F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 086 CSA del 16 febbraio 2021 (U.S. Catanzaro 1929) N. 082/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 086/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 082/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 086/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Stefano Palazzi Presidente
Roberto Vitanza Vice Presidente
Agostino Chiappiniello Componente relatore
Franco Granato Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
su reclamo numero RG 082/CSA/2020-2021 proposto dalla società U.S. Catanzaro 1929 avverso la sanzione dell’inibizione a tutto il 23 febbraio 2021 e ammenda € 500,00 inflitta al Sig. Foresti Diego seguito gara Monopoli/Catanzaro del 17.01.2021 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 262/DIV del 19.01.2021)
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 1 febbraio 2021 il Dott. Agostino Chiappiniello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
In data 19 gennaio 2021 la società U.S. Catanzaro 1929, preannunciava reclamo avverso la sanzione dell’inibizione a tutto il 23 febbraio 2021 e ammenda € 500,00 inflitta al Sig. Foresti Diego irrogate dal Giudice sportivo – Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 262/DIV del 19.01.2021, a seguito della gara di cui in epigrafe, e richiedeva la trasmissione degli atti ufficiali.
Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società U.S. Catanzaro 1929, con nota trasmessa il 25 gennaio 2021, inoltrava formale rinuncia all’azione.
P.Q.M.
preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe, ex art. 49 comma 6 C.G.S., dichiara estinto il giudizio.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.