condivisibile ridotto o meglio limitato e quantificato i rimborsi forfettari giornalieri ai dietimi relativi alle prestazioni effettivamente svolte, rappresentando tale rimborso forfettario una sorta di indennità ancorata alla singola prestazione. Medesimo e condivisibile ragionamento è stato effettuato relativamente alle indennità di trasferta.
Da ciò consegue che il diritto alle somme convenute (sotto varia forma indicate) del sig. Ardito deve ritenersi limitato alle somme indicate dal Giudice di I grado e pertanto a € 35.283,33 e non alla somma infondatamente invocata dal sig. Ardito per € 40.012.60 e comprensiva delle voci (rimborsi forfettari e indennità di trasferta) calcolate anche dopo l’esonero, e quindi assolutamente non ancorate a prestazioni effettivamente svolte.
Esse devono, come detto, essere distinte tra il compenso forfettario e omnicomprensivo per la stagione, fisso e ineliminabile, e dovuto comunque anche a fronte dell’esonero, e le voci cd mobili, ovvero collegate a singole prestazioni, che hanno nel loro singolo adempimento il sinallagma necessario ad aver diritto al singolo compenso.
Da ciò consegue l’infondatezza del gravame del sig. Ardito nel voler ricomprendere le suddette voci mobili tra quelle dovute e calcolate comunque sino a fine contratto.
Del pari è assolutamente infondato l’assunto della società nel voler ritenere dovuto il compenso forfettario fisso e omnicomprensivo, dovuto soltanto sino all’esonero.
È di tutta evidenza che l’esonero non può ritenersi parificato alle dimissioni, rappresentando, il primo, il recesso su istanza della società, e quindi in danno all’allenatore, e, il secondo, il recesso su istanza dell’allenatore e quindi in danno alla società. Ebbene l’esonero necessariamente deve far salva la prestazione che l’allenatore avrebbe reso rimanendo al suo posto; le dimissioni invece, provenienti dal tesserato, interrompono per sua volontà il rapporto ed eliminano alla data di ricezione il sinallagma, e certamente ciò non può ricadere sulla società costretta altrimenti a pagare per una prestazione altrimenti interrotta alla medesima data.
Quanto alle motivazioni dell’esonero, osserva lo scrivente Tribunale che la vicenda devoluta alla Procura Federale è irrilevante e non opponibile in questo procedimento, quanto meno allo stato in cui essa si trova; nella realtà gran parte delle violazioni, che la società assume esser avvenute, hanno datazione successiva all’esonero, nel mentre i fatti narrati antecedente allo stesso rappresentano una situazione di dissidio tra società e tecnico, certamente non imputabile all’uno o all’altra, ma soventi all’interno delle società sportive, e comunque tali, per sé stesse, a non rappresentare un motivo di inadempimento, ma eventualmente pretesto per una situazione di intolleranza reciproca che spesso dà luogo ad un esonero, le cui conseguenze però sono quelle sinora esposte.
Inoltre, e ciò assorbe ogni altra deduzione, le doglianze della società non si sono concretizzate in una tempestiva azione di risoluzione del rapporto per inadempimento, ma in un immediato esonero senza contestazioni (vedasi in proposito il comunicato stampa successivo all’esonero).
La scelta non è priva di rilevanza, avendo evidentemente rinunciato la società a porre in essere le autotutele previste dalla legge per le altrui inadempienze. Né l’assunto si è concretizzato in una domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto alla data dell’esonero, essendosi limitata la società ad invocare la sospensione del giudizio per l’accertamento delle violazioni disciplinari lamentate, molte delle quali, se fondate, avvenute successivamente all’esonero stesso.
Il motivo, svolto pertanto, deve ritenersi respinto.
Resta, relativamente alla domanda svolta del tesserato Ardito la valutazione dei pagamenti invocati dalla società SSDARL Florentia San Gimignano e delle loro imputazioni.
Ricorda il tesserato che i pagamenti devono essere provati da documenti circostanziati data e sottoscritti recanti nel loro corpo le causali di ciascuno.
Cfr. Art 94 sexies sesto comma NOIF: I pagamenti, da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.
Occorre altresì ricordare, che questo Tribunale non può ignorare atti e fatti che sostanzialmente sono ammessi e non contestati dalle parti, dovendo ritenere che essi possano essere valutati per la ricerca della verità.
Orbene, il sig. Ardito ammette di fatto la percezione di € 16.000,00 e che la società SSDARL Florentia San Gimignano oppone pagamenti ulteriori invocati, dei quali in più di un caso contesta la relativa imputazione.
