F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 099 CSA del 25 febbraio 2021 (A.C.F. Fiorentina S.P.A.) N. 097/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 099/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 097/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 099/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE I

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli                     Presidente

Maurizio Borgo                  Componente

Daniele Cantini                  Componente relatore

Franco Granato                 Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 097/CSA/2020-2021, proposto dalla Società A.C.F. Fiorentina S.p.A.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, di cui al Com. Uff. n. 166 del 02.02.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 11.02.2021, l’Avv. Daniele Cantini;

In sede di discussione è presente l’Avv. Mario Vigna per la reclamante nonché il Sig. Daniele Pradè direttore sportivo della società ACF Fiorentina.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.C.F. Fiorentina S.p.A., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Nikola Milenkovic, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti (cfr. Com. Uff. n. 166 del 02.02.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie A, Torino/Fiorentina del 29.01.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 2 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per condotta gravemente antisportiva per essersi posto, al 26° del secondo tempo, testa a testa con un avversario provocandone la caduta.”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, evidenzia la discrepanza esistente fra il provvedimento del Giudice Sportivo ed il contenuto del referto arbitrale.

Infatti, il Giudice Sportivo ha motivato la sua decisione introducendo un aspetto fattuale non indicato e non descritto nel rapporto dell’Arbitro e più precisamente, ha menzionato la provocata caduta dell’avversario, circostanza questa non riportata nel referto arbitrale.

Parte appellante, pertanto, ritiene che il Giudice Sportivo abbia acquisito la circostanza da altri mezzi di prova, e questo in palese violazione del combinato disposto degli artt. 57, 58 e 61 CGS.

L’A.C.F. Fiorentina S.p.A., inoltre, ritiene che la condotta del proprio calciatore non possa essere qualificata come gravemente antisportiva, mancandone del tutto i presupposti, anche in considerazione dei precedenti giurisprudenziali di questa Corte.

Secondo la tesi della società reclamante, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di condotta gravemente antisportiva, ma bensì di condotta, meramente antisportiva, certamente sanzionabile in quanto poco edificante, ma assolutamente non violenta, in quanto priva di qualsivoglia intento lesivo e che non ha provocato conseguenza alcuna per il calciatore della squadra avversaria.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 11 febbraio 2021, sono comparsi il Sig. Daniele Pradè, Direttore Sportivo dell’A.C.F. Fiorentina S.p.A., assistito dall’Avv. Mario Vigna.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La Corte, alla luce delle contestazioni della parte reclamante in merito alla dinamica dei fatti, ha ritenuto opportuno ascoltare a chiarimento, l’arbitro della gara in esame.

Il Sig. Marco Di Bello, arbitro della gara Torino/Fiorentina del 29.01.2021, raggiunto telefonicamente, ha precisato che nella circostanza per cui è causa, il calciatore del Torino (Belotti) ed il calciatore della Fiorentina (Milenkovic) si sono posti entrambi “testa a testa” e, mentre si trovavano in questa posizione, il calciatore della Fiorentina, ha spinto con la propria fronte, quella dell’avversario, facendolo cadere a terra. Il Direttore di Gara ha precisato altresì che il gesto del calciatore della Fiorentina non è stato violento, perché si è trattato di una spinta fronte contro fronte e non di un colpo sferrato con la testa tale da configurare la classica testata. Infine il gesto, non ha arrecato alcun danno fisico all’avversario tanto che lo stesso ha ripreso regolarmente il gioco segnando anche un gol al 43° minuto del secondo tempo.

Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 39 C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva dei calciatori in occasione o durante la gara, che prevede, come sanzione minima, la squalifica per due giornate effettive di gara.

La predetta sanzione disciplinare, può essere attenuata ex art. 13, comma 1, lettera b), CGS, in quanto a determinare l’evento ha concorso fattivamente anche il calciatore del Torino, che ha partecipato in modo attivo al “testa a testa”, di talché veniva ammonito dall’arbitro, nella medesima circostanza, al 26° minuto del secondo tempo, per questo comportamento.

In considerazione di quanto sopra, l’appello proposto dalla società dell’A.C.F. Fiorentina S.p.A., deve essere accolto e la sanzione della squalifica, irrogata dal Giudice Sportivo, rideterminata e ridotta a una giornata effettiva di gara con ammenda di € 10.000,00.

P.Q.M.

Sentito l’arbitro, accoglie e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara con ammenda di € 10.000,00.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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