F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 077 CSA del 3 febbraio 2021 (G.S. ARCONATESE 1926) N. 075/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 077/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 075/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 077/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa - Presidente

Daniele Cantini - Componente relatore

Giovanni Serges – Componente

Antonio Cafiero – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 075/CSA/2020-2021, proposto dalla Società G.S. Arconatese 1926 SSD ARL,

per  la  riforma  della  decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 82 del 07.01.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  tenutasi  in  videoconferenza  il  giorno  19.01.2021,  l’Avv. Daniele;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società G.S Arconatese 1926 SSD ARL, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Gatelli Luca, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 82 del 07.01.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone A, Città di Varese/Arconatese 1926 SSD ARL del 06.01.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere, a gioco fermo, colpito con un pugno al mento un calciatore avversario che indietreggiava di circa un metro senza tuttavia riportare conseguenze.”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta.

La società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.

Infatti, secondo la tesi della società reclamante, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di condotta violenta, ma bensì di un urto fortuito che non ha provocato conseguenza alcuna per il calciatore della squadra avversa, che peraltro non ha avuto bisogno dell’intervenuto dei sanitari.

La società, inoltre, sostiene che il gesto non aveva alcun intento lesivo dell’incolumità fisica dell’avversario.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 19 gennaio 2021, nessuno è comparso per la parte reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, ad ulteriore chiarimento della dinamica dei fatti, l’assistente arbitrale n. 2 della gara in questione.

Il Sig. Dario Ameglio, assistente arbitrale n. 2 della gara Città di Varese/Arconatese del 06.01.2021, raggiunto telefonicamente, ha confermato in toto il contenuto del suo referto, precisando che il calciatore della società reclamante, a palla non in gioco, ha sferrato, volontariamente, un pugno all’avversario, colpendolo al mento con un vero e proprio “gancio”, per utilizzare un’espressione pugilistica. L’assistente ha altresì riferito che il calciatore dell’Arconatese, a fine partita, si scusò per quanto accaduto, riconoscendo il suo illecito comportamento nei confronti dell’avversario.

Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 38 C.G.S., riguardo alla condotta violenta dei calciatori in occasione o durante la gara, che prevede, come sanzione minima, la squalifica per tre giornate effettive di gara.

Nel caso che ci riguarda, sulla base di quanto precede, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a questa Corte congrua ed in linea con le decisioni di questo organo giudicante.

Infatti, il gesto violento del calciatore dell’Arconatese è avvenuto contro un avversario in mancanza di contesa per il pallone e solo per un puro caso non ha arrecato danno fisico al calciatore di parte avversa che, per il colpo ricevuto, è indietreggiato di circa un metro, riuscendo comunque a rimanere in piedi.

Per tale motivo la condotta del calciatore della società reclamante deve essere considerata condotta violenta e come tale deve essere sanzionata con la squalifica per tre giornate effettive di gara.

In considerazione di quanto sopra, l’appello proposto dalla società G.S. Arconatese 1926 A.R.L. deve essere respinto e la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo confermata nella misura da lui determinata.

P.Q.M.

sentito l’Assistente n. 2, respinge.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it