Detta ammissione ha per lo scrivente Tribunale rilevanza, e ciò a prescindere dal contenuto e dalla rappresentazione dei crismi dell’art .94 sexies VI comma NOIF.
Nel dettaglio occorre analizzare ciascuno dei pagamenti in contestazione, per quanto rilevanti al decidere.
Il bonifico 8.8.2019 per € 8.000,00 è contestato dall’Ardito perché egli assume essere il saldo dell’accordo relativo alla cessione dei diritti di immagine. L’eccezione è infondata: nella causale del bonifico risulta chiaramente espresso che esso è a saldo delle prime due mensilità; avendo diritto il debitore di imputare il pagamento ai propri debiti, e avendolo fatto, la tardiva diversa imputazione (a cessione dei diritti di immagine) ora operata dall’Ardito è chiaramente irrilevante, sicché detto pagamento deve ritenersi avvenuto per le casuali invocate della società, e come tale va scomputato in diminuzione della somma ancora dovuta all’Ardito.
Il bonifico per € 4.595,15 del 20.11.2019, è contestato dall’Ardito per ricomprendere, a suo dire per € 595,15 a titolo di rimborso dell’abbonamento ferroviario. Nel bonifico c’è indicazione della imputazione a spese di abbonamento, sicché lo scrivente Tribunale deve interpretare a quali voci detto pagamento deve intendersi imputato.
Posto che in altre occasioni la società ha rimesso bonifico per somme di importo similare (621,00) a titolo di rimborso delle spese di abbonamento ferroviario e posto che tale rimborso deve intendersi ulteriore rispetto al compenso corrisposto e convenuto, ed è indicato per spese di abbonamento ferroviario, è logico desumere che quel pagamento debba ritenersi per € 4.000 a titolo di acconto sul compenso convenuto e per € 595,00 a titolo di rimborso spese dell’abbonamento ferroviario da non computarsi sul corrispettivo dovuto. Pertanto quel bonifico va inteso per € 4.000 in acconto delle somme dovute al sig. Ardito per il compenso convenuto, e ciò a correzione della decisione sul punto del giudice di I grado.
Del pari deve farsi identico ragionamento per il bonifico per € 4.621,00 del 13.12.2019; infatti in altre occasioni, in data 5.9.19, 15.10.19 e 24.10.19, la società ha rimesso separati bonifici ciascuno per € 621,00 a titolo di rimborso delle spese di abbonamento ferroviario, sicchè deve dedursi che tale rimborso debba intendersi ulteriore rispetto al compenso corrisposto e convenuto; anche in questo caso è logico desumere che quel pagamento debba ritenersi per € 4.000 a titolo di acconto sul compenso convenuto e per € 621,00 a titolo di rimborso spese dell’abbonamento ferroviario da non computarsi sul corrispettivo dovuto. Pertanto quel bonifico va inteso per € 4.000,00 in acconto delle somme dovute al sig. Ardito per il compenso convenuto, e ciò a correzione della decisione sul punto del giudice di I grado, con esclusione della somma di € 621,00 che deve intendersi esclusa dal compenso e dalle voci qui reclamate.
Nessuna rilevanza invece hanno ai fini del decidere e per le ragioni suesposte i pagamenti portati dai bonifici del 5.9.19, 15.10.19 e 24.10.19, ciascuno per € 621,00 relativi alle spese di rimborso abbonamento ferroviario, erroneamente computati da giudice di I grado in decurtazione delle voci dovute a compenso lordo
In conclusione sul punto, il sig. Ardito assume e conferma la ricezione della somma di € 16.000,00, contestando le imputazioni del bonifico di € 8.000,00 dell’8.2019, ritenuto dovuto ad altre voci, e contestando che all’interno delle altre somme indicate dal Tribunale debbano essere ricomprese tutte quelle somme oggetto di rimborsi relativi agli spostamenti, ulteriormente dovuti rispetto al compenso convenuto e qui non richieste.
Alla luce delle considerazioni che precedono, alla somma di € 16.000,00 pacificamente ammessa dal sig. Ardito va aggiunta la somma di € 8.000,00 corrisposta il giorno 8.8.2019, e specificatamente imputata a due mensilità e non a corrispettivo per la cessione dei diritti di immagine; di contro tutte le altre somme ulteriori rispetto all’importo complessivo di € 16.000,00 + 8.000,00 = 24.000,00 non possono esser ricondotte al compenso qui richiesto, trattandosi invece di rimborsi spese di abbonamento ferroviario, non richieste perché adempiute e comunque, si ripete, estranee al corrispettivo forfettario convenuto.
