F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 076 CSA del 28 gennaio 2021 (Delfino Pescara 1936 S.p.A) N. 073/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 076/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 073/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 076/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

 

Piero Sandulli                               Presidente

Lorenzo Attolico                          Componente (relatore)

Paolo Tartaglia                             Componente

Antonio Cafiero                         Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di RG 073/CSA/2020-2021, proposto dalla Delfino Pescara 1936 S.p.A., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 105 del 05.01.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 15.01.2021, l’Avv. Lorenzo Attolico con la presenza dell’Avv. Flavia Tortorella per la società reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Delfino Pescara 1936 S.p.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Gennaro Scognamiglio, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 105 del 5.1.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie B Reggiana - Pescara del 03.01.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione)” e per “aver al 44° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un calciatore avversario con un violento calcio al ventre”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione irrogata, circoscrivendola al presofferto e, in subordine, la riforma della decisione impugnata e, per l’effetto, la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara e/o la relativa commutazione in una sanzione alternativa e/o in quella minima ritenuta di giustizia, derubricando, ove possibile, la condotta in quella meno grave prevista dal Codice di rito.

La società Delfino Pescara 1936 S.p.A. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.

Infatti, secondo la tesi della società reclamante, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di condotta violenta, ma bensì di condotta antisportiva atteso che il gesto è stato privo di conseguenze fisiche per il calciatore della squadra avversa. Si sarebbe trattato, nella circostanza, di un comportamento esclusivamente volto ad evitare lo scontro con l’avversario e, quindi, frutto di un’esigenza di tipo agonistico e del tutto privo di volontà lesiva.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 15.01.2021, è comparsa per la parte reclamante l’Avv. Flavia Tortorella, la quale dopo aver esposto i motivi di gravame ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e sentito l’arbitro a chiarimento dei fatti accaduti, rileva come la  condotta posta in essere dal  Sig. Scognamiglio debba essere considerata violenta, in quanto il calcio scagliato dal calciatore stesso è stato indubbiamente inferto volontariamente e con intenzione di colpire l’avversario. L’Arbitro ha, infatti, riferito a questa Corte di non aver avuto alcun dubbio circa la volontarietà del gesto compiuto dal calciatore in questione e la conseguente necessità di espellere quest’ultimo. Inoltre, a fine gara, l’Arbitro ha avuto modo di accertare la presenza di un taglio sulla parte del corpo dell’avversario colpita dal calcio del Sig. Scognamiglio, taglio che deve intendersi presumibile conseguenza del gesto del predetto calciatore.

Sulla base di quanto precede, la Corte ritiene, pertanto, che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia congrua e il reclamo proposto dalla società Delfino Pescara 1936 S.p.A. deve essere respinto.

P.Q.M.

sentito l’Arbitro, respinge.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it