F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 23/TFN del 15.02.2021 – (ASD Segato / Reggina 1914 Srl – Reg. Prot. 19/TFN-SVE) Decisione n. 23/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 19/TFN-SVE

Decisione n. 23/TFN-SVE 2020/2021

Reg. Prot. 19/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente (Relatore);

avv. Lorenzo Maria Coen – Componente;

avv. Cristina Fanetti – Componente;

avv. Marina Vajana – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 04 febbraio 2021,

a seguito del Reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a) CGS – FIGC della società ASD Segato (matr. FIGC 941677) contro la società Reggina 1914 Srl (matr. FIGC 943512) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 5/E del 17.12.2020 (calciatore Saba Antonio n. 6.6.2005 – matr. FIGC 6822108 – ric. 360),

la seguente

DECISIONE

Con ricorso n. 360, del 18.05.2020, la società ASD Segato adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società Reggina 1914 Srl, al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere quest’ultima tesserato, con vincolo annuale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore Saba Antonio, nato il 06.06.2005.

Con delibera in C.U. 5/E del 17.12.2020, la Commissione Premi respingeva il ricorso, rilevando che la Reggina 1914 SRL “non svolge attività di calcio a cinque”.

Avverso tale delibera, con atto del 18.01.2021, la società ASD Segato ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale.

Sostiene la reclamante la sussistenza del diritto al premio di preparazione attesa l’applicabilità dell’art. 96 NOIF alla fattispecie oggetto di reclamo.

In particolare, la società ASD Segato, ampiamente argomentando, afferma che “l’art. 96 NOIF non introduce, ai fini del riconoscimento del Premio di Preparazione, nessuna distinzione tra società della Lega Nazionale Dilettanti, a seconda che esse svolgano (anche o solo) Campionati di Calcio a Cinque ovvero esclusivamente competizioni di Calcio a 11”.

Il reclamo della società ASD Segato è infondato e va, quindi, respinto.

In tal sede, infatti, non assume particolare rilievo la questione attinente alla diversa attività svolta dalla società che ha formato il calciatore – Calcio a 5 - e dalla società che lo ha successivamente tesserato – Calcio a 11, trattandosi, comunque, di tema già affrontato e risolto da questo organo giudicante.

Difatti, il reclamo deve essere rigettato, atteso che l’appellante adduce, a sostegno delle proprie richieste, l’applicabilità dell’attuale art. 96 NOIF, in vigore dal 01.07.2019.

In effetti, la versione dell’art. 96 NOIF applicabile, ratione temporis, è quella previgente alla riforma del 01.07.2019, che riservava il premio di preparazione alle ultime due società titolari del vincolo annuale, nell’arco degli ultimi tre anni.

Nel caso di specie, la reclamante evidenzia come il calciatore Saba Antonio fosse stato tesserato della ASD Segato nella stagione 2014/2015 e, dunque, la quinta stagione precedente rispetto a quella 2019/2020 nella quale l’atleta è stato tesserato dalla Reggina 1914 Srl.

Conclude, affermando, che la pronuncia impugnata deve esser annullata, “…con conseguente riconoscimento del Premio in interesse, in favore della istante...”.

La vertenza è stata decisa nella riunione del 4 febbraio 2021.

La versione dell’art. 96 NOIF applicabile al caso di specie, è, invece, quella previgente alla riforma del 01.07.2019, che riconosceva il premio di preparazione alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni.

Il nuovo art. 96 NOIF non può, infatti, essere applicabile in via retroattiva.

Ed invero, il principio di irretroattività, di cui all’art. 11 delle preleggi, implica che le nuove norme abbiano efficacia ex nunc e che debbano rispettare i c.d. diritti quesiti, ovvero quei diritti che, sorti da un fatto acquisitivo valido per la legge precedente, siano già entrati a far parte del patrimonio del soggetto, sebbene l’occasione di farli valere si presenti nel vigore delle nuove norme.

Ebbene, nel caso di specie, al momento dell’entrata in vigore del nuovo art. 96, la società reclamante non poteva vantare alcun diritto al premio.

Ed infatti, dall’esame della documentazione, risulta che il calciatore Saba Antonio sia stato tesserato di ASD Segato solo nella stagione 2014/2015 e della reclamante nella stagione sportiva 2019/2020 e, dunque, a distanza di cinque stagioni. Atteso il tenore del previgente art. 96 NOIF, il diritto al premio di maturazione non risulta, dunque, maturato, in quanto riservato alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni.

Tale principio, sostenuto da  codesto Tribunale, ha trovato conferma del Collegio di Garanzia del Coni che, con Decisione n. 65 del 2020 ha statuito espressamente che debbano essere esclusi “dall’ambito di applicazione di norme sopravvenute, aventi effetti che i esplicano in un certo arco temporale, i rapporti ormai esauriti, vale a dire i rapporti in

relazione ai quali non si siamo verificati gli eventi previsti entro l’arco temporale definito dalla norma previgente”. Pertanto, nella fattispecie in esame, l’evento, vale a dire il tesseramento con vincolo pluriennale avrebbe dovuto verificarsi nell’arco dei tre anni successivi al tesseramento con vincolo annuale da parte della reclamante.

Essendo decorsi i tre anni dal tesseramento con vincolo annuale nella stagione sportiva 2014/2015, il rapporto in questione deve considerarsi ormai esaurito, con la conseguente insussistenza del diritto al premio di preparazione in favore della ASD Segato. Tanto considerato,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

all’esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo proposto dalla società ASD Segato e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione.

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 04 febbraio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

 

IL RELATORE                                                   IL PRESIDENTE

F.to avv. Giuseppe Lepore                                    F.to avv. Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 15 febbraio 2021.

 

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia

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