F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 51/TFN-SVE del 24 Giugno 2021 (motivazioni) – AC Garda / ASD Baldo Junior Team – Reg. Prot. 47/TFN-SVE Decisione n. 51/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 47/TFN-SVE

Decisione n. 51/TFN-SVE 2020/2021

Reg. Prot. 47/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

avv. Marco Baliva – Vice Presidente;

avv. Cristina Fanetti – Componente;

avv. Carmine Fabio La Torre – Componente (Relatore);

avv. Flavia Tobia – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 15 giugno 2021,

a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS –- FIGC della società AC Garda (matr. FIGC 780402) contro la società ASD Baldo Junior Team (matr. FIGC 947339) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 9/E del 22 aprile 2021 – (premio di preparazione calciatore Giorgio Martinelli n. 21.8.2002 - matr. FIGC 6879627 – ric. 604),

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 26 giugno 2020 l’ASD Baldo Junior Team adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna dell’Associazione Calcio Garda al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere quest’ultima tesserato, con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore Martinelli Giorgio.

L’Associazione Calcio Garda non si presentava innanzi alla Commissione Premi restando contumace nonostante l’ASD Baldo Junior Team avesse regolarmente esibito, come da prova dell’invio alla controparte, la ricevuta di spedizione della raccomandata.

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 9/E del 22 aprile 2021 la Commissione Premi, in accoglimento del ricorso, riconosceva il diritto al premio per il calciatore Martinelli Giorgio condannando l’Associazione Calcio Garda al pagamento della somma di euro 1.390,00, di cui euro 1.112,00 in favore dell’ASD Baldo Junior Team a titolo di premio maturato per due annualità ed euro 278,00 a titolo di penale da corrispondere in favore della FIGC.

Avverso tale delibera l’Associazione Calcio Garda ha proposto rituale impugnazione deducendo, in via preliminare e di rito, la mancata ricezione del ricorso introduttivo proposto dall’ASD Baldo Junior Team alla Commissione Premi. Nel merito ha contestato il diritto al premio perché, nel periodo oggetto di richiesta (stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019), l’ASD Baldo Junior Team non risultava iscritta in alcuna delle Leghe indicate al comma 1 dell’art. 96 NOIF. Concludeva pertanto per l’annullamento della delibera emessa dalla Commissione Premi di Preparazione.

L’ASD Baldo Junior Team, ritualmente notiziata del reclamo, ha inviato controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità della domanda (per essere stato proposto oltre il termine dei 7 giorni previsti dall’art. 91, comma 4, CGS) unitamente al difetto di legittimazione ad agire (per aver presentato un reclamo sottoscritto da soggetto privo di delega alla firma depositata presso il Comitato Regionale). Nel merito ha evidenziato, fornendo la prova della ricezione del ricorso presentato alla Commissione Premi, la corretta valutazione operata dalla Commissione Premi che, al caso di specie, avrebbe applicato non l’attuale novella dell’art. 96 NOIF ma quella ante riforma del 1 luglio 2019. Concludeva quindi per il rigetto del reclamo.

Con memoria integrativa dell’11 giugno 2021 l’Associazione Calcio Garda, in replica alle controdeduzioni dell’ASD Baldo Junior Team, ha precisato che: la delega alla firma risultava regolarmente depositata presso il Comitato Regionale Veneto; l’impugnazione della deliberazione della Commissione Premi era tempestiva perché ricevuta in data 14 maggio 2021. Insisteva quindi, per l’annullamento della delibera della Commissione Premi, posto che l’ASD Baldo Junior Team, nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019, risultava affiliata solo per il Settore Giovanile e Scolastico.

La vertenza, discussa con le parti costituite in modalità di videoconferenza nella riunione del 15 giugno 2021, veniva trattenuta in decisione.

Il reclamo dell’Associazione Calcio Garda è fondato e va quindi accolto.

In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità delle memorie di replica depositate dall’Associazione Calcio Garda, poiché non autorizzate e nemmeno previste dal codice di rito. Diversamente il documento attestante la delega alla firma presentata al Comitato Regionale Veneto, prodotta dalla reclamante solo con le memorie di replica, è da ritenersi rilevante ed ammissibile in quanto indispensabile ai fini del decidere. Nel caso di specie quindi non è possibile parlare di decadenze istruttorie poiché, queste, devono solo riguardare le richieste di prova e non anche l’allegazione di fatti.

Sennonché la “(…) prova nuova indispensabile (…) è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando che quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie di primo grado (…)” (cfr. Cass. Civ., S.U., 4 maggio 2017, n. 10790; Collegio di Garanzia dello Sport, sez. IV, 28 marzo 2019, n. 24; TFN – SVE, 20 maggio 2019, C.U. n. 23).

Per quanto attiene le ulteriori eccezioni preliminari formulate da entrambe le parti, è il caso di evidenziare che queste risultano infondate perché documentalmente provate. Invero, risulta provato che l’ASD Baldo Junior Team abbia regolarmente inoltrato il ricorso presentato alla Commissione Premi anche all’Associazione Calcio Garda, la cui raccomandata risulta ricevuta solo in data 15 luglio 2020; così come risulta provato che il reclamo presentato dall’Associazione Calcio Garda sia tempestivo, poiché il plico spedito dalla Commissione Premi in data 4 maggio 2021 risulta ricevuto solo in data 14 maggio 2021.

Venendo al merito della questione sottoposta all’attenzione di questo Tribunale Federale è il caso di evidenziare che al di là delle contestazioni intertemporali di applicazione dell’art. 96 NOIF (se si applica la novella pre o post riforma del 1 luglio 2019), ciò che rileva ai fini del decidere è se l’affiliazione dell’ASD Baldo Junior Team, per le stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019, risulti limitata al solo settore giovanile e scolastico o estesa anche ad una Lega indicata nell’art. 96, comma 1, NOIF. Questo perché, come risulta confermato dalla giurisprudenza tanto di questo Tribunale Federale (cfr. decisione n. 65/TFN-SVE 2019/2020) quanto da quella del Collegio di Garanzia (cfr. decisione n. 65 del 22.12.2020), il premio di preparazione è riservato solo alle società appartenenti ad una Lega indicata nell’art. 96, comma 1, NOIF e non anche a quelle affiliate per il solo settore giovanile e scolastico.

Difatti la circostanza che l’ASD Baldo Junior Team si sia affiliata per la prima volta alla LND, nella stagione sportiva 2019/2020, non può avere alcuna rilevanza ai fini che interessano in questa sede, atteso che l’art. 96 NOIF cristallizza il diritto al premio di preparazione al momento di effettivo tesseramento presso una delle Leghe indicate nell’art. 96, comma 1, NOIF.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il reclamo presentato dalla società AC Garda e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.  

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 giugno 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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