F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 45/TFN-SVE del 4 Giugno 2021 (motivazioni) – SSD ARL Real Giulianova / Denny Nazari – Reg. Prot. 41/TFN-SVE Decisione n. 45/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 41/TFN-SVE

Decisione n. 45/TFN-SVE 2020/2021

Reg. Prot. 41/TFN-SVE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;

avv. Cristina Fanetti – Componente (Relatore);

avv. Roberto Pellegrini – Componente;

avv. Flavia Tobia – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 26 maggio 2021,

a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSD ARL Real Giulianova (matr. FIGC 600786) contro il calciatore Denny Nazari (n. 4.9.1990 – matr. FIGC 3.866.442) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 284/1 del 29 aprile 2021,

la seguente

DECISIONE

Con reclamo del 19 novembre 2020, il calciatore Danny Nazari adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della SSD ARL Real Giulianova al pagamento in via principale dell’importo di euro 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima società, in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020, ed in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25 settembre 2020, per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19.

La società, ritualmente notiziata del reclamo, depositava memorie difensive. Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 284/1 CAE del 29 aprile 2021, la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la SSD ARL Real Giulianova al pagamento in favore del calciatore Denny Nazari della somma di euro 3.400,00 (tremilaquattrocento/00), quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico ed in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25 settembre 2020. Con reclamo del 6 maggio 2021 la SSD ARL Real Giulianova impugnava la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma. La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, eccepiva l’errata applicazione, da parte della CAE, del Protocollo LND/AIC avendo quest’ultima utilizzato come base per calcolare l’80% dell’importo dovuto al calciatore, non già l’importo netto dell’accordo ma quello lordo. Ricalcolava, pertanto, il quantum dovuto al calciatore nella somma di euro 1.320,00 (milletrecentoventi/00).

Concludeva, pertanto, la società reclamante chiedendo l’annullamento e/o la revoca della decisione impugnata e, per l’effetto dichiararsi dovuto al calciatore Denny Nazari, la somma di euro 1.320,00 (milletrecentoventi/00) in corretta applicazione del Protocollo LND/AIC. Notiziato del reclamo, il calciatore Denny Nazari inviava tempestive controdeduzioni eccependo l’infondatezza del reclamo, sostenendo, relativamente all’importo a lui dovuto dalla SSD ARL Real Giulianova, la corretta quantificazione del medesimo da parte della CAE, in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC.

Concludeva pertanto chiedendo la reiezione del reclamo e, conseguentemente, la conferma della decisione impugnata. La vertenza è stata discussa dalle parti e decisa all’udienza del 26 maggio 2021.

 Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. In via preliminare, è opportuno ribadire che il Protocollo ha efficacia vincolante erga omnes alla stregua dei CCNL poiché stipulato dai soggetti rappresentativi dell’interesse collettivo delle parti (LND e AIC) come già confermato da precedenti di questo Tribunale Federale (cfr. ex multis Decisione n. 25/TFN-SVE 2020/2021 del 12 marzo 2021; Decisione n. 38/TFN-SVE 2020/2021 del 14 maggio 2021). Si deve esaminare quindi la censura relativa all’errata applicazione del Protocollo LND – AIC con riferimento al calcolo dell’80% della somma pattuita nell’Accordo economico al lordo e non al netto. Come noto i compensi percepiti dai calciatori dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. L’art. 67, comma 1, lettera m) del D.p.r. n. 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi, siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi erogati nell’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione: i primi euro 10.000,00 (diecimila/00) complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito; sugli ulteriori euro 20.658,28 (ventimilaseicentocinquatotto/28) è operata una ritenuta alla fonte a titolo di imposta IRPEF, con aliquota 23% maggiorata di addizionale regionale e comunale; sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione irpef) sempre maggiorata di addizionale regionale e comunale.

La società erogante deve assolvere agli oneri di sostituto d’imposta e quindi, deve: chiedere al calciatore all’atto di ogni pagamento la dichiarazione di avere o meno superato la soglia di imponibilità; provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute; provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell’anno precedente, anche se inferiori ad euro 10.000,00 (diecimila/00); provvedere per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta precedente.

Si rileva ancora che, ai sensi della normativa fiscale sopra richiamata, grava sulla società la prova di aver adempiuto agli oneri fiscali, nonché di individuare il regime fiscale da applicare ai compensi erogati al calciatore. Nel caso di specie, il sodalizio non ha dato prova di aver applicato alcuna ritenuta nel periodo precedente l’interruzione del campionato, né di aver agito quale sostituto d’imposta.

Depone in tal senso l’ulteriore comportamento della società che fino all’interruzione della stagione sportiva, marzo 2020, ha sempre corrisposto al calciatore l’importo mensile di euro 2.000,00 (duemila/00) senza operare alcuna ritenuta, dimostrando per fatti concludenti che la somma pattuita era da considerarsi al netto. Di conseguenza, l’importo indicato dalla Commissione Accordi Economici nella decisione impugnata risulta essere corretto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, all’esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo proposto dalla società SSD ARL Real Giulianova e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND.

Ai sensi dell’art. 55 CGS - FIGC condanna la società al pagamento in favore del calciatore della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di spese, oltre oneri se dovuti. Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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