F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 114 CSA del 19 marzo 2021 (Calciatore Bianco Raffaele) N. 111/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 114/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 111/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 114/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Stefano Palazzi - Presidente

Daniele Cantini – Componente

Fabio Di Cagno - Componente relatore

Franco Granato - Rappresentante AIA

riunita in videoconferenza, ha pronunciato

la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 111/CSA/2020-2021, proposto dal calciatore sig. Bianco Raffaele

per  la  riforma  della  decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico del 22.2.2021 di cui al Com. Uff. n. 323/DIV

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 5.3.2021 l’Avv. Fabio Di Cagno;

Udito l’Avv. Federico Menichini per il reclamante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

 

 

Con reclamo del 27.02.2021, preceduto da rituale preannuncio, il calciatore Raffaele Bianco, tesserato per la società S.S.C. Bari S.p.A., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro del 22.02.2021 (C.U. n. 323/DIV) con la quale gli è stata irrogata la sanzione della squalifica per 3 gare effettive perché: “espulso per doppia ammonizione. Dopo l’uscita dal campo a seguito dell’espulsione, colpiva con una pedata la porta d’ingresso del varco che conduce agli spogliatori, causando la rottura del vetro (r.proc.fed, r.c.c.)”. Episodio occorso in occasione della gara Catania - Bari del 21.02.2021, valevole per il campionato nazionale di serie C, girone C.

Il reclamante ritiene eccessivamente gravosa la sanzione inflittagli, evidenziando come si fosse trattato di un episodio circoscritto, consistente in un unico calcio sferrato contro una porta quale sfogo per la tensione accumulata a seguito della subìta espulsione: provvedimento ritenuto ingiusto ma disciplinatamente accettato con l’immediato abbandono del campo, peraltro in un momento di particolare concitazione quando mancavano due minuti al termine della gara.

Sostiene  altresì  il  reclamante  di  aver  prontamente  ammesso  le  proprie  responsabilità, sottoscrivendo la sera stessa della gara una dichiarazione con la quale, nello scusarsi per l’accaduto, manifestava alla sua società la propria disponibilità a farsi carico dei costi necessari per il ripristino della porta danneggiata mediante trattenuta sulla busta paga. Chiede quindi l’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. c) ed e), C.G.S. e conclude per la riduzione della squalifica da 3 a 2 giornate di gara, eventualmente con commutazione in ammenda della squalifica per la terza giornata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo appare fondato.

L’episodio è stato concordemente riferito sia dal Collaboratore della Procura federale che dal Delegato di Lega e, quel che più conta, ammesso e riconosciuto dallo stesso calciatore.

E’ altresì indubbio che si è trattato solo di un gesto isolato di rabbia per l’espulsione subìta, come rilevato dallo stesso Collaboratore della Procura presente al fatto, senza alcun coinvolgimento di terze persone e non accompagnato da alcuna ulteriore intemperanza, neppure verbale.

In un siffatto contesto, si ritiene di poter condividere la prospettazione del reclamante circa la ricorrenza delle circostanze attenuanti di cui alle lett. c) ed e) dell’art. 13, comma 1, C.G.S.. Il calciatore, difatti, non solo ha immediatamente ammesso le proprie responsabilità, ma ha anche espressamente autorizzato la propria società a rivalersi con trattenuta sulla propria busta paga del danno causato alla società Catania, al cui risarcimento la S.S.C. Bari è tenuta anche in forza della sanzione parallelamente inflittale dal Giudice Sportivo (per lo stesso episodio, ammenda di € 500,00 e obbligo di risarcimento danni).

Così ridimensionata la condotta pur sempre antisportiva del calciatore, appare giustificata la riduzione della sanzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

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