F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 098 CSA del 25 febbraio 2021 U.S. Vibonese Calcio S.R.L.) N. 103/2020/2021 REGISTRO RECLAMI N. 098/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

N. 103/2020/2021 REGISTRO RECLAMI

N. 098/2020/2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi                    Presidente

Paolo Tartaglia                    Componente relatore

Daniele Cantini                    Componente

Franco Granato                 Rappresentante AIA

 

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 103/CSA/2020/2021, proposto dalla società U.S. Vibonese Calcio, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 298 del 9/2/2021;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 19.2.2021 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia;

FATTO E DIRITTO

La U.S. Vibonese Calcio ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra Vibonese/Catanzaro disputata il 7.2.2021, il Giudice Sportivo ha inflitto al tesserato Saffioti Giovanni la sanzione della squalifica per tre gare effettive e l’ammenda di €1.000,00 “per comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del quarto ufficiale”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere una congrua riduzione della squalifica e l’annullamento della ammenda la ricorrente ha dedotto la erroneità del provvedimento del Giudice Sportivo.

In particolare la ricorrente ha affermato che il comportamento del suo tesserato non consisteva in alcuna minaccia nei confronti del quarto ufficiale di gara ma si limitava a dare una valutazione negativa dell’operato del direttore di gara e dei suoi collaboratori.

La Corte ritiene fondato il ricorso in quanto il comportamento tenuto dal tesserato della Vibonese non si configura come minaccioso ma come irriguardoso nei confronti dell’operato del direttore di gara e dei suoi collaboratori.

Pertanto ritiene di accogliere il reclamo riducendo la squalifica comminata a due giornate e annullando la ammenda di € 1.000,00.

P.Q.M.

accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara e annulla l’ammenda.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

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