F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 4/TFN del 28.09.2020 – (ASD Colognese / USD Calcio Brembate – Reg. Prot. 89/TFN-SVE) Decisione n. 4/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 89/TFN-SVE
Decisione n. 4/TFN-SVE 2020/2021
Reg. Prot. 89/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
avv. Marco Baliva – Vice Presidente;
avv. Lorenzo Maria Coen – Componente (Relatore);
avv. Antonino Piro – Componente;
avv. Enrico Vitali – Componente;
ha pronunciato nelle camere di consiglio del 17 settembre 2020 e del 24 settembre 2020,
a seguito del reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Colognese (matr. FIGC 949209) contro la società USD Calcio Brembate (matr. FIGC 676180) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. 1/E del 23 luglio 2020 – (Premio di preparazione per il calciatore Vitale Paolo n. 11.08.2004 – matr. FIGC 6928878 – ric. n. 75),
la seguente
DECISIONE
Con reclamo del 17.08.2020, la società ASD Colognese impugnava dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera, pubblicata sul Com. Uff. n. 1/E del 23.7.2020, con la quale essa reclamante era stata condannata al pagamento, in favore della società USD Calcio Brembate, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Vitale Paolo, quale penultima titolare del vincolo annuale, pari ad € 1.175,13, di cui € 940,10 a titolo di premio, ed € 235,03 a titolo di penale.
La ASD Colognese, a sostegno dell'impugnazione promossa, eccepiva che – nella fattispecie in questione – il premio di preparazione non sarebbe dovuto in quanto non risulterebbe soddisfatto il requisito della c.d. continuità della preparazione, secondo cui – per sussistere il diritto al premio – occorre che l’atleta sia tesserato per tutti i tre (ora cinque) anni precedenti al tesseramento pluriennale. A riguardo, la reclamante rilevava come il calciatore Vitale non fosse stato tesserato per alcuna società nella stagione sportiva 2015/16.
Per tali motivi, la società reclamante concludeva per l’annullamento della decisione della Commissione Premi oggetto di impugnazione.
Si costituiva nel presente giudizio la società USD Calcio Brembate, trasmettendo le controdeduzioni recanti data 02.09.2020, con le quali concludeva per il rigetto dell’appello promosso dalla ASD Colognese e la conferma della
decisione impugnata.
La resistente rilevava a riguardo, da una parte, che la stagione sportiva 2015/16 non era l’ultima stagione interessata ai fini del calcolo del premio e, come tale, sarebbe irrilevante ai fini del suo riconoscimento; e, dall’altra, che – in ogni caso
– il calciatore, nella stagione sportiva 2015/16, risultava tesserato nel campionato CSI di Bergamo, con conseguente
soddisfacimento del requisito della continuità della preparazione. La vertenza veniva discussa nella riunione del 17 settembre 2020. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Come correttamente rilevato dalla ASD Colognese, questo Tribunale ha più volte ribadito che, per sussistere il diritto al premio di preparazione, occorre che l’atleta risulti tesserato per tutti i 3 (oggi 5, a seguito dell’ultima riforma intervenuta in materia) anni precedenti al tesseramento pluriennale e che il mancato tesseramento per una stagione sportiva interrompa il presupposto temporale, rappresentato dalla continuità dell’addestramento nelle stagioni sportive antecedenti al tesseramento pluriennale, condizione imprescindibile per ritenere esistente il diritto al contributo
incentivante. Nella specie, premesso che il primo tesseramento dell’atleta con vincolo pluriennale è avvenuto ad opera della reclamante il 01.09.2018 e quindi per la stagione sportiva 2018/2019, l’assenza di tesseramento per la stagione sportiva 2015/2016, rende inesigibile il contributo e quindi non dovuto il premio di preparazione.
A nulla rilevano, a riguardo, le circostanze dedotte dalla resistente nelle sue controdeduzioni. In particolare, non può attribuirsi dinanzi a questo Tribunale alcun valore al presunto tesseramento del calciatore nel campionato CSI in quanto lo stesso non può produrre alcun effetto ai fini federali, essendo il CSI una realtà sportiva completamente estranea alla FIGC, presso la quale difetta l’imprescindibile condizione del tesseramento.
Ciò posto, la Commissione Premi ha errato nel non prendere in considerazione il mancato tesseramento dell’atleta per
la stagione sportiva 2015/2016, e conseguentemente, omettendo tale valutazione, ha errato nel riconoscere il premio in favore della USD Calcio Brembate.
In assenza di continuità di tesseramento, il premio è inesigibile e quindi non dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
all’esito della Camera di consiglio, accoglie il reclamo presentato dalla società ASD Colognese e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Nulla per il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nelle Camere di consiglio del 17 settembre 2020 e del 24 settembre 2020 tenute in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
F.to avv. Lorenzo Maria Coen F.to avv. Stanislao Chimenti
Depositato in data 28 settembre 2020.
IL SEGRETARIO
F.to avv. Salvatore Floriddia
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