F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 117 CSA del 19 marzo 2021 (Torino F.C. S.p.A.) N. 117/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI. N. 117/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 117/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI.
N. 117/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
composta dai Signori:
Piero Sandulli Presidente
Lorenzo Attolico Vice Presidente
Maurizio Borgo Componente relatore
Franco Granato Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero RG 117/CSA/2020-2021, proposto dalla Società Torino F.C. S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo
per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 195 del 23.2.21;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 5.3.2021 l’Avv. Borgo e udito l’avvocato Fiorillo; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atto, spedito in data 25.2.2021 la Società Torino F.C. S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul C.U. n. 195 del 23.2.21 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara
Torino-Fiorentina, disputatasi in data 20.2.2021 e valevole per il Campionato Primavera 1 TIM, era stata irrogata, a carico del calciatore della stessa Società, sig. Karamoro Ibrahim, la squalifica fino al 30.4.2021 ed ammonizione.
A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Torino F.C. S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica, il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.
In particolare, la Società Torino F.C. S.p.A. ha contestato la decisione del Giudice Sportivo evidenziando che la condotta, tenuta dal calciatore Karamoro, sarebbe stata sanzionata in modo eccessivo, non essendo state ravvisate, da parte del Giudice Sportivo, svariate circostanze attenuanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via del tutto preliminare, si ribadisce, ancora una volta, quanto affermato, in diverse occasioni, da questa Corte, circa la non utilizzabilità del filmato prodotto, non ricorrendo, nel caso di specie, alcuna delle ipotesi in cui può farsi ricorso alla prova televisiva.
Ciò posto, si evidenzia come la Società ricorrente non abbia fornito elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'Arbitro che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal calciatore Karamoro, che, per la sua gravità e reiterazione, merita di essere sanzionata quantomeno nella misura stabilita dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
sentito l’Arbitro, è respinto.