F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 33/TFN-SVE del 29 Aprile 2021 (motivazioni) – ASD Montello / SSDARL Luparense FC – Reg. Prot. 27/TFN-SVE Decisione n. 33/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 27/TFN-SVE

Decisione n. 33/TFN-SVE 2020/2021

Reg. Prot. 27/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

avv. Giuseppe Lepore – Presidente;

avv. Marco Baliva – Vice Presidente;

avv. Lorenzo Maria Coen – Componente (Relatore);

avv. Marina Vajana – Componente;

avv. Enrico Vitali – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 20 aprile 2021,

a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC della società ASD Montello (matr. FIGC 934014) contro la società SSDARL Luparense FC (matr. FIGC 951565) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 7/E del 24 febbraio 2021 – (premio di preparazione calciatore Nicola Visentin n. 29.3.2002 – matr. FIGC 5.657.933 – ric. 482),

la seguente

DECISIONE

Con ricorso n. 482, del 27.06.2020, la Società ASD Montello adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società SSDARL Luparense FC, al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere quest’ultima tesserato, con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore Nicola Visentin, nato il 29.03.2002.

Con delibera in C.U. 7/E del 24.02.2021, la Commissione Premi accoglieva il ricorso, condannando la SSDARL Luparense FC al pagamento dell’importo di € 834,00, di cui € 667,20 a titolo di premio di premio di preparazione, ed € 166,80 a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 23.03.2021, la Società ASD Montello proponeva rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale.

La reclamante lamentava l’illegittimo accoglimento, meramente parziale, della domanda promossa dinanzi alla Commissione Premi.

In particolare, sosteneva la ASD Montello che – in applicazione della versione novellata dell’art. 96 NOIF – il premio di preparazione in questione avrebbe dovuto essere pari a complessivi € 2.001,60, pari ad € 667,20 per ciascuna delle n. 3 stagioni sportive (2014/15, 2015/16, 2016/17) di tesseramento del calciatore.

La SSDARL Luparense FC non si costituiva e la vertenza veniva decisa nella riunione del 20 aprile 2021.

Il reclamo della Società ASD Montello è infondato e va, quindi, respinto.

La società appellante fonda il proprio gravame su circostanze relative al quantum debeautur.

In realtà, all’esito dell’analisi della documentazione versata in atti, si deve fare un passo indietro, al fine di andare a valutare la sussistenza dell’an debeautur.

Infatti, la ASD Montello fa presumere, a sostegno delle proprie richieste, l’applicabilità al caso di specie dell’attuale art. 96 NOIF, in vigore dal 01.07.2019.

In realtà, la versione dell’art. 96 NOIF applicabile, ratione temporis, deve essere quella previgente alla riforma del 01.07.2019, che riservava il premio di preparazione alle ultime due società titolari del vincolo annuale, nell’arco degli ultimi tre anni, con conseguente esclusione dell’appellante, nella sua qualità di terza società titolare del vincolo.

Il nuovo art. 96 NOIF non può, infatti, essere applicabile in via retroattiva.

Ed invero, il principio di irretroattività, di cui all’art. 11 delle preleggi, implica che le nuove norme abbiano efficacia ex nunc e che debbano rispettare i c.d. diritti quesiti, ovvero quei diritti che, sorti da un fatto acquisitivo valido per la legge precedente, siano già entrati a far parte del patrimonio del soggetto, sebbene l’occasione di farli valere si presenti nel vigore delle nuove norme.

Ebbene, nel caso di specie, al momento dell’entrata in vigore del nuovo art. 96, la società reclamante non poteva vantare alcun diritto al premio.

Dall’esame della documentazione, infatti, risulta che il calciatore Nicola Visentin sia stato tesserato di ASD Montello nelle stagioni 2014/2015, 2015/16 e 2016/17, del Treviso nella stagione 2017/18, della Academy Luparense nella stagione 2018/19, sino al tesseramento pluriennale in capo alla SSDARL Luparense FC intervenuto in data 12.09.2019 per la stagione sportiva 2019/2020.

Atteso il tenore del previgente art. 96 NOIF, il diritto al premio di maturazione non risulta, dunque, maturato, in quanto riservato alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. La società appellante ne sarebbe esclusa, quale terza società.

Tale principio, sostenuto da questo Tribunale, ha trovato conferma del Collegio di Garanzia del CONI che, con Decisione n. 65 del 2020 ha statuito espressamente che debbano essere esclusi “dall’ambito di applicazione di norme sopravvenute, aventi effetti che si esplicano in un certo arco temporale, i rapporti ormai esauriti, vale a dire i rapporti in relazione ai quali non si siano verificati gli eventi previsti entro l’arco temporale definito dalla norma previgente”.

Pertanto, nella fattispecie in esame, il rapporto in questione deve considerarsi ormai esaurito con l’intervento del tesseramento annuale in favore della Academy Luparense.

In conseguenza di ciò, l’ASD Montello è diventata terza società titolare del vincolo annuale del calcolatore Visentin, con la conseguente insussistenza del diritto al premio di preparazione che non spetterebbe affatto alla società ricorrente.

Ma non avendo la Academy Luparense appellato la decisione in esame, essa è passata in giudicato su questo punto, rendendo indiscutibile comunque la percezione del premio in favore della ASD Montello, nella misura stabilita dalla Commissione Premi.

Pertanto l’appello va rigettato con conseguente conferma della decisione della Commissione Premi.

Tanto considerato,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, all’esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Montello e, per l’effetto, conferma, nei termini di cui in motivazione, l’impugnata decisione della Commissione Premi. Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 Così deciso nella Camera di consiglio del 20 aprile 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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