F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 27/TFN-SVE del 8 Aprile 2021 (motivazioni) – SDARL Milano City BG FC / Diego Albanese – Reg. Prot. 22/TFN-SVE Decisione n. 27/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 22/TFN-SVE
Decisione n. 27/TFN-SVE 2020/2021
Reg. Prot. 22/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
avv. Marco Baliva – Vice Presidente;
avv. Cristina Fanetti – Componente (Relatore);
avv. Roberto Pellegrini – Componente;
avv. Flavia Tobia – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 30 marzo 2021,
a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Milano City BG FC (matr. FIGC 8140) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND pubblicata sul Com. Uff. n. 181/1 del 27 gennaio 2021 relativa al calciatore Diego Albanese (n. 14.6.1996 – matr. FIGC 4.624.586),
la seguente
DECISIONE
Con reclamo del 16 settembre 2020, il calciatore Diego Albanese adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della SSDARL Milano City BG FC al pagamento dell’importo di euro 3.000,00 a titolo di somma residua del compenso totale dovuto dalla medesima SSDARL Milano City BG FC in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020.
La società, pur notiziata del reclamo, restava contumace.
Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 181/1 CAE del 27 gennaio 2021, la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la SSDARL Milano City BG FC al pagamento in favore del calciatore Diego Albanese della somma di euro 3.000,00, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico.
La decisione veniva notificata alle parti a mezzo pec in data 27 gennaio 2021.
Con reclamo del 05 marzo 2021, la SSDARL Milano City BG FC impugnava la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma.
La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, eccepiva l’esistenza di una liberatoria rilasciata dal calciatore in data 13 luglio 2020, che produceva per la prima volta in sede di gravame.
Concludeva, pertanto, la società reclamante chiedendo l’annullamento della decisione impugnata.
Notiziato del reclamo, il calciatore Diego Albanese inviava tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del reclamo proposto dalla società SSDARL Milano City BG FC, poiché tardivo, nonché in quanto la reclamante non si era costituita nel giudizio di primo grado.
Nel merito, poi, il calciatore disconosceva la liberatoria prodotta dalla società sostenendo di non averla mai sottoscritta. La vertenza è stata discussa dalle parti e decisa all’udienza del 30 marzo 2021.
Il reclamo è inammissibile poiché tardivo.
Ai sensi dell’art. 94 quater, comma 7 delle NOIF-FIGC, le decisioni della Commissione Accordi Economici della LND possono essere impugnate innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. Allo stesso modo l’art. 91, comma 4 del CGS - FIGC, prevede che il procedimento di ultima istanza debba essere proposto entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata.
La società reclamante afferma di aver ricevuto la decisione impugnata dalla CAE - LND a mezzo pec in data 26 febbraio 2021, non fornendo però alcuna prova della notifica.
Al contrario, dall’esame della documentazione depositata in atti (ricevuta di avvenuta consegna della pec spedita dalla CAE - LND), risulta provato che la decisione impugnata è stata notificata a mezzo pec alla SSDARL Milano City BG FC ed al difensore del calciatore, in data 27 gennaio 2021.
Il reclamo della SSDARL Milano City BG FC è stato depositato innanzi a questo Tribunale in data 5 marzo 2021, ben oltre il termine di sette giorni previsto dalle norme, conseguentemente, risulta essere tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
all’esito della Camera di consiglio, dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società SSDARL Milano City BG FC e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND.
Ai sensi dell’art. 55 CGS – FIGC, condanna la società al pagamento in favore del calciatore, della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di spese, oltre oneri se dovuti. Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 30 marzo 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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