F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 21/TFN del 18.12.2020 – (ASD Sporting Club Brescia / ASD Sporting Club Nave 1966 – Reg. Prot. 8/TFN-SVE) Decisione n. 21/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 8/TFN-SVE
Decisione n. 21/TFN-SVE 2020/2021
Reg. Prot. 8/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
avv. Marco Baliva – Presidente;
avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
avv. Angelo Pasquale Perta – Componente;
avv. Salvatore Priola – Componente;
avv. Marina Vajana – Componente (Relatore);
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 09 dicembre 2020,
a seguito del reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Sporting Club Brescia (matr. FIGC 77867) contro la società ASD Sporting Club Nave 1966 (matr. FIGC 952772) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 24.09.2020 – (calciatore Marini Matteo n. 24.05.2001 – matr. FIGC 6976068 – ric. 131),
la seguente
DECISIONE
Con tempestivo reclamo notificato via pec in data 15.10.202, la società ASD Sporting Club Brescia ha impugnato, innanzi questo Tribunale Federale Nazionale, la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul n. 2/E del 24.09.2020, notificata in data 09/10/2020, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento della somma complessiva di € 1.907,85 di cui € 1.669,00 in favore della società alla ASD Sporting Club Nave 1966 a titolo di premio di preparazione relativo al calciatore Marini Matteo, conseguente al tesseramento avvenuto in data 08 settembre 2018, quale unica titolare del vincolo annuale, e € 248,85 in favore della FIGC a titolo di penale.
A sostegno della domanda, preliminarmente eccepiva di non aver mai ricevuto la notifica del ricorso innanzi la Commissione Premi, come prescritto dall' art. 96 comma 3 delle NOIF, da parte della ASD Sporting Club Nave 1966, e, più precisamente, riferiva di avere da quest’ultima ricevuto, in data 29/6/2020, la raccomandata n. 15370855249-5 la quale conteneva, però, esclusivamente n. 2 fogli bianchi.
A riprova che il plico postale inviato dalla ASD Sporting Club Nave 1966 non potesse contenere copia del ricorso e dei relativi allegati, adduceva il costo di € 6,50 indicato nella busta, cioè, a dire della stessa, il minimo previsto per un peso (nella fattispecie inferiore a 20 grammi).
Precisava ancora la reclamante che l’accaduto era stata immediatamente denunciato alla ASD Sporting Club Nave, la quale però nulla aveva dedotto a riguardo, né aveva inoltrato copia di quanto avrebbe dovuto essere contenuto nella citata raccomandata, e che di ciò era stata resa edotta anche la segreteria della Commissione premi di preparazione della FIGC.
Aggiungeva poi di avere ulteriormente ribadito quanto occorso il successivo 08/07/2020, inoltrando via pec alla ASD Sporting Club Nave all’indirizzo rinvenuto nell'annuario 2019-2020 del C.R. Lombardia L.N.D. delle società sportive affiliate, rilevando nuovamente l'assoluta impossibilità di poter esercitare il proprio diritto di difesa (non essendo a conoscenza del contenuto dell'atto redatto da controparte e delle domande in concreto dalla stessa svolte).
Deduceva però che, malgrado ciò, la Commissione Premi avesse emesso la decisione impugnata, la quale risultava affetta da un vizio procedurale, determinante una insanabile violazione del contraddittorio, attesa la previsione dell’art. 49 CGS.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma della impugnata decisione, che fosse dichiarata la inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso proposto dalla ASD Sporting Club Nave ora ASD Sporting Club Nave 1966 ovvero, e quantomeno, la nullità e/o l'annullabilità della decisione resa dalla Commissione Premi di Preparazione FIGC.
In via istruttoria chiedeva, inoltre, che venissero disposti, ai sensi dell'art. 50 comma 3 CGS, accertamenti per tramite della Procura Federale al fine di meglio verificare fatti e/o circostanze inerenti quanto lamentato dalla essa in ordine al contenuto della busta inoltrata con raccomandata n. 15370855249-5 nonché di essere ammessa a prova per testi, con i capitolati indicati volti a fornire la prova di quanto asserito in merito al contenuto della suddetta busta.
La ASD Sporting Club Nave 1966, sebbene ritualmente notiziata del reclamo, non faceva pervenire tempestive controdeduzioni.
