F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 40/TFN-SVE del 14 Maggio 2021 (motivazioni) – ASD US Savoia 1908 / ASD Afragolese 1944 – Reg. Prot. 35/TFN-SVE Decisione n. 40/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 35/TFN-SVE

Decisione n. 40/TFN-SVE 2020/2021

Reg. Prot. 35/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

avv. Marco Baliva – Vice Presidente;

avv. Cristina Fanetti – Componente (Relatore);

avv. Carmine Fabio La Torre – Componente;

avv. Angelo Pasquale Perta – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 6 maggio 2021,

a seguito del Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a) CGS – FIGC della società ASD US Savoia 1908 (matr. FIGC 949359 contro la società ASD Afragolese 1944 (matr. FIGC 940910) per il riconoscimento di quanto dovuto in forza della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale – LND pubblicata sul C.U. n. 120 del 10.3.2021,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 19.4.2021 la ASD US Savoia 1908 ha adito questo Tribunale, chiedendo il riconoscimento di quanto dovuto in forza della decisione del Giudice Sportivo Nazionale pubblicata sul C.U. n. 120 del 10.3.2021 con cui si faceva obbligo alla ASD Afragolese 1944 di risarcire i danni arrecati dai propri tifosi al pullman della ASD US Savoia 1908 in occasione della gara ASD Afragolese 1944 contro ASD US Savoia 1908 svoltasi il 7.3.2021. A tal fine, la ASD US Savoia 1908 quantificava il risarcimento dei danni in misura di € 4.060,16 come da fattura quietanzata in atti n. TD01 del 11.3.2021 emessa dalla Viaggi Lizio Srl, per la sostituzione del parabrezza anteriore, lucidatura fiancate.

Precisava la ricorrente di aver inviato richiesta di risarcimento danni alla società convenuta unitamente alla copia della fattura.

A tale richiesta la ASD Afragolese 1944 rispondeva chiedendo il materiale fotografico relativo al danno.

La ricorrente inviava il materiale richiesto in data 16.3.2021.

Non ricevendo alcun riscontro, in data 19.3.2021 la reclamante inviava un nuovo sollecito per il pagamento dei danni. In data 19.4.2021, infine, non avendo ricevuto alcun riscontro, la ASD US Savoia 1908 proponeva reclamo innanzi a questo Tribunale.

Ritualmente notiziata del reclamo, la ASD Afragolese 1944 depositava memorie con cui, non disconoscendo i danni né la responsabilità dei propri tifosi, contestava l’ammontare dei costi di riparazione allegando, per la prima volta, un preventivo di una carrozzeria di propria fiducia di importo pari ad € 2.020,00, chiedendo una pronuncia equitativa del Tribunale ovvero, in subordine, CTU tecnica volta a verificare l’esatto ammontare dei danni subiti dal pullman.

La vertenza è stata quindi discussa dalle parti e decisa nella riunione del 6.5.2021

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La responsabilità del danno e la tipologia dello stesso trovano conferente riscontro non solo nel provvedimento del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 120 del 10.3.2021) ma anche nel rapporto di gara acquisito in atti, nel quale il Commissario di campo ha confermato che i tifosi della ASD Afragolese 1944 hanno assalito il pullman della ASD US Savoia con sputi, pugni e calci tanto da danneggiarne la carrozzeria e causare la rottura del parabrezza anteriore.

Anche la quantificazione del danno deve essere condivisa in quanto congrua e provata da fattura quietanzata relativa alla spesa sostenuta, nonché da ricevuta del bonifico effettuato, come previsto dalla normativa federale.

Non merita accoglimento, di contro, la richiesta della ASD Afragolese 1944 di pronuncia secondo equità stante le prove presentate dalla reclamante, né la richiesta di CTU tecnica a fronte di riparazioni già effettuate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso proposto dalla società ASD US Savoia 1908 e, per l’effetto, condanna la società ASD Afragolese 1944 a corrispondere alla società ASD US Savoia 1908 l’importo di euro 4.060,16 (quattromilasessanta/16), a titolo di risarcimento danni.

Condanna altresì la società ASD Afragolese 1944, ai sensi dell’art. 55 CGS – FIGC, al pagamento delle spese di lite in favore della società ASD US Savoia 1908, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori se dovuti. Nulla per il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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