F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 090 CSA del 17 febbraio 2021 (S.S. AREZZO S.R.L.) N. 087/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 090CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 087/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 090CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi                                    Presidente

Roberto Vitanza                                  Vice Presidente relatore

Agostino Chiappiniello                        Componente

Franco Granato                                  Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

su reclamo numero RG 088/CSA/2020-2021 proposto dalla società S.S. AREZZO S.R.L.

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Gorgone Giorgio seguito gara Arezzo/Feralpisalò del 23.01.2021 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 270/DIV del 25.01.2021)

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 1 febbraio 2021 il Dott. Roberto Vitanza;

In sede di discussione è presente l’Avv. Monica Fiorillo per la reclamante. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

In particolare lo stesso, al 44° minuto del secondo tempo, veniva espulso.

Il Sig. Gorgone Giorgio veniva sanzionato dal Giudice Sportivo perché, a seguito della partita in epigrafe, nel lasciare il terreno di giuoco e precisamente sotto il tunnel, a voce alta, pronunciava ripetutamente le seguenti frasi: “prima che smetto uno lo ammazzo sotto il tunnel”, “mortacci tua e di tua madre”.

Il comportamento, come detto, veniva sanzionato dal giudice di prime cure “per comportamento irriguardoso verso l’arbitro. Allontanato dal terreno di gioco, rientrando negli spogliatoi reiterava frasi offensive e minacciose”.

La difesa dell’Arezzo non ha contestato il dato fattuale, né la natura offensiva degli epiteti pronunciati dall’allenatore in seconda, ha ritenuto, però, che tali frasi e, segnatamente : “ li mortacci vostri”, costituiscano una espressione di uso comune, precisando, poi, come tali frasi non sarebbero state indirizzate all’arbitro.

Osserva la Corte.

Per quanto attiene al primo segmento di condotta, il collegio ritiene che le frasi pronunciate dal GORGONE siano state indubitabilmente rivolte al direttore di gara, e comunque alla quaterna arbitrale, in quanto precedute dalle parole devi fischiare che collegano in modo inconfutabile a costoro l’epiteto successivo sulla cui ingiuriosità ed irriguardosità del pari non è dato dubitare.

Quanto al secondo segmento di condotta, in disparte la natura offensiva e minacciosa del frasario utilizzato dal tesserato, in realtà manca la prova che tali affermazioni, offensive e minacciose, erano rivolte direttamente all’arbitro e/o alla terna arbitrale, atteso che il comportamento si è realizzato all’interno del tunnel senza che l’incolpato rivolgesse le offese espressamente e direttamente al direttore di gara o ai suoi collaboratori e quando questi ultimi erano ancora impegnati nella direzione della gara.

Al contempo, però, le frasi in esame sono state pronunciate in modo e con un tono tale che anche altri soggetti potessero ascoltarle, in particolare quelli qualificati che le hanno refertate. Di talché le parole in questione non possono essere qualificate come una mera recriminazione interiore ma assumono una portata comunque irriguardosa ed offensiva nei confronti degli ufficiali di gara, essendo state percepite da altri soggetti come sopra illustrato.

Ne consegue che il complessivo comportamento del sig. Giorgio Gorgone e le relative modalità possono meritare una valutazione attenuata, considerato che la condotta si è svolta in un contesto spazio temporale unitario e che le frasi proferite nel tunnel non erano percepibili direttamente dai componenti la quaterna arbitrale, per cui ritiene la Corte equo ridurre la sanzione irrogata a due giornate di squalifica.

P.Q.M.

accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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