La vertenza veniva discussa, in modalità videoconferenza, nella riunione del 05/11/2020 nel corso della quale, dopo essere state preliminarmente ritenute tardive le controdeduzioni presentate dalla Sporting Club Nave 1966, il Tribunale ammetteva alla discussione il suo difensore; i difensori di entrambe le società discutevano e precisavano le proprie istanze, comprese quelle istruttorie da parte reclamante, sulle quali il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per decidere.
A scioglimento della riserva assunta il 05/11/2020, Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, pronunciava ordinanza ammissiva della prova per testi articolata da parte ricorrente, limitatamente però ai capitoli A e B ed al solo teste avv. Ezio Di Loreto, rigettando le ulteriori richieste istruttorie, poiché inammissibili e irrilevanti, e rinviando per l'espletamento dell'incombente istruttorio all'udienza del 23 novembre 2020, ore 15.30, e con invito a parte ricorrente di avvertire e intimare il teste.
Nel corso della successiva udienza, tenutasi sempre in modalità videoconferenza, alla presenza dei difensori delle due società, veniva escusso il teste ammesso avv. Ezio Di Loreto, segretario della società, il quale confermava le circostanze di cui al capitolo A e B della memoria della società ASD Sporting Club Brescia. Lo stesso poi a domanda del Relatore, precisava altresì, le ulteriori seguenti circostanze:
“Dopo aver aperto la busta, ho chiesto un incontro al Presidente della mia società, al quale ho comunicato verbalmente quanto sopra riferito”.
“Il Presidente ha ritenuto necessario opportuno avvertire della circostanza la società Nave e la Commissione Premi”.
“Le suddette comunicazioni sono avvenute attraverso dalla posta elettronica della società, ma non ricordo a quale indirizzo della Commissione Premi e della società Nave sono state inviate. Abbiamo consegnato la documentazione all’avv. Ghirardi per la presentazione del reclamo, insieme ad altra documentazione”.
“Circa un mese prima di quanto accaduto, la società Nave aveva formulato richiesta del premio con lettera raccomandata direttamente rivolta alla società Sporting Brescia”.
“Il plico raccomandato oggetto di contestazione aveva a mittente la società Nave e non avendo altre pendenze con detta società ho ritenuto che fosse riferibile alla richiesta pervenuta un mese prima ed ho avuto conferma a seguito di telefonata intercorsa con la Segreteria della Commissione Premi. Richiedemmo alla Segreteria l’invio della copia del ricorso presentato dalla società Nave al fine di poterci difendere”.
All’esito della prova, l’avvocato della società resistente ASD Sporting Club Nave chiedeva un breve termine per il deposito di note e documenti, al quale il difensore della società reclamante si opponeva, attesa la tardività ed inammissibilità della memoria e dei documenti con alla stessa allegati.
Su dette istanze, il Collegio assumeva la vertenza in riserva, a scioglimento della quale, rigettata ogni altra istanza e ritenendo, in ogni caso, ammissibile lo svolgimento di sole difese orali, rinviava per la discussione all’udienza del 3 dicembre 2020, sempre in modalità videoconferenza.
A tale udienza, raccogliendo l’invito del Presidente, le parti chiedevano un breve rinvio al fine di tentare un’ipotesi conciliativa della controversia, e la vertenza veniva nuovamente rinviata per la discussione all’udienza del 9 dicembre 2020, ore 15.30, senza ulteriori avvisi.
Nella suddetta riunione, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo conciliativo tra le parti, la vertenza veniva discussa e decisa.
In particolare l’avv. Ghirardi per la reclamante ASD Sporting Club Brescia si riportava al reclamo ed alle sue conclusioni, insistendo anche per la condanna alle spese, mentre l’avv. Margonari per la ASD Sporting Club Nave 1966, contestava la prospettazione della società ricorrente, rilevando la inattendibilità del teste Di Loreto, in ragione del fatto che la busta di cui al documento n. 4 della reclamante, dal sito delle poste, risultava, invece, consegnata il 15 luglio, dopo essere rimasta in giacenza presso l’ufficio postale.
Il reclamo è fondato e va pertanto accolto nei termini che seguono.
Risulta, invero, dagli atti la prova dell’avvenuta ricezione da parte della ASD Sporting Club Brescia, in data 29/6/2020, della raccomandata n. 15370855249-5 inviata dalla ASD Sporting Club Nave 1966.
