F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 49/TFN-SVE del 24 Giugno 2021 (motivazioni) – Davide Bonadio / US Palmese 1912 ASD – Reg. Prot. 39/TFN-SVE Decisione n. 49/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 39/TFN-SVE
Decisione n. 49/TFN-SVE 2020/2021
Reg. Prot. 39/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
avv. Cristina Fanetti – Componente;
avv. Carmine Fabio La Torre – Componente;
avv. Flavia Tobia – Componente (Relatore);
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 15 giugno 2021,
a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC del calciatore Davide Bonadio (n. 22.8.1997 – matr. FIGC 5.103.644) contro la società US Palmese 1912 ASD (matr. FIGC 69288) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND pubblicata sul Com. Uff. n. 269/1 del 22 aprile 2021,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 15 ottobre 2020 il calciatore Davide Bonadio adiva la Commissione Accordi Economici – LND chiedendo la condanna della US Palmese ASD al pagamento dell’importo di euro 5.700,00 a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima US Palmese ASD in virtù dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2019/2020.
Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 269/CAE del 22 aprile 2021, la Commissione Accordi Economici – LND, rilevando preliminarmente “un’inesattezza dei calcoli effettuati dal calciatore” respingeva il ricorso dell’atleta per “inesattezza della domanda”.
Con reclamo del 29 aprile 2021, il calciatore Davide Bonadio ha impugnato la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici – LND, chiedendone la riforma.
Il calciatore, a sostegno dell’impugnazione promossa, rileva che l’errore di calcolo indicato genericamente dalla Commissione Accordi Economici – LND non sussisterebbe.
Precisa il reclamante di aver richiesto la condanna della US Palmese ASD al pagamento di euro 5.700,00 quale somma residua dell’importo di euro 9.900,00 indicato nell’accordo economico, avendo sottratto da tale cifra la somma di euro 900,00 già percepita e la somma di euro 3.300,00 quali compensi complessivi per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (euro 1.100,00 al mese) in cui l’attività agonistica veniva interrotta a causa dell’emergenza da Covid-19.
Sostanzialmente, dunque, il calciatore richiedeva il pagamento dei compensi dovuti dalla US Palmese ASD dall’inizio della stagione 2019/2020 fino al mese di febbraio 2020.
Sostiene, pertanto, il calciatore che, nella domanda di condanna di pagamento presentata nei confronti della US Palmese ASD, non vi sarebbe alcun errore di calcolo.
Ritualmente notiziata del reclamo, la US Palmese ASD non ha inviato controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 15 giugno 2021.
Con riferimento all’importo totale pari ad euro 9.900,00 indicato nell’accordo economico sottoscritto tra le parti per la stagione sportiva 2019/2020, il Tribunale Federale Nazionale prende atto dell’avvenuto pagamento da parte della US Palmese ASD della somma pari ad euro 900,00 in favore del calciatore nonché della volontà di quest’ultimo di non richiedere alla US Palmese ASD la corresponsione dei compensi (euro 3.000,00) dovuti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ovvero euro 1.100,00 per ciascun mese non calcolato) durante i quali l’attività agonistica veniva sospesa per l’emergenza sanitaria da Covid-19.
Preso atto di quanto sopra, pertanto, la somma richiesta dal reclamante (euro 5.700,00) risulta corretta, avendo lo stesso ottenuto detta somma dalla sottrazione di euro 900,00 ed euro 3.300,00 dalla somma originaria pari ad euro 9.900,00.
Pertanto, stante l’esattezza dei calcoli indicati dal calciatore, la Commissione Accordi Economici – LND avrebbe dovuto accogliere la domanda dallo stesso formulata.
Tutto quanto premesso
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
all’esito della Camera di consiglio, accoglie il reclamo proposto dal calciatore Davide Bonadio e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND e condanna la società US Palmese 1912 ASD al pagamento di euro 5.700,00 (cinquemilasettecento/00) in favore del reclamante.
Condanna la US Palmese 1912 ASD al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 15 giugno 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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