Da ciò consegue che al sig. Ardito, alla luce delle complesse considerazioni che precedono spetta la somma complessiva di € 35.283,33, da cui detrarre le somme versate per le medesime causali per € 24.000,00, con saldo a suo credito di € 11.283,33; l’importo indicato pertanto dal Giudice di I grado deve intendersi corretto nella maggior somma di € 11.283,33, in luogo di quella erroneamente indicata, per i motivi che precedono, stabilita in € 8.204,18.
Resta ora da analizzare il restante motivo dell’appello parallelamente proposto dalla società SSDARL Florentia San Gimignano, non analizzato e rigettato nella precedente analisi, ovvero la richiesta di riduzione ad equità del compenso a causa della pandemia Covid-19 e della sospensione delle attività agonistiche.
La questione è dibattuta e in assenza di un accordo tra le parti, resta complesso sostituirsi alla loro volontà e ridurre un compenso convenuto,, atteso e certamente non impedito dal comportamento del tesserato, ancor più se quella prestazione astrattamente convenuta, resta inibita dalla volontà del debitore/società che ha provveduto a esonerare il tesserato unilateralmente recedendo dal rapporto, In questa ipotesi infatti la riduzione ad equità del compenso marzo/giugno finirebbe con essere di solo aiuto alla società, che si è resa comunque protagonista di un recesso contrattuale unilaterale, e allo stato non imputabile alla controparte.
Le riflessioni che precedono trovano conforto nella relazione tematica n. 56 del 8 luglio 2020 pubblicata dall’Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione in tema di novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti- Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale. In tale analisi viene evidenziato che l’intervento del Giudice: “ … è suppletivo e residuale, in quanto il magistrato non può correggere la volontà delle parti quand’anche le scelte di queste gli appaiano incongrue, limitandosi, negli eccezionali casi in cui la legge l’ammetta, a colmare le lacune riscontrate, inserendo regole ulteriori e coerenti con il programma concordato dalle parti. Un intervento sostitutivo del giudice sembrerebbe ammissibile al più ogni volta che dal regolamento negoziale dovessero emergere i termini in cui le parti hanno inteso ripartire il rischio derivante dal contratto, fornendo al giudice (anche in chiave ermeneutica) i criteri atti a ristabilire l'equilibrio negoziale. In questo caso, il magistrato, più che intervenire dall'esterno, opererebbe all'interno del contratto e in forza di esso, servendosi di tutti gli strumenti di interpretazione forniti dal legislatore (artt. 1362-1371 c.c.), precipuamente quello disciplinato dall'art. 1366 c.c. sulla buona fede nell'interpretazione del contratto. Al di fuori di questo angusto contorno, la determinazione del contenuto del contratto appartiene alla sfera decisionale riservata ai contraenti, rispetto alla quale ogni intervento spetta solo al legislatore, che fissa l'eventuale disciplina cogente non modificabile né dalle parti, né dal giudice. Quest’ultimo si trova a svolgere una funzione di valutazione di conformità, senza alcuna prerogativa di intervento ulteriore
Per l’effetto lo scrivente Tribunale ritiene che in siffatta ipotesi non possa farsi ricorso ad una riduzione equitativa del compenso a favore del sig. Ardito.
Infine di nessun pregio è l’eccezione formulata dall’Ardito circa l’inammissibilità della proposizione dell’appello autonomo da parte della società, ben potendo le parti svolgere, tempestivamente, ciascuna gravame per i capi della decisione che li indicano come soccombenti. Gli appelli autonomi vanno poi riuniti, come qui è avvenuto. Tutto quanto premesso
Il Tribunale Federale Nazionale- Sezione Vertenze Economiche accoglie parzialmente il reclamo presentato dal sig. Michele Ardito, ridetermina in € 11.283,33 la somma dovutagli dalla SSDARL Florentia San Gimignano e, per l’effetto, condanna la medesima società al pagamento in suo favore della suddetta somma.
Rigetta ogni altra domanda proposta in sede di appello da entrambe le parti. Dichiara compensate le spese di lite.
Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva relativamente alla posizione del sig. Ardito Michele.
Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva ai sensi dell’art. 48, comma 5 CGS, relativamente alla posizione della società SSDARL Florentia San Gimignano.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
F.to avv. Marco Baliva F.to avv. Giuseppe Lepore
Depositato in data 16 novembre 2020.
IL SEGRETARIO
F.to avv. Salvatore Floriddia
Share the post "F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 16/TFN del 16.11.2020 – (Ardito Michele / SSDARL Florentia San Gimignano – Reg. Prot. 6-7/TFN-SVE) Decisione n. 16/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 6-7/TFN-SVE"