F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 35/TFN-SVE del 29 Aprile 2021 (motivazioni) – SSDARL Napoli Femminile / Luciano Curcio – Reg. Prot. 30/TFN-SVE Decisione n. 35/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 30/TFN-SVE

Decisione n. 35/TFN-SVE 2020/2021

Reg. Prot. 30/TFN-SVE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

avv. Giuseppe Lepore – Presidente;

avv. Marco Baliva – Vice Presidente;

avv. Carmine Fabio La Torre – Componente;

avv. Angelo Pasquale Perta – Componente;

avv. Enrico Vitali – Componente (Relatore);

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 20 aprile 2021,

a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. d) CGS – FIGC della società SSDARL Napoli Femminile (matr. FIGC 935452) contro l’allenatore Luciano Curcio (n. 3.1.1977 – matr. FIGC 131.578) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile pubblicata sul Com. Uff. n. 120/DCF del 30 marzo 2021,

la seguente

DECISIONE

Con l’atto introduttivo del 2-6 aprile 2021, la SSD a rl Napoli Femminile ha tempestivamente e ritualmente impugnato la decisione con la quale la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile, con decisione del 30 marzo 2021 – Com. Uff. n. 120/DCF - ha dichiarato inammissibile il reclamo dalla stessa proposto per ottenere la riduzione del compenso ovvero la restituzione di quanto corrisposto allo allenatore in seconda della Società, signor Luciano Curcio.

La ricorrente lamenta in primo luogo l’errata applicazione da parte della CAEF dell’art. 94 sexies, comma terzo, NOIF richiamato nella stessa motivazione dell’impugnata decisione, in quanto la mancata indicazione delle Società tra i soggetti che possono ricorrere alla CAEF, rappresenterebbe una grave violazione del diritto di difesa delle stesse che avrebbero così a disposizione un solo grado di giudizio e cioè quello dello eventuale gravame innanzi a questo Tribunale.

Sempre in via preliminare, la ricorrente Società eccepisce la violazione del contraddittorio per non essere stata convocata innanzi alla Commissione alla riunione del 3 marzo 2021, nonostante ne avesse fatto richiesta nel ricorso introduttivo.

Nel merito, a sostegno delle proprie richieste, la ricorrente deduce la irregolarità dell’accordo economico inter partes del 24 agosto 2020 mai ratificato, rectius non ancora ratificato, dai competenti organi della FIGC e afferma che inoltre il Curcio era stato squalificato sin dal 17 settembre 2020 e quindi non avrebbe avuto diritto ai compensi quantomeno per il periodo successivo a tale data.

Il tesserato Curcio ha quindi inviato tempestive e rituali memorie difensive nelle quali deduce: - l’inammissibilità del ricorso della Società innanzi alla CAEF ex art. 94 sexies, comma terzo, NOIF; - l’irrilevanza della mancata ratifica dell’accordo economico; - di avere comunque svolto la propria attività di allenatore in seconda pur non potendo partecipare alle gare per la intervenuta squalifica e ciò fino all’esonero da parte della Società in data 14 dicembre 2020, unitamente allo allenatore della squadra.

Nella riunione del 20 aprile 2021 tenutasi in modalità videoconferenza con la partecipazione dei difensori delle parti, la vertenza è stata discussa e trattenuta in decisione.

Il reclamo risulta fondato nei limiti che seguono.

In via preliminare, si osserva che è documentale in atti che la SSD a rl Napoli Femminile, nel ricorso inoltrato alla CAEF, aveva fatto formale ed espressa richiesta di poter partecipare alla riunione in cui sarebbe stato trattato il reclamo.

Ebbene, tale richiesta rappresenta un diritto per il richiedente per espressa previsione normativa e quindi la Società doveva essere convocata per la riunione del 3 marzo 2021 ma tale incombente è stato omesso dall’Organo in prime cure.

Ne consegue la violazione del diritto di difesa e la remissione delle parti innanzi alla CAEF per il merito.

Si deve infatti ritenere fondata anche l’eccezione della reclamante in ordine alla impugnata pronuncia di inammissibilità del proprio ricorso.

La mancata indicazione delle “Società” tra i soggetti che possono ricorrere alle Commissioni Accordi Economici rinveniente nello articolo 94 sexies, comma terzo, delle NOIF e nello articolo 25 bis, comma terzo, del regolamento LND, determina di fatto un vuoto normativo.

Per i principi di reciprocità e parità delle parti e del giusto processo non è infatti possibile inferire che le Società possano rivolgersi alla giustizia sportiva nelle controversie indicate nell’articolo 94 sexies, comma secondo, delle NOIF e nell’articolo 25 bis, comma secondo, del regolamento LND, solo in sede di gravame vedendosi così obliterare, solo per loro, un grado di giudizio.

D’altra parte lo stesso art. 90 CGS, nel delimitare la competenza alla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, di cui all’art. 94 quinquies delle NOIF) non pone nessuna preclusione a ciascuna delle parti, indicando il termine “controversie concernenti”, senza limitare la conseguente proposizione ad una delle parti (nella specie ai soli tesserati) escludendone l’altra (le società affiliate).

Si deve quindi ritenere che anche le Società sono attivamente legittimate ad adire la CAE o la CAEF, anche sulla scorta della ulteriore considerazione che le prefate previsioni normative non prevedono un elenco obbligatorio dei possibili soggetti ricorrenti, indicando espressamente l’inammissibilità a ricorrere per soggetti diversi, come invece dovrebbe accadere in ossequio al principio di tassatività delle decadenze e nullità.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, all’esito della Camera di consiglio, considerata la mancata convocazione dinnanzi alla Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile da parte della Società ricorrente in prima istanza, con conseguente violazione del diritto di difesa, annulla l’impugnata decisione, e dispone rimettersi le parti innanzi alla Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile per il merito, come in motivazione. Nulla in ordine alle spese di lite.

Nulla per il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 aprile 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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