F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 085 CSA del 12 febbrio 2021 (ACN Siena 1904 SSD SRL/ A.S.D. Sangiovannese 1927 N. 085/CSA/20202021 REGISTRO RECLAMI N. 085/CSA/20202021 REGISTRO DECISIONI

N. 085/CSA/20202021 REGISTRO RECLAMI

N. 085/CSA/20202021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa - Presidente

Andrea Lepore – Componente

Fabio Di Cagno - Componente relatore

Carlo Bravi - Rappresentante AIA

riunita in videoconferenza, ha pronunciato

 

la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 085/CSA/2020/2021, proposto dalla società ACN Siena 1904 SSD s.r.l.;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 21.01.2021 di cui al Com. Uff. n. 93;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 08.02.2021 l’Avv. Fabio Di Cagno;

Udito l’Avv. Massimo Carignani per la reclamante ACN Siena 1904 e l’Avv. Lucio Curzi per la resistente A.S.D. Sangiovannese 1927;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 25.01.2021 la società ACN Siena 1904 ssd s.r.l. (di seguito, ACN Siena), ha interposto reclamo avverso la delibera del 21.01.2021 con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (C.U. n. 93) ha dichiarato l’irregolarità della gara Sangiovannese – Siena del 20.01.2021 (valevole per la 6^ giornata del Campionato nazionale di serie D – girone E e terminata con il punteggio di 1- 2 in favore del Siena), disponendone la ripetizione.

Il Giudice Sportivo ha assunto la propria decisione sul presupposto dell’errore tecnico “pacifico e non contestato” in cui era incorso l’Arbitro, per avere ammonito due volte il calciatore del Siena Farcas senza comminare il dovuto provvedimento di espulsione, provvedimento intervenuto solo al termine della gara.

Riferisce dettagliatamente il Direttore di Gara nel supplemento di rapporto che “al 50° del secondo tempo ho ammonito il n. 6 della squadra ospitata ACN Siena 1904 sig. Farcas Ricardo-Florin, per comportamento antisportivo, lo stesso calciatore era stato precedentemente ammonito al 7° del secondo tempo. Al momento della notifica del secondo provvedimento non ho comminato l’espulsione allo stesso calciatore. Ripreso il gioco e trascorsi ventisette secondi dal fatto, nei quali n. 6 del Siena, ad eccezione della prima ripresa, non prende mai parte attiva al gioco, ho decretato la fine della gara e solo in quel momento ho estratto il rosso ai danni del calciatore sopra citato”.

Osserva la reclamante ACN Siena, pur non disconoscendo l’errore tecnico in cui era incorso l’Arbitro, che il Giudice Sportivo non avrebbe dovuto limitarsi a tale constatazione, ma valutarne anche l’incidenza sul regolare svolgimento della gara: incidenza, nel caso di specie, pressocchè nulla, posto che negli ultimi 27 secondi di gara il pallone era rimasto sempre in possesso del Siena e a fine gara l’Arbitro aveva decretato l’espulsione del calciatore al solo fine di renderlo edotto della sanzione disciplinare da cui sarebbe stato colpito (squalifica per la gara successiva).

A conforto della propria tesi la reclamante invoca un recente precedente di questa Corte Sportiva (gara Cannara -Pianese) con cui, nonostante un evidente errore tecnico dell’Arbitro per avere espulso dal campo un calciatore diverso dall’autore del fatto (c.d. scambio di persona), la gara era stata dichiarata comunque regolare.

Ritenendo pertanto la rilevanza diversa di un errore tecnico, a seconda che la situazione di irregolarità si protragga solo per pochi secondi o per diversi minuti e sollecitando un eventuale approfondimento dell’accaduto direttamente presso il Direttore di Gara o mediante la visione delle immagini ex art. 61, 2° comma, C.G.S., la ACN Siena conclude per la conferma del risultato acquisito sul campo (1-2 in proprio favore) o, in subordine, per la ripresa (e rinnovazione) della gara per il solo periodo di tempo trascorso dall’errore dell’arbitro sino al termine.

Resiste la ASD Sangiovannese con controdeduzioni del 04.02.2021, con le quali essa società, nel confermare l’oggettiva circostanza dell’errore tecnico, in quanto ammesso dall’Arbitro, ritiene inevitabile la conseguente irregolarità della gara.

