F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 116 CSA del 19 marzo 2021 (A.C.F. Fiorentina) N. 113/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI. N. 116/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 113/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI.

N. 116/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Signori:

 

Piero Sandulli                   Presidente

Lorenzo Attolico              Vice Presidente

Maurizio Borgo                Componente relatore

Franco Granato               Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 113/CSA/2020-2021, proposto dalla Società ACF Fiorentina S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato Mario Vigna

per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 195 del 23.2.21;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 5.3.2021 l’Avv. Borgo e udito l’Avv. Mario Vigna per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto, spedito in data 24.2.2021 la Società ACF Fiorentina S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul C.U. n. 195 del 23.2.21 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Torino-Fiorentina, disputatasi in data 20.2.2021 e valevole per il Campionato Primavera 1 TIM, era stata irrogata, a carico dell’allenatore della stessa Società, sig. Aquilani Alberto, la squalifica per due giornate effettive di gara e l’ammenda di euro 500,00.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società ACF Fiorentina S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica, il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare, la Società ACF Fiorentina S.p.A. ha contestato la decisione del Giudice Sportivo evidenziando che la condotta, tenuta dall’allenatore AQUILANI, sarebbe stata sanzionata in modo eccessivo, non essendo state ravvisate, da parte del Giudice Sportivo, svariate circostanze attenuanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Si evidenzia come la Società ricorrente non abbia fornito elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'Arbitro che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dall’allenatore Aquilani, che, per la sua gravità e per il fatto di provenire da un soggetto che ha avuto, come calciatore, una grande carriera anche a livello di Nazionale e che è, peraltro, proprietario di Società di calcio giovanile, merita di essere sanzionata quantomeno nella misura stabilita dal Giudice Sportivo anche in considerazione dell’esempio negativo dato ai propri giovani calciatori.

P.Q.M.

sentito l’Arbitro respinge.

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