F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 37/TFN-SVE del 14 Maggio 2021 (motivazioni) – FC Aprilia Racing Club / Antonio Montella – Reg. Prot. 32/TFN-SVE Decisione n. 37/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 32/TFN-SVE
Decisione n. 37/TFN-SVE 2020/2021
Reg. Prot. 32/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
avv. Cristina Fanetti – Componente;
avv. Carmine Fabio La Torre – Componente (Relatore);
avv. Roberto Pellegrini – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 6 maggio 2021,
a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società FC Aprilia Racing Club (matr. FIGC 949360) contro il calciatore Antonio Montella (n. 4.4.1986 – matr. FIGC 3563395) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND (prot. cae 28/2020-21 del 7 aprile 2021) pubblicata sul Com. Uff. n. 247/1 del 7 aprile 2021,
la seguente
DECISIONE
Con reclamo del 10 dicembre 2020 il calciatore Montella Antonio adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della società FC Aprilia Racing Club Srl, in via preliminare, al pagamento dell’importo di € 6.383,00 a titolo di saldo dell’accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2019/2020, in via subordinata, al pagamento della minor somma di € 3.383,00 in applicazione del Protocollo d’intesa siglato dalla LND con l’AIC in data 25 settembre 2020 e questo per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria COVID-19.
A supporto delle proprie ragioni il calciatore asseriva di essere rimasto nella disponibilità della società, nel periodo di sospensione dell’attività federale, svolgendo sedute di allenamento individuali.
La società reclamata, costituitasi in giudizio, contestava la domanda del calciatore, ritenendola infondata poiché la prestazione resa dal tesserato, non rivestendo natura subordinata (cui consegue il diritto al pagamento della retribuzione), prevede solo il diritto ad una “indennità di trasferta, rimborsi spesa forfettari e voci premiali” che il sodalizio aveva di fatti pagato fino al 29 febbraio 2020, come da parere favorevole rilasciato dalla Co.Vi.So.D. per l’iscrizione al campionato 2020/2021. Aggiungeva inoltre che il calciatore, per il periodo di sospensione del campionato, pur non essendo stato a disposizione ed avendo dichiarato di aver svolto degli allenamenti discutibili (perché tenuti entro i 200 metri da casa come previsto dai DPCM all’epoca vigenti), già dal marzo 2020 avrebbe potuto accedere ai c.d. ristori previsti dai decreti “Cura Italia” e “Rilancio” a causa della conclusione anticipata della stagione sportiva 2019/2020.
Con decisione del 7 aprile 2021 in C.U. 247/1 CAE la Commissione Accordi Economici, in accoglimento del reclamo proposto dal calciatore, condannava la società FC Aprilia Racing Club Srl al pagamento della somma di € 3.383,00 a titolo di residuo della maggior somma dovuta in virtù dell’accordo economico ed in applicazione del Protocollo d’intesa siglato, in data 25 settembre 2020, tra LND ed AIC.
Con reclamo del 12 aprile 2021 la società FC Aprilia Racing Club Srl ha tempestivamente e ritualmente impugnato la decisione della Commissione Accordi Economici – LND per chiederne la riforma.
Assume la reclamante che la CAE ha fatto erronea interpretazione dell’art. 94 ter NOIF poiché il calciatore, non svolgendo una prestazione di natura subordinata ma ludico-ricreativa, ha diritto ad ottenere non una retribuzione ma solo una “indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa e voci premiali”, che il sodalizio ha pagato fino a febbraio 2020. Infatti, per tale pagamento, la società ha ottenuto il parere favorevole della Co.Vi.So.D. come previsto dal C.U. n. 119 del 30 giugno 2020 della LND che, nel subordinare l’iscrizione al campionato 2020/2021 ed in deroga agli accordi economici, limita il pagamento dei rimborsi ai tesserati fino al mese di febbraio 2020. Peraltro la domanda del calciatore era da ritenersi infondata anche perché riferita ad allenamenti sforniti di prova e difficilmente effettuabili, come previsti nell’accordo economico, entro i 200 metri da casa come imposto dai DPCM all’epoca vigenti.
La reclamante deduce inoltre che il calciatore, non essendo stato a disposizione del sodalizio dal mese di marzo 2020, avrebbe potuto richiedere, a parziale copertura di quanto non ottenuto, i c.d. ristori governativi previsti dai decreti Cura Italia e Rilancio.