Pur consapevole che gli organi di giustizia sportiva, ex art. 10, comma 5, C.G.S., possono valutare l’effettiva incidenza sul regolare svolgimento della gara di fatti pur qualificabili in termini di errore tecnico, sostiene la resistente che non altrettanto può dirsi dell’incidenza e/o influenza dell’errore sul risultato finale.

Osserva altresì la resistente che, anche in concreto, non risponderebbe al vero quanto dichiarato dall’Arbitro circa la mancata partecipazione attiva del calciatore Farcas alle azioni successive, posto che sarebbe stato proprio costui a calciare la punizione con la quale era stata ripreso il gioco, così come non risponderebbe al vero che il pallone sarebbe rimasto sempre in possesso del Siena.

Ritiene quindi essa resistente che, una volta verificatosi l’errore che aveva comportato la abusiva permanenza in campo di un calciatore, la gara non poteva che ritenersi compromessa, non potendosi invocare un criterio meramente probabilistico sull’incidenza o meno che avrebbe comportato la presenza in campo del calciatore da espellere.

Invocando numerosi precedenti di organi di giustizia (anche territoriali) conformi alla propria tesi e rilevando l’impossibilità di disporre la ripetizione/ripresa della gara, difettandone i relativi presupposti, l’A.S.D. Sangiovannese conclude per il rigetto del reclamo e la conferma della decisione assunta dal Giudice Sportivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato e deve conseguentemente essere accolto.

Entrambe le parti concordano sul fatto (per vero pacifico) che il Direttore di gara, nell’omettere l’espulsione del calciatore del Siena Farcas Ricardo Florin nonostante la doppia ammonizione, è incorso in un errore tecnico.

Reclamante e resistente concordano anche sul fatto che non necessariamente ad un errore tecnico consegue l’annullamento della gara, stante l’ampia previsione di cui all’art. 10, comma 5, C.G.S., ai sensi del quale, quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara medesima.

Ebbene, ritiene questa Corte Sportiva che proprio in corretta applicazione di tale ampia previsione normativa, la gara Sangiovannese – Siena del 20.01.2021 possa essere dichiarata regolare, con conferma del risultato conseguito sul campo (art. 10, comma, 5, lett. a), C.G.S.). Si è condivisibilmente sostenuto, con riferimento all’art. 17, comma 4, codice previgente (integralmente riprodotto nell’attuale art. 10, comma 5), che “la disposizione in esame, attribuendo agli organi della giustizia sportiva una duplice forma di discrezionalità valutativa, costituisce manifestazione delle esigenze di elasticità proprie del sistema disciplinare sportivo alle quali si accennava in precedenza volte da un lato, a riservare l’applicazione delle sanzioni ai soli fatti che nei casi concreti risultino, per la loro gravità, meritevoli di essere sanzionati; dall’altro, a consentire una valutazione caso per caso circa la tipologia della sanzione più adeguata al fatto in ossequio ai criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza. In primo luogo, infatti, viene rimesso alla discrezionalità degli organi della giustizia sportiva il potere di verificare se i fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici abbiano influito sul regolare svolgimento della gara. Successivamente, e solo in caso di positivo riscontro, spetterà ai medesimi organi di apprezzare in che misura quegli stessi accadimenti abbiano avuto una concreta influenza sul risultato della gara” (Comm. al Codice di Giustizia sportiva F.I.G.C. annotato con la dottrina e la giurisprudenza a cura di A. Blandini, P. Del Vecchio, A. Lepore e U. Maiello, art. 17, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli).

Ciò ovviamente non significa che la discrezionalità possa sconfinare nell’arbitrio, in quanto l’Organo di Giustizia, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, dovrà sempre valutare caso per caso le situazioni sottoposte al proprio giudizio e dare conto delle ragioni per le quali un errore tecnico può non assumere rilevanza decisiva ai fini della regolarità/irregolarità della gara e del risultato della medesima.

Questa Corte ovviamente non ignora i precedenti arresti (Sez. III del 14 12.2020, gara Cannara – Pianese e Sez. II del 14.12.2018, gara Cuneo - Virtus Entella) invocati rispettivamente dalla reclamante ACN Siena e dalla resistente ASD Sangiovannese: si tratta