F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 44/TFN-SVE del 4 Giugno 2021 (motivazioni) – SSD Chieti FC 1922 arl / Simone Brugaletta – Reg. Prot. 40/TFN-SVE Decisione n. 44/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 40/TFN-SVE
Decisione n. 44/TFN-SVE 2020/2021
Reg. Prot. 40/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
avv. Marco Baliva – Vice Presidente (Relatore);
avv. Cristina Fanetti – Componente;
avv. Flavia Tobia – Componente;
avv. Enrico Vitali – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 26 maggio 2021,
a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSD Chieti FC 1922 arl (matr. FIGC 600521) contro il calciatore Simone Brugaletta (n. 19.1.1994 – matr. FIGC 4.237.123) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 284/1 del 29 aprile 2021,
la seguente
DECISIONE
Con reclamo del 21 dicembre 2020 il calciatore Simone Brugaletta adiva la Commissione Accordi Economici esponendo di aver concluso con la società SSD Chieti FC 1922 a rl un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 21.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020. Il reclamante, dichiarando di aver percepito dalla società la somma di euro 12.660,00, chiedeva la condanna della stessa, in via principale, al pagamento della somma di euro 8.340,00, ed, in subordine, in applicazione del protocollo LND/AIA al pagamento della somma di euro 3.540,00. Si costituiva nei termini la società SSD Chieti FC 1922 a rl, chiedendo il rigetto del reclamo, e, tra le altre eccezioni, invocava l’efficacia di un espresso accordo transattivo del 10 marzo 2020, con il quale le parti dichiaravano di non aver più nulla a che pretendere, accordo che depositava in copia. L’atleta contestava la genuinità della firma apposta al suddetto accordo, e la Commissione Accordi Economici alla udienza del 15 aprile 2021 invitava la società a depositare quanto prima l’originale dello stesso accordo transattivo.
Non ricevendo nulla, con Prot. 59/Cae/2020-21 la Commissione Accordi Economici il 29 aprile 2021 così disponeva: La Commissione Accordi Economici presso la LND trasmette gli atti alla FlGC Procura Federale per gli accertamenti di propria competenza in merito a presunte falsità documentali. Sospende qualsiasi decisioni in merito in attesa delle conclusioni delle indagini di rito. La SSD Chieti FC 1922 a rl impugnava il suddetto provvedimento, precisando di aver immediatamente inviato l’originale del documento alla Commissione Accordi Economici, con un plico spedito alla CAE della LND in data 20 aprile 2021, con raccomandata avente il cod. 200377301472 del quale veniva perfezionata la consegna in data 23 aprile 2021; pertanto il plico, secondo la prospettazione della società appellante, sarebbe stato tempestivamente ricevuto prima della udienza, ma asseritamente totalmente trascurato dal Giudice di I grado.
Riteneva necessario impugnare il provvedimento della Commissione Accordi Economici, non volendo far passare in giudicato, quanto dedotto in parte motiva che così richiamava: La firma sul documento non è stata riconosciuta dal calciatore come già indicato nelle memorie presentate in data 23 febbraio 2021 e ribadito in udienza. La Commissione Accordi Economici in data 15 aprile 2021 richiede alla Società tramite PEC la produzione del documento in originale da far pervenire con la massima urgenza. La Società non provvedeva a quanto richiesto. Resisteva con memoria il calciatore, il quale ribadiva la contestazione alla firma, e richiamava le proprie deduzioni svolte in I grado. La vertenza è stata, quindi, decisa nella riunione del 26 maggio 2021, tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
Il reclamo è inammissibile. Affinché un provvedimento possa essere appellato, o in difetto passare in giudicato, occorre che esso abbia deciso nel merito, o nel rito, in tutto, o in parte, l’oggetto della controversia.
Orbene l’ordinanza di sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Procura Federale non contiene in sé nessun provvedimento che abbia natura decisoria, e che definisca anche soltanto una parte dell’oggetto della controversia, rappresentando invece un provvedimento interno al processo, rivolto a regolarlo secondo le indicazioni del Collegio, anche in via istruttoria, rappresentando le stesse attività prodromiche poi alla emissione della sentenza definitiva. Né, in assenza di valenza decisoria del provvedimento impugnato, possono essere soggette a giudicato le affermazioni, riflessioni e deduzioni in fatto, riportate nella motivazione della ordinanza di sospensione. Da ciò consegue che, in assenza di qualsiasi valenza decisoria della ordinanza di sospensione, l’appello proposto sia inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, all’esito della Camera di consiglio, dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società SSD Chieti FC 1922 arl.
Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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