Da ultimo la società contesta l’applicazione del Protocollo d’intesa siglato in data 25 settembre 2020 tra LND ed AIC poiché, non avendo efficacia vincolante, costituisce una mera proposta transattiva, per evitare i contenziosi, se accettata dalle parti come previsto dalla circolare n. 3447 del 22 ottobre 2020 della LND.
Il calciatore Montella ha quindi inviato tempestive e rituali memorie difensive nelle quali deduce, con il favore delle spese ai sensi dell’art. 55 CGS, la infondatezza del reclamo, atteso che: il calciatore oltre ad aver svolto regolari sedute di allenamento come da direttive del sodalizio, non ha nemmeno potuto ottenere alcun ristoro governativo per carenza di requisiti di legge; il C.U. n. 119 del 30 giugno 2020 della LND non prevede alcuna deroga agli accordi economici ma cristallizza il momento economico delle società (come requisito minimo) al febbraio 2020, subordinandone l’iscrizione per la stagione sportiva successiva; i compensi economici pattuiti fra le parti (come previsto dall’art. 67 TUIR) sono svincolati da certificazioni di spesa, poiché elargizioni forfettarie rese per prestazioni sportive erogate dalla società al tesserato; il Protocollo d’intesa sottoscritto tra LND ed AIC riveste carattere vincolante.
Nella riunione del 6 maggio 2021 tenutasi in modalità videoconferenza, con la partecipazione dei difensori delle parti, la vertenza è stata trattenuta in decisione.
Il reclamo risulta infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare corre l’obbligo di evidenziare che i compensi per attività sportiva dilettantistica, rientrando nei c.d. redditi diversi (art. 67, comma 1, lett m) TUIR), sono erogati per lo svolgimento di attività istituzionali svolte dal calciatore in favore della società per l’intera durata dell’accordo economico sottoscritto ai sensi dell’art. 94 ter NOIF.
La prestazione del calciatore, infatti, va remunerata non solo per lo svolgimento di gare ufficiali ma anche per fasi di addestramento ed allenamento rese in favore della società per tutta la durata dell’accordo economico (art. 2 dell’accordo economico). Quanto detto è confermato dalla produzione documentale (mai contestata) prodotta dal calciatore (cfr. doc. 5) che riguarda proprio le sistematiche sedute di allenamento svolte sotto il costante controllo della società.
Sembra chiaro quindi che la CAE, alla luce dei contrapposti interessi delle parti sorti durante il periodo emergenziale, abbia correttamente valutato e fatto applicazione del Protocollo di Intesa siglato in data 25 settembre 2020 tra LND ed AIC.
È inutile dire che il Protocollo, come già confermato dai precedenti di questo Tribunale Federale (cfr. fra le tante Decisione n. 25/TFN-SVE 2020/2021 del 12 marzo 2021 vertenza ASCD Verbania/Russo), ha efficacia vincolante erga omnes alla stregua dei CCNL, poiché stipulato dai soggetti rappresentativi dell’interesse collettivo delle parti (LND e AIC).
A ciò va peraltro aggiunto che il C.U. n. 119 del 30 giugno 2020 della LND, non può rivestire alcun carattere derogatorio all’accordo economico poiché si limita a cristallizzare, alla data del 29 febbraio 2020 (come correttamente sostenuto dalla difesa del calciatore), un requisito minimo per l’iscrizione alla stagione sportiva 2020/2021.
Relativamente alla Circolare 29 del 22 ottobre 2020 (con protocollo n. 3447) è il caso di evidenziare che questa costituisce una sintesi illustrativa del contenuto del Protocollo e questo proprio per “evitare eventuali contenziosi”.
Il reclamo va quindi rigettato e confermata integralmente la decisione della CAE. Stante l’infondatezza del reclamo, anche alla luce dell’orientamento già manifestato in materia, si accoglie la domanda avanzata dalla difesa del calciatore di condanna al pagamento delle spese di difesa ex art. 55 CGS che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, all’esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo proposto dalla società FC Aprilia Racing Club Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND. Ai sensi dell’art. 55 CGS – FIGC, liquida le spese di difesa in favore del calciatore Antonio Montella in ragione di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori se dovuti.
Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 6 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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