F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 46/TFN-SVE del 4 Giugno 2021 (motivazioni) – SSD Taranto Football Club 1927 Srl / Emiliano Olcese – Reg. Prot. 42/TFN-SVE Decisione n. 46/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 42/TFN-SVE

Decisione n. 46/TFN-SVE 2020/2021

Reg. Prot. 42/TFN-SVE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

avv. Marco Baliva – Vice Presidente;

avv. Cristina Fanetti – Componente (Relatore);

avv. Roberto Pellegrini – Componente;

avv. Flavia Tobia – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 26 maggio 2021,

a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSD Taranto Football Club 1927 Srl (matr. FIGC 936114) contro il calciatore Emiliano Olcese (n. 14.5.1983 – matr. FIGC 4.724.947) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND pubblicata sul Com. Uff. n. 284/1 del 29 aprile 2021,

la seguente

DECISIONE

Con reclamo del 21 novembre 2020, il calciatore Emiliano Olcese adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della SSD Taranto Football Club 1927 al pagamento in via principale dell’importo di euro 12.000,00 a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima SSD Taranto Football Club 1927 in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020 ovvero, in via subordinata, al pagamento della minor somma pari ad euro 5.400,00 in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25 settembre 2020, per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria da Covid-19. La società, ritualmente notiziata del reclamo, depositava memorie difensive contestando la domanda del calciatore ed eccependo attraverso due domande riconvenzionali, da un lato la risoluzione dell’accordo per impossibilità sopravvenuta della prestazione per l’impossibilità per il sodalizio di continuare il campionato e del calciatore Olcese di fornire le prestazioni sportive, vista l’emergenza pandemica; dall’altro lato la risoluzione dell’accordo per eccesiva onerosità sopravvenuta della prestazione. Nel merito poi contestava la domanda del calciatore rilevando che lo stesso non aveva più fornito le prestazioni sportive a far data dal 9 marzo 2021, e che, pertanto, nulla gli era dovuto.

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 284/1 CAE del 29 aprile 2021, la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la SSD Taranto Football Club 1927 al pagamento in favore del calciatore Emiliano Olcese della somma di euro 5.400,00, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico ed in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25 settembre 2020. Con reclamo del 6 maggio 2021 la SSD Taranto Football Club 1927 impugnava la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma. La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, eccepiva la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non essersi la CAE pronunciata sulle domande riconvenzionali avanzate dal sodalizio. Eccepiva poi, che il calciatore, dal 9 marzo 2021, non aveva più fornito le prestazioni sportive oggetto dell’Accordo e che dunque nulla gli era dovuto. Infine, eccepiva l’errata applicazione, da parte della CAE, del Protocollo LND/AIC avendo utilizzato come base per calcolare l’80% dell’importo dovuto al calciatore, non già l’importo netto dell’accordo ma quello lordo.

