F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 39/TFN-SVE del 14 Maggio 2021 (motivazioni) – SSD Città di Campobasso arl / Giulio Sanseverino – Reg. Prot. 34/TFN-SVE Decisione n. 39/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 34/TFN-SVE
Decisione n. 39/TFN-SVE 2020/2021
Reg. Prot. 34/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
avv. Cristina Fanetti – Componente;
avv. Roberto Pellegrini – Componente (Relatore);
avv. Flavia Tobia – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 6 maggio 2021,
a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSD Città di Campobasso arl (matr. FIGC 913831) contro il calciatore Giulio Sanseverino (n. 10.2.1994 – matr. FIGC 4.195.317) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 247/1 del 7 aprile 2021,
la seguente
DECISIONE
Con reclamo del 17 dicembre 2020, il calciatore Giulio Sanseverino adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della SSD Città di Campobasso arl al pagamento dell’importo di euro 4.978,00 a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020 ovvero, in via subordinata, al pagamento della minor somma pari ad euro 2.378,00 in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25 settembre 2020, per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19.
La società si costituiva in giudizio innanzi alla CAE presentando proprie memorie.
Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 247/1 CAE del 7 aprile 2021, la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la SSD Città di Campobasso arl al pagamento in favore del calciatore Giulio Sanseverino della somma di euro 2.476,35 quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico ed in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25 settembre 2020.
Con reclamo del 14 aprile 2021, la SSD Città di Campobasso impugnava la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma.
La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, rilevava come in primo luogo la somma oggetto di condanna risultasse erronea in quanto lo stesso calciatore innanzi alla CAE, in sede di memorie integrative, aveva precisato di aver già percepito l’importo di euro 5.373,06 e dunque a fronte del compenso pattuito e già ridotto all’80% in applicazione del Protocollo d’intesa (euro 8.000,00) e dell’indennità incassata (euro 600,00), l’importo ancora da corrispondere sarebbe semmai euro 2.026,94 e non già di euro 2.476,35 come disposto dalla CAE.
In secondo luogo la reclamante osservava comunque che la decisione della CAE sarebbe erronea in quanto applicando tout court il detto Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC non avrebbe deciso secondo equità, non provvedendo a riequilibrare il rapporto in esame atteso che il calciatore Sanseverino era stato tesserato per la SSD Città di Campobasso solo il 9 gennaio 2020 e per di più lo stesso aveva ricevuto anche le indennità governative di aprile, maggio e giugno 2020. Concludeva, pertanto, la società reclamante chiedendo l’annullamento della decisione impugnata ovvero in subordine la riquantificazione dell’importo dalla stessa dovuto al calciatore Sanseverino con la detrazione delle indennità di aprile, maggio e giugno; in ulteriore subordine chiedeva la correzione della decisione impugnata con la condanna al minore importo di euro 2.026,94.
Notiziato del reclamo, il calciatore Sanseverino inviava tempestive controdeduzioni in cui sosteneva la corretta applicazione al caso in esame del detto Protocollo d’intesa precisando – come già indicato innanzi alla CAE – che la somma ancora dovuto al calciatore era di euro 2.026,94.
Il reclamo è in parte fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Quanto dedotto dalla SSD Città di Campobasso in merito alla richiesta di totale annullamento della decisone impugnata non può trovare accoglimento.
Questo Tribunale ha infatti ormai chiarito che, al di là della corretta valutazione operata dalla CAE circa la necessità di contemperare i contrapposti interessi in periodo emergenziale, il Protocollo di Intesa tra LND e AIC deve ritenersi obbligatorio e vincolante per le categorie che lo hanno sottoscritto per il tramite dei loro rappresentanti cfr. (Decisione n. 25/TFN-SVE 2020/2021 del 12 marzo 2021 vertenza ASCD Verbania/Russo).
Prive di pregio sono poi anche le argomentazioni della reclamante relative al totale delle indennità percepite dal calciatore (per i mesi di aprile, maggio, giugno); invero sul punto ed in relazione al quadro del tutto eccezionale ed emergenziale legato alla pandemia, la Commissione Accordi Economici ha, ancora una volta, legittimamente applicato quanto disposto dal detto Protocollo d’intesa, che espressamente prevede la detrazione di “quanto eventualmente percepito dal calciatore / calciatrice a titolo di indennità governativa per il solo mese di marzo”.
Il reclamo deve invece accogliersi in relazione alla corretta quantificazione delle somme dovute al calciatore; invero deve rilevarsi come la CAE abbia errato nella determinazione dell’importo dovuto non considerando il fatto che il calciatore Sanseverino avesse già percepito l’importo di euro 5.373,06 e non già quello inizialmente indicato nel reclamo di euro 5.022,00.
La corretta applicazione del Protocollo d’intesa comporta pertanto la corresponsione al calciatore del minore importo di euro 2.026,94 con riforma, in parte qua, della decisione impugnata.
Sul punto deve rilevarsi come la somma richiesta alla CAE sia stata comunque correttamente precisata dallo stesso calciatore nel corso del giudizio di primo grado; di tale circostanze deve dunque tenersi conto per la liquidazione delle spese del presente gravame, che si ritiene debbano essere pertanto compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
all’esito della Camera di consiglio, accoglie il reclamo proposto dalla società SSD Città di Campobasso arl e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata decisione condanna la medesima SSD Città di Campobasso arl a corrispondere al calciatore Giulio Sanseverino l’importo di euro 2.026,94 (duemilaventisei/94).
Spese compensate.
Nulla per il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 6 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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