F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 20/TFN del 18.12.2020 – (US Lecce Spa / Trapani Calcio Srl – Reg. Prot. 16/TFN-SVE) Decisione n. 20/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 16/TFN-SVE

Decisione n. 20/TFN-SVE 2020/2021

Reg. Prot. 16/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

avv. Marco Baliva – Vice Presidente;

avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;

avv. Angelo Pasquale Perta – Componente;

avv. Antonino Piro – Componente (Relatore);

avv. Enrico Vitali – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 14 dicembre 2020,

a seguito del Ricorso ex art. 91 CGS – FIGC della società US Lecce Spa (matr. FIGC 25960) al fine di richiedere un equo indennizzo alla società Trapani Calcio Srl (matr. FIGC 740618) per la mancata concessione da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico del visto di esecutività alla variazione di tesseramento del calciatore Stefano Pettinari (n.27.01.1992 – matr. FIGC 4117679),

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 23 novembre 2020 la Società US Lecce Spa ha adito il Tribunale Nazionale Federale - Sezione Vertenze Economiche per ottenere dalla Società Trapani Calcio Srl il pagamento di un equo indennizzo a fronte del mancato perfezionamento del trasferimento a quest’ultima società del calciatore Stefano Pettinari, nato il 27.1.1992. Espone la ricorrente che, sulla base degli accordi raggiunti nell’agosto 2019, aveva convenuto la cessione a titolo temporaneo alla Società Trapani Calcio Srl del diritto all’utilizzo delle prestazioni sportive del suddetto tesserato per la stagione 2019/2020 riconoscendo alla cessionaria il diritto di opzione per la trasformazione della cessione temporanea del contratto in cessione definitiva ai sensi dell’art. 103.2. NOIF. Il contratto di cessione prevedeva, in caso di esercizio del diritto di opzione, la corresponsione in favore della US Lecce Spa dell’importo di € 200.000,00 oltre IVA da pagarsi in due rate da € 100.000,00 l’una, oltre IVA, la prima nel corso della stagione sportiva 2020/2021, la seconda nella stagione sportiva 2021/2022.

Esercitato il diritto di opzione il 17 giugno 2020, la società Trapani Calcio Srl ha però omesso di ottemperare nei termini previsti (che nella specie andavano a scadere il 12.10.2020) agli adempimenti contemplati dal CU FIGC n. 222/A del 15.6.2020 e relativi ai tesseramenti per la stagione sportiva 2020/2021 per le società di Serie A, B e Serie C, di talché in data 13.10.2020 la competente Lega ha comunicato la mancata concessione del visto di esecutività relativamente alla variazione di tesseramento del Pettinari.

Conseguentemente il calciatore è rientrato nella disponibilità della società cedente a far tempo dal 13 ottobre 2020, con effetto retroattivo dal 1 settembre 2020 e comunque a campagna trasferimenti ormai terminata, di talché la US Lecce Spa si ritiene legittimata ad invocare la corresponsione dell’equo indennizzo previsto dal richiamato CU n. 222/A, paragrafo 19. Lett. d, a fronte dell’inadempienza della controparte, giusta la mancata copertura nei termini previsti delle esposizioni contratte.

Quanto alla misura dell’indennizzo, affermata la particolare rilevanza del danno ricevuto e ritenendo pertanto che la somma spettante debba essere quantificata in misura corrispondente al valore del trasferimento non andato a buon fine, oltre al maggior danno rappresentato dalla necessità non preventivata (viste le strategie di mercato attuate e che avevano portato all’acquisizione delle prestazioni sportive di altri calciatori) di garantire al calciatore Pettinari il pagamento di tutti i ratei stipendiali dal 1.9.2020 al 30.6.2021 per un costo aziendale di € 297.246,00, la predetta società conclude per la condanna della Società Trapani Calcio Srl al pagamento in proprio favore della somma complessiva di € 497.246,00 o di quella maggiore o minore che sarà equitativamente determinata, con vittoria di spese e compensi di lite. La società Trapani Calcio Srl non ha presentato controdeduzioni.

Nella riunione del 14 dicembre 2020 tenutasi in modalità videoconferenza con la partecipazione del difensore della Società ricorrente, la vertenza è stata trattenuta in decisione.

La pretesa avanzata dalla Società è fondata ed è, quindi, meritevole di accoglimento seppure nei minori limiti di cui al dispositivo.

