F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 2/TFN del 08.09.2020 – (ASD Union Calcio Basso Pavese / ASD Athletic Pavia – Reg. Prot. 86/TFN-SVE) Decisione n. 2/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 86/TFN-SVE

Decisione n. 2/TFN-SVE 2020/2021

Reg. Prot. 86/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

avv. Marco Baliva – Presidente;

avv. Roberto Pellegrini – Componente;

avv. Antonino Piro – Componente (Relatore);

avv. Flavia Tobia – Componente;

avv. Enrico Vitali – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 02 settembre 2020,

a seguito del reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Union Calcio Basso Pavese (matr. FIGC 945174) contro la società ASD Athletic Pavia (matr. FIGC 937677) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. 1/E del 23 luglio 2020 – (Premio di preparazione per il calciatore Bocoum Ibrahima n. 25.10.2001 – matr. FIGC 6966489 – ric. n. 12),

la seguente

DECISIONE

Con reclamo del 10 agosto 2020 la ASD Union Calcio Basso Pavese impugnava la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 1/E del 23 luglio 2020 (trasmessa alle Parti in data 4 agosto 2020), con la quale era stata condannata a pagare in favore della ASD Athletic Pavia il premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Bocoum Ibrahima, nato il 25.10.2001. La reclamante lamentava in primo luogo di avere ricevuto la richiesta di pagamento in periodo Covid e quindi di non avere avuto la possibilità di incontrare la controparte per la definizione della pendenza. La reclamante rilevava poi come il tesseramento del calciatore da parte della Athletic Pavia fosse intercorso per una sola stagione sportiva e che quindi il premio riconosciuto fosse superiore a quanto nel caso dovuto, fermo restando che per la stagione 2017/2018, precedente a quella in cui è avvenuto il tesseramento pluriennale, il medesimo non risultasse tesserato per alcuna società. Eccepita, altresì, la decadenza dall’azione, la ASD Union Basso Pavese concludeva per l’inammissibilità del ricorso e l’annullamento della pronunzia della Commissione Premi.

La ASD Athletic Pavia non presentava controdeduzioni.

La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 2 settembre 2020 tenutasi in modalità videoconferenza.

Il reclamo è fondato nel merito e deve accogliersi. Effettivamente nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 l’atleta Bocoum Ibrahima non è stato tesserato per nessuna società. Dall’esame dello storico presso la Federazione l’atleta risulta infatti tesserato sino al termine della stagione 2015/2016 presso la società ASD Athletic Pavia; nelle successive stagioni 2016/2017 e 2017/2018 lo stesso calciatore non risulta tesserato con vincolo annuale per alcuna società. Nella stagione del 2018/2019 veniva poi tesserato con vincolo pluriennale per la ASD Union Calcio Basso Pavese. Ciò posto, l’art 96 comma 2 NOIF, nella vecchia formulazione vigente all’epoca del tesseramento pluriennale, così recitava: “Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni…. Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio”. Questo Tribunale ha più volte ribadito che, affinché tale diritto sussista, occorre che l’atleta sia tesserato per tutti i 3 anni precedenti, e per l’intera stagione, e che il mancato tesseramento per una stagione interrompa il presupposto temporale, rappresentato dalla continuità dell’addestramento del giovane calciatore per le 3 stagioni antecedenti al tesseramento pluriennale, condizione imprescindibile per ritenere esistente il diritto al contributo incentivante. L’assenza di tesseramento per le stagioni 2016/2017 e 2017/2018 rende dunque il contributo inesigibile e il premio non dovuto. Ciò posto la Commissione Premi ha pertanto errato nel non prendere in considerazione il mancato tesseramento dell’atleta Bocoum Ibrahima per le stagioni 2016/2017 e 2017/2018, e conseguentemente, omettendo tale valutazione, ha errato nel riconoscere il premio a favore della ASD Athletic Pavia, quale unica società. In assenza di continuità di tesseramento, il premio è inesigibile e quindi non dovuto. Assorbiti i restanti motivi di gravame.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il reclamo presentato dalla società ASD Union Calcio Basso Pavese e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 02 settembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

IL RELATORE  

F.to avv. Antonino Piro

                                                                                                                 

IL PRESIDENTE                                                                                                     

F.to avv. Marco Baliva

 

Depositato in data 08 settembre 2020.

 

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia

 

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