Concludeva, pertanto, la società reclamante chiedendo l’annullamento e/o la revoca della decisione impugnata e, conseguentemente, l’accertamento e la dichiarazione della risoluzione dell’accordo economico, ed in subordine, in corretta applicazione del protocollo LND/AIC la non debenza di alcuna somma al calciatore Olcese. Notiziato del reclamo, il calciatore Emiliano Olcese inviava tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, di aver regolarmente svolto la propria attività sportiva svolgendo allenamenti individuali e di essere stato sempre a disposizione della società. Nel merito, poi, il calciatore sosteneva, la correttezza della decisione della CAE, che pronunciandosi negativamente sulle richieste di controparte, implicitamente, si pronunciava sulle domande riconvenzionali più esattamente qualificate dal calciatore quali eccezioni riconvenzionali. Sosteneva inoltre di essere rimasto per tutta la durata dell’accordo economico nella disponibilità della compagine sportiva e di aver proseguito, seppure in maniera individuale gli allenamenti e quindi di aver svolto la propria prestazione sportiva. Infine, il calciatore sosteneva, relativamente all’importo a lui dovuto dalla SSD Taranto Football Club 1927, la corretta quantificazione del medesimo da parte della CAE, in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC. Concludeva pertanto chiedendo, in via principale la conferma della decisione impugnata, in via del tutto subordinata, la condanna della SSD Taranto Football Club 1927 al pagamento della somma di euro 4.064,43 (calcolata al netto degli oneri fiscali) oltre oneri di legge se dovuti. La vertenza è stata discussa dalle parti e decisa all’udienza del 26 maggio 2021. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. In via preliminare, deve rilevarsi l’infondatezza della censura relativa alla violazione dell’art. 112 c.p.c., per la mancata pronuncia in ordine alle domande riconvenzionali. La decisione, infatti, applicando il Protocollo, le rigetta in re ipsa, implicitamente pronunciandosi sulle stesse. Nel merito, è priva di pregio la censura secondo cui il calciatore, dal 9 marzo 2020 non avrebbe più svolto la prestazione sportiva e, conseguentemente, non avrebbe diritto alla corresponsione del residuo importo dell’accordo economico.

Da un lato infatti, vi è prova in atti che il calciatore abbia continuato ad allenarsi, seppure individualmente e che, comunque, sia rimasto a disposizione della società per tutta la stagione sportiva.

Dall’altro lato, deve rilevarsi come la decisione di sospendere l’attività sportiva sia stata presa dalla società stessa. Infine, deve esaminarsi la censura relativa all’errata applicazione del Protocollo LND – AIC con riferimento al calcolo dell’80% della somma pattuita nell’Accordo economico al lordo e non al netto. In via preliminare, è opportuno ribadire che il Protocollo ha efficacia vincolante erga omnes alla stregua dei CCNL poiché stipulato dai soggetti rappresentativi dell’interesse collettivo delle parti (LND e AIC) come già confermato da precedenti di questo Tribunale Federale (cfr. ex multis Decisione n. 25/TFN-SVE 2020/2021 del 12 marzo 2021; Decisione n. 38/TFN-SVE 2020/2021 del 14 maggio 2021).

Come noto i compensi percepiti dai calciatori dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. L’art. 67, comma 1, lettera m) del D.p.r. n. 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi, siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi erogati nell’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione: i primi euro 10.000,00 complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito; sugli ulteriori euro 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo di imposta Irpef, con aliquota 23% maggiorata di addizionale regionale e comunale; sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione Irpef) sempre maggiorata di addizionale regionale e comunale. La società erogante deve assolvere agli oneri di sostituto d’imposta e quindi, deve: chiedere al calciatore all’atto di ogni pagamento la dichiarazione di avere o meno superato la soglia di imponibilità; provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute; provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell’anno precedente, anche se inferiori ad euro 10.000,00; provvedere per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta precedente. Si rileva ancora che, ai sensi della normativa fiscale sopra richiamata, grava sulla società la prova di aver adempiuto agli oneri fiscali, nonché di individuare il regime fiscale da applicare ai compensi erogati al calciatore. Nel caso di specie, il sodalizio non ha dato prova di aver applicato alcuna ritenuta nel periodo precedente l’interruzione del campionato, né ha mai richiesto al calciatore la dichiarazione di superamento della soglia di imponibilità, facendo intendere che la somma prevista dall’accordo fosse erogata al netto.

Depone in tal senso l’ulteriore comportamento della società che fino all’interruzione della stagione sportiva, marzo 2020, ha sempre corrisposto al calciatore l’importo mensile di euro 3.000,00 senza operare alcuna ritenuta, dimostrando per fatti concludenti che la somma pattuita era da considerarsi al netto. Di conseguenza, l’importo indicato dalla Commissione Accordi Economici nella decisione impugnata risulta essere corretto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, all’esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo proposto dalla società SSD Taranto Football Club 1927 Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND. Spese legali compensate.

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020

 

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