Si rileva, innanzitutto, la piena validità ed efficacia, all’epoca, della cessione a titolo temporaneo del contratto relativo alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Pettinari, con opzione di cessione definitiva, sottoscritta dai rappresentanti delle Società interessate e dal calciatore Pettinari (già tesserato dalla US Lecce Spa con contratto del 28.6.2018) su modulo della Lega Nazionale Professionisti e presso la stessa depositato il 27.8.2019 al n. 0000850161/19, il tutto nel rispetto delle formalità contemplate dall’art. 95 NOIF.

È, di poi, inconfutabile che con specifico modulo n. 0002219861/19 del 17.6.2020 la società cessionaria Trapani Calcio Srl abbia esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore con l’impegno di corrispondere l’importo di € 200.000,00 in due rate da € 100.000,00 ciascuna nelle stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022.

Con l’esercizio dell’opzione, la Società cessionaria ha quindi potenzialmente acquisito a titolo definitivo le prestazioni del calciatore  Pettinari,  salvo  verifica  da  parte  della  Lega  di  appartenenza  dei  requisiti  per  il  visto  di  esecutorietà dell’operazione di trasferimento. Essendosi, infatti, impegnata a corrispondere l’importo concordato per la cessione a mezzo rateizzazione, la società Trapani Calcio Srl era obbligata, a tenore dell’art. 15, lettera C del più volte richiamato CU 222/A, a depositare entro il termine perentorio del 12 ottobre 2020, pena la mancata esecutività del contratto e conseguente caducazione degli effetti del deposito, acconcia garanzia fideiussoria che nella specie doveva riguardare anche il secondo anno atteso che la variazione di tesseramento prevedeva il pagamento in due annualità. Ciò nel rispetto dell’art. 17, lettera e) del CU 222/A.

Senonché, avendo la società Trapani Calcio Srl omesso di depositare entro il 12 ottobre 2020 le garanzie a supporto della rateizzazione di pagamento così come impone, per le operazioni di campagna trasferimenti, la surrichiamata normativa, la Lega di appartenenza non ha concesso il visto di esecutorietà sul presupposto dell’accertata ed incontestabile violazione da parte della Trapani Calcio Srl delle disposizioni di cui all’art. 15, lettera C del citato CU 222/A del 15.6.2020, con conseguente caducazione della cessione e contestuale produzione di tutti gli effetti sanzionatori contemplati dall’art. 19 del CU 222/A.

Tra questi, specificamente, il riconoscimento, a favore della società di provenienza, per l’ipotesi di trasferimento o cessione di contratto (come nel caso di specie), di un equo indennizzo a fronte della mancata copertura, nei termini previsti, delle esposizioni contratte.

Recita, infatti, l’art. 19, lettera d) CU 222/A: "Le società che, per la mancata copertura nei termini previsti delle esposizioni contratte, non ricevono il visto di esecutività, sono soggette da parte del tesserato e, nel caso di trasferimento o cessione di contratto, da parte della società di provenienza, ad azioni - da esperire presso l’organo federale competente a mezzo regolare ricorso - per il riconoscimento di un equo indennizzo a fronte dell’inadempienza verificatasi ".

Nella specie ricorrono, pertanto, pacificamente gli estremi per dare luogo all’applicazione dell’art. 19, lettera d) del citato CU 222/A, con il conseguente diritto della US Lecce Spa ad ottenere dalla Trapani Calcio Spa un equo indennizzo relativo al mancato trasferimento del calciatore Pettinari.

Relativamente alla quantificazione dell’indennizzo, parte ricorrente richiama espressamente un precedente, in materia, con il quale la Corte Federale (CU n. 20/C vertenza SS Lazio/ AC Chievo Verona), confermando nel suo impianto motivazionale la pronuncia in primo grado resa da codesto Organo Giudicante in fattispecie analoga alla presente, ha avuto modo di affermare che, quand’anche possa sussistere uno stretto legame anche temporale tra inadempienza della società e sorgere del diritto all’equo indennizzo in capo alla controparte, non per questo all’indennizzo stesso deve essere riconosciuta una natura eminentemente risarcitoria, con la necessità di procedere ad una quantificazione inevitabilmente vicina, se non corrispondente, ai danni patrimoniali (e non ) subiti.

La concreta definizione dell’indennizzo di cui all’art. 19, lettera d) del CU n. 222/A, deve essere, dunque, rimessa alle valutazioni secondo equità dell’organo giudicante, privilegiando in ciò la componente sanzionatoria rispetto a quella risarcitoria direttamente conseguente all’inadempimento contrattuale, con la possibilità di determinare in via squisitamente equitativa le somme a titolo indennitario, senza che il ristoro attribuito alla controparte interessata possa assumere connotati di irrisorietà.

Ciò premesso, si ritiene di confermare l’orientamento già in precedenza affermato proprio nella vicenda che ha portato alla pronuncia della Corte Federale di cui si è detto, ed in forza del quale non può trovare accoglimento la pretesa della ricorrente circa l’equiparazione dell’indennizzo all’importo convenuto (e non corrisposto) per la cessione del contratto. Tale pretesa, difatti, neppure sarebbe prospettabile ove si versasse in pura fattispecie di risarcimento del danno, considerando che il bene oggetto di quel corrispettivo (le prestazioni sportive del calciatore) resta comunque nella totale disponibilità della parte non inadempiente.

Tantomeno, pertanto, tale pretesa può configurarsi in fattispecie di indennizzo o indennità ove, al di là delle teorie sulla esatta qualificazione di tale figura giuridica e sui caratteri distintivi rispetto al risarcimento del danno, pacificamente restano escluse tanto la reintegrazione in forma specifica, quanto il ristoro per equivalente. È pacifico, infatti, che “risarcimento” e “indennizzo” sono il corrispettivo logico di due realtà differenti; il risarcimento del danno consiste nell’integrale riparazione della lesione subita in conseguenza di un’attività antigiuridica; l’indennizzo, invece, è la somma di denaro dovuta a titolo di ristoro per riparare parzialmente la diminuzione economica subita dalla parte in conseguenza di un atto lecito ma fonte di pregiudizio. In tal senso milita il riferimento all’indennizzo da parte dell’art. 42, comma tre, della Costituzione “La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale”.

Ciò nondimeno, non può dubitarsi che l’importo della cessione di contratto non eseguita debba rappresentare quantomeno un riferimento per correttamente inquadrare la pretesa indennitaria, giacché, se è vero che l’indennizzo giammai può essere quantificato in misura pari al risarcimento del danno (il che è escluso dalla stessa previsione regolamentare), è anche vero che esso non può ridursi ad un importo meramente simbolico, come tale incompatibile con la funzione (come sopra delineata) che esso è destinato a svolgere.

A tal fine, considerate le indubbie ripercussioni negative che l’inadempienza della Società Trapani Calcio Srl ha prodotto, si ritiene che l’importo dell’indennizzo possa correttamente individuarsi alla stregua di una percentuale del corrispettivo pattuito, secondo criteri peraltro già applicati dalla giurisprudenza in sede civilistica (ad es., la liquidazione dell’indennità di occupazione legittima nell’ambito dell’espropriazione per pubblica utilità): tale percentuale, con riferimento alla presente fattispecie ed alle considerazioni sopra esposte, può ritenersi equa nella misura del 10% del corrispettivo contrattuale della cessione, in misura peraltro adeguata anche alla ragionevole determinazione di una penale ipoteticamente convenuta, mentre non può essere preso in considerazione (sempre come parametro di calcolo) l’ulteriore importo rappresentato dal compenso concordato con il calciatore, in quanto la mera allegazione del contratto di prestazioni sportive a suo tempo stipulato dalla US Lecce Spa con il calciatore Pettinari non costituisce adeguata e completa prova del presunto pregiudizio patito. Nulla, infatti è stato dedotto e comprovato in ordine alla effettiva erogazione dei compensi, né tanto meno risulta dimostrato che il calciatore sia stato posto fuori rosa e la società non abbia usufruito delle sue prestazioni.

Rilevato, infine, che non è stata fornita neppure la prova dell’acquisizione del diritto all’utilizzo delle prestazioni di altri calciatori che la ricorrente asserisce avrebbe effettuato proprio confidando nella validità ed efficacia del contratto di cessione del Pettinari, si ritiene, quindi, equo determinare in € 20.000,00 (pari al 10% dell’importo di cessione di € 200.000,00) l’indennizzo spettante alla US Lecce Spa.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara la società Trapani Calcio Srl tenuta a corrispondere l’equo indennizzo in favore della US Lecce Spa per il mancato trasferimento del calciatore Stefano Pettinari, determinato come in sentenza nella misura di € 20.000,00 (ventimila/00).

Liquida le spese di difesa in favore della US Lecce Spa, in ragione di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori se dovuti.

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art. 48, comma 5, CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

IL RELATORE                                                    IL PRESIDENTE

F.to avv. Antonino Piro                                   F.to avv. Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 18 dicembre 2020.

 

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia

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