Risulta altresì in atti che la reclamante sin da subito abbia contestato che la stessa contenesse esclusivamente n. 2 fogli bianchi, chiedendo di poter dar prova di tale circostanza. Fatte queste opportune precisazioni, ulteriormente si osserva.
Preliminarmente si deve rilevare che, in tema di spedizione, effettuata a mezzo del servizio postale in busta chiusa, si applicano i principi affermati dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 30787 /2019 – 16528/2018) in ordine a tale tipo di spedizione e, alla cui stregua, la lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo ex art. 1335 cod. civ. (“Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, l'onere di provare che il plico non conteneva l'atto stesso, ovvero che ne conteneva uno diverso da quello spedito, grava sul destinatario in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale. Tale conclusione discende altresì dal cosiddetto "principio di vicinanza della prova" poiché, una volta effettuata la consegna del plico per la spedizione, esso fuoriesce dalla sfera di conoscibilità del mittente e perviene in quella del destinatario, il quale può dunque dimostrare che al momento del ricevimento il plico era privo di contenuto (o ne aveva uno diverso).
In altri termini, conformemente a quanto statuito da questa stessa Sezione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16528 del 22/6/2018; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018), "la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto, mentre l'onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l'atto spetta non già al mittente (in tal senso, Cass. ord. n. 9533 del 12/5/2015; n. 2625 del 11/2/2015; n. 18252 del 30/7/2013; n. 24031 del 10/11/2006; n. 3562 del 22/2/2005), bensì al destinatario”.
L'orientamento prevalente risulta peraltro conforme al principio generale di c.d. "vicinanza della prova", poiché la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato) che al momento dell'apertura il plico era in realtà privo di contenuto.").
Per cui spetta di conseguenza al destinatario, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere eventuale di dimostrare che il plico raccomandato fosse vuoto o contenesse altri documenti e dunque la mancata conoscenza dell'atto.
Onere che può essere assolto mediante prova testimoniale.
Ciò vale anche nel procedimento innanzi a questa Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale a livello nazionale, laddove, ai sensi dell’art. 91 CGS, è previsto che “Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale ed acquisite dal Tribunale.”
Orbene, nella fattispecie che ci occupa, tale onere è stato assolto dalla società reclamante, a mezzo del teste avv. Ezio Di Loreto, che ha confermato che la busta inviata dalla Sporting Club Nave 1966, che avrebbe dovuto contenere il ricorso introduttivo per la richiesta del premio di preparazione relativo calciatore Marini Matteo, conteneva, invece, soltanto 2 fogli bianchi.
A fronte della prova sulla mancanza, all’interno della busta, del ricorso, fornita dalla reclamante, la società convenuta ASD Sporting Club Nave 1966 non ha fornito la prova contraria, né in sede di costituzione, peraltro, tardiva, né in corso di acquisizione delle prove, ad esempio dimostrando di aver predisposto i plichi completi del loro contenuto e di averli regolarmente spediti; nella realtà la società convenuta si è limitata a sostenerne l’avvenuta spedizione, in un primo momento, assumendo poi che la consegna sarebbe avvenuta solo in data 15 luglio, dopo essere rimasta in giacenza presso l’ufficio postale, richiamando l’iter della raccomandata sul sito delle poste, secondo una propria lettura.
Sebbene, infatti, la stampa del tracciamento della raccomandata, seppur solo di recente (cfr. Cass. sent. n. 4485/20 del 3 febbraio 2020), sia stata ritenuta sufficiente e idonea a fornire la prova dell’avvenuta notifica, perché attesta in modo compiuto «i vari passaggi di lavorazione della raccomandata e, quindi, l’esito della spedizione», nel caso in esame l’ultima annotazione delle Poste in merito alla citata raccomandata, per come accertato d’ufficio da questo Tribunale, con una procedura di controllo sul sito, indicava in realtà la data del “29.06.2020 ore 13.53.27 con la dicitura In consegna”. La difesa della società convenuta, pertanto omette di fornire la prova contraria, limitandosi a mere affermazioni, peraltro prive di riscontro in atti.
Da ciò consegue, in assenza di prova contraria, l’attendibilità del teste escusso e, conseguentemente, la raggiunta prova che la reclamante non abbia ricevuto il ricorso introduttivo e, pertanto, non abbia notizia del procedimento innanzi alla Commissione Premi, vedendo dunque leso il proprio diritto di difesa.
Il contraddittorio tra le parti, pertanto, non è mai stato instaurato, equiparandosi in questo caso la inesistente notifica del ricorso introduttivo alla mancata notifica del ricorso stesso al resistente, e la decisione impugnata risulta, quindi, emessa in presenza di evidente inammissibilità della domanda introduttiva.
Sul punto soccorre l’art. 73 CGS, il quale stabilisce che il giudice di appello, se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso introduttivo, annulla la decisione impugnata senza rinvio.
In virtù della norma richiamata, ed in linea con precedenti decisioni di questo Tribunale, la delibera impugnata deve, pertanto, essere annullata, a causa della inammissibilità della domanda introduttiva, senza rinvio.
Orbene, tanto puntualizzato, non si può fare a però meno di rilevare che in fase di gravame avverso l’impugnata decisione della Commissione Premi, la società ASD Sporting Club Brescia abbia dedotto esclusivamente un vizio procedurale, nulla deducendo contestualmente riguardo a questioni di merito che riguardano il diritto al premio di preparazione.
Questo Tribunale non disconosce il proprio orientamento rispetto alla inesistenza di qualsiasi contestazione nel merito del provvedimento impugnato, che determinerebbe l’inammissibilità del gravame, ma ritiene opportuno in questa vicenda discostarsene, e ricordare che, in assenza di notifica della domanda introduttiva e di conseguente sua inammissibilità, possano applicarsi i principi richiamati dalla Suprema Corte in siffatte circostanze (Cass. civ., sez. III, 20-08-2018, n. 20799. È ammissibile l'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ai sensi degli art. 353 e 354 c.p.c., mentre, in caso contrario, è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, sicché, in tali ipotesi, l'appello proposto esclusivamente in rito è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione conforme Cass. civ. [ord.], sez. VI, 10-01-2019, n. 402).
Infine lo scrivente Tribunale non può esimersi dal rimarcare il comportamento della ASD Sporting Club Brescia, la quale, pur in assenza di una qualsivoglia contestazione sul punto, conferma l’esistenza di una precedente richiesta bonaria del premio ricevuta dalla ASD Sporting Club Nave 1966 prima della scadenza del termine, peraltro, richiamata anche nel
corso dell’assunzione della prova a mezzo del teste Di Loreto; tutto ciò di fatto induce a ritenere la debenza del premio e certamente la conoscenza della richiesta.
Orbene la valutazione dei comportamenti dei tesserati e affiliati è improntata ad un livello di attenzione e valutazione più elevato rispetto ai principi dell’ordinamento “comune”, e ciò in ragione a quei principi di lealtà e probità, che sono posti alla base della partecipazione al consesso e alla comunità sportiva.
Tutto ciò impone allo scrivente Tribunale di segnalare alla Procura Federale i comportamenti posti in violazione di tali precetti; pertanto poiché, dall’esame degli atti, emergono comportamenti posti in essere da entrambe le società, che ad un primo esame, appaiono essere in violazione ai doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 1 CGS consistenti, da un lato, dalla indiscutibile e non contestata debenza del premio da parte della società tenuta al suo pagamento del premio, mai corrisposto, e, dall’altro, dall’avere, la richiedente il premio, spedito una busta, che, come provato in corso di gravame, non contenesse alcun ricorso trasmesso alla Commissione Premi, il Tribunale ritiene di dover trasmettere gli atti alla Procura Federale ai sensi dell’art. 91, 9° comma, CGS per la valutazione di tali circostanze.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
all’esito della Camera di consiglio, accoglie il reclamo presentato dalla società ASD Sporting Club Brescia e, per l’effetto, annulla la decisione della Commissione Premi.
Visto l’art. 91, comma 9, CGS – FIGC trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto in motivazione. Nulla per le spese di lite.
Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art. 48, comma 6, CGS – FIGC.
Così deciso nella Camera di consiglio del 09 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
F.to avv. Marina Vajana F.to avv. Marco Baliva
Depositato in data 18 dicembre 2020.
IL SEGRETARIO
F.to avv. Salvatore Floriddia
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