F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 115 CSA del 19 marzo 2021 (Potenza Calcio S.R.L.) N. 112/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 115/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 112/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 115/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi - Presidente

Daniele Cantini - Componente (relatore) Fabio Di Cagno - Componente

Franco Granato – Rappresentante AIA ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 112/CSA/2020-2021, proposto dal Potenza Calcio s.r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 324/DIV del 23.02.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza,  tenutasi  in  videoconferenza  il  giorno  05.03.2021,  l’Avv. Daniele Cantini con la presenza del Dott. Federico Sibillano per la società reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Potenza Calcio s.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Mario Coppola, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana

Calcio Professionistico, Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 324/DIV del 23.02.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone C, Potenza/Virtus Francavilla del 21.02.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore la squalifica per due giornate effettive di gioco.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per comportamento offensivo verso l’arbitro.”.

L’odierna reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto:

In via principale: riqualificare la condotta del Sig. Coppola Mario da offensiva nei confronti dell’Arbitro a meramente irrispettosa e, per l’effetto, alla luce delle difese esposte e dei precedenti giurisprudenziali forniti, rideterminare la sanzione nella squalifica per 1 giornata effettiva di gara;

In via alternativa: nell’ipotesi in cui non si volessero ritenere valide e/o sufficienti le ragioni esposte a sostegno della tesi principale, rideterminare la sanzione nella squalifica per 1 giornata effettiva di gara anche ai sensi dell’art. 15 C.G.S. tenuto conto dell’assenza di recidività e della presenza di circostanze attenuanti.

La società Potenza Calcio s.r.l. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo ingiusta e sproporzionata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nell’evento de quo.

Infatti, l’odierna reclamante evidenzia come le espressioni rivolte all’indirizzo del Direttore di Gara debbano essere qualificate come una mera critica, un’espressione di dissenso riguardo al suo operato, scevra da ogni connotato offensivo o irriguardoso, pronunciata in un contesto di assoluta frustrazione e tensione per il risultato maturando e per la decisione arbitrale subita. Sul punto la difesa della società reclamante cita alcune decisioni di questa Corte che, accogliendo le tesi dei reclamanti, per casi analoghi, riduce la squalifica ad una giornata effettiva di gara.

Infine, il Potenza Calcio s.r.l. richiede l’applicazione di circostanze attenuanti, ex art. 13 C.G.S., comma 1, lettere c) ed e) e la riduzione della squalifica irrogata, ex art. 15, comma 1, C.G.S.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 05 marzo 2021, è comparso per la parte reclamante il Dott. Federico Sibillano il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La società reclamante non contesta l’espressione rivolta dal proprio calciatore all’indirizzo dell’arbitro, di cui al referto: “mamma mia come cazzo sei scarso”.

Si tratta quindi di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia corretta e proporzionata, rispetto alla gravità delle offese rivolte all’arbitro dal calciatore della società Potenza Calcio s.r.l..

Questa Corte, sulla base della ricostruzione dei fatti, ritiene che quanto accaduto meriti sicura riprovazione, perché l’espressione formulata nei confronti del direttore di gara, da parte del tesserato della società Potenza Calcio s.r.l., non può essere ritenuta una critica legittima alla luce del dato normativo, perché lede la dignità dell’arbitro, sia sul piano della sua moralità, sia sul piano della sua professionalità.

Seppur, come detto, il comportamento di cui trattasi rimanga, sicuramente, irriguardoso ed ingiurioso, tenuto conto dell’effettiva lesività delle espressioni usate, di non particolare gravità, si ritiene congruo, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza di questa Corte, di commutare la seconda giornata di squalifica in un’ammenda di € 500,00.

Tale attenuazione viene effettuata ai sensi del 2° comma dell'art. 13 cgs, in forza del quale la complessiva condotta, in particolare le parole proferite, merita una valutazione attenuata, anche alla luce dei gia' richiamati precedenti. Viceversa questa corte non ritiene di dare ingresso a circostanze attenuanti, ex art. 13, comma 1, lettere c) ed e), C.G.S., perché dagli atti di gara non emergono fatti e circostanze in tal senso.

Alla luce di quanto precede, l’appello proposto dalla società Potenza Calcio s.r.l. deve essere parzialmente accolto e la sanzione inflitta rideterminata nella squalifica per una giornata effettiva di gara con ammenda di € 500,00.

P.Q.M.

accoglie parzialmente e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nella squalifica ad 1 giornata effettiva di gara con ammenda di € 500,00.

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