F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 36/TFN-SVE del 14 Maggio 2021 (motivazioni) – APB Ceresium Bisustum / ASD Valceresio A. Audax – Reg. Prot. 31/TFN-SVE Decisione n. 36/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 31/TFN-SVE

Decisione n. 36/TFN-SVE 2020/2021

Reg. Prot. 31/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

avv. Marco Baliva – Vice Presidente;

avv. Roberto Pellegrini – Componente;

avv. Angelo Pasquale Perta – Componente;

avv. Flavia Tobia – Componente (Relatore);

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 6 maggio 2021,

a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC della società APB Ceresium Bisustum (matr. FIGC 676015) contro la società ASD Valceresio A. Audax (matr. FIGC 937719) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 8/E del 25.03.2021 – (calciatore Nicholas Imperiale n. 30.06.2001 – matr. FIGC 6.551.587 – ric. 523),

 la seguente

DECISIONE

Con reclamo del 24 giugno 2020 la società ASD Valceresio A. Audax adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo al calciatore Nicholas Imperiale, tesserato per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla APD Ceresium Bisustum.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 8/E del 25 marzo 2021, trasmesso in data 6 aprile 2021, la Commissione Premi, riconoscendo la ASD Valceresio A. Audax quale avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo al calciatore Nicholas Imperiale per l’avvenuto tesseramento dello stesso nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018, condannava la APD Ceresium Bisustum al pagamento dell’importo totale di € 511,52, di cui € 444,80 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Valceresio A. Audax ed € 66,72 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la APD Ceresium Bisustum ha proposto reclamo con atto comunicato in data 11 aprile 2021.

La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, rileva che nella stagione sportiva 2018/2019, antecedente a quella di cui al tesseramento pluriennale (stagione sportiva 2019/2020), il calciatore non sarebbe stato tesserato per alcun sodalizio sportivo e, pertanto, non vi sarebbe stata la continuità tra tesseramento con vincolo annuale e tesseramento con vincolo pluriennale, necessaria per l’applicazione del premio di preparazione.

Ritualmente notiziata del reclamo, la ASD Valceresio A. Audax non ha inviato controdeduzioni ed il reclamo veniva deciso all’udienza del 6 maggio 2021.

Il reclamo deve essere accolto in quanto fondato.

Dall’esame dei documenti in atti ed in particolare dallo storico del calciatore, risulta, infatti, che nella stagione sportiva 2018/2019, ossia la precedente a quella di cui al tesseramento pluriennale (stagione sportiva 2019/2020), il calciatore Nicholas Imperiale non è stato tesserato per alcun sodalizio sportivo.

Più precisamente, si osserva che il calciatore è stato tesserato con vincolo annuale dalla ASD Valceresio A. Audax nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018 e, successivamente, tesserato dalla APD Ceresium Bisustum solo nella stagione sportiva 2019/2020, restando il calciatore svincolato nella stagione 2018/2019.

Di conseguenza, non essendo stato il calciatore tesserato per alcuna società nella stagione precedente a quella in cui sia stato effettuato il tesseramento con vincolo pluriennale, non sussistono le condizioni per il riconoscimento del diritto al premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF.

Dispone, infatti, l’art. 96 NOIF (anche così come recentemente riformato), che “agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime tre Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni […]. Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio”.

Questo Tribunale ha più volte ribadito che la sussistenza del tesseramento con vincolo annuale nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce una condizione indispensabile affinché possa maturare il diritto al premio di preparazione, in quanto solo in tale circostanza si verifica la necessaria continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore.

In caso contrario, ovvero in caso di mancato tesseramento per una stagione sportiva, vi è l’interruzione del presupposto temporale richiesto dalla norma per il riconoscimento del diritto al premio, in quanto viene a mancare il presupposto della continuità dell’addestramento del giovane calciatore.

L’assenza di tesseramento per la stagione 2018/2019, dunque, interrompendo il presupposto temporale, rende il contributo inesigibile e il premio non dovuto.

Di conseguenza, la Commissione Premi avrebbe dovuto considerare il mancato tesseramento del calciatore per la stagione sportiva 2018/2019 e, di conseguenza, non avrebbe dovuto riconoscere il premio di preparazione in favore della ASD Valceresio A. Audax.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il reclamo presentato dalla società APB Ceresium Bisustum e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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