F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 119 CSA del 23 marzo 2021 (Calc. Pagliuca Mattia) N. 126/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 119/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 126/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 119/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli                                 Presidente

Paolo Tartaglia                               Componente relatore

Alfredo Maria Becchetti                 Componente

Franco Granato                           Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 126/CSA/2020-2021, proposto dal tesserato Mattia Pagliuca, rappresentato e difeso dall’ avv. Mattia Grassani per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie A di cui al Com. Uff. n. 202 del 02/03/2021;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 11/03/2021 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito il legale del ricorrente Avv. Luigi Carlutti in sostituzione dell’Avv. Mattia Grassani;

FATTO E DIRITTO

Il tesserato Mattia Pagliuca ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra Bologna e Torino valida per la dodicesima giornata del Campionato Primavera Uno Tim - Trofeo Giacinto  Facchetti dell’1/03/2021, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A lo ha squalificato per tre giornate effettive di gara “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione); per avere inoltre, al 30° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo nei confronti del medesimo una frase irrispettosa e calciando contemporaneamente il pallone nella direzione dell’Arbitro colpendolo allo stinco accidentalmente”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo da tre a due giornate ha dedotto alcuni motivi.

In particolare il ricorrente ha sostenuto che l’espressione utilizzata dallo stesso va qualificata, così come ha fatto il Giudice Sportivo, come comportamento irrispettoso nei confronti dell’Arbitro ma non ingiurioso.

Con la conseguenza che tale comportamento avrebbe dovuto indurre alla sanzione della squalifica per una giornata di gara, ferma restando la squalifica ad una ulteriore giornata di gara per sommatoria di ammonizioni.

La Corte ritiene infondato il ricorso giudicando congrua la sanzione attribuita al calciatore da parte del Giudice di primo grado in considerazione del comportamento complessivo tenuto dallo stesso.

P.Q.M.

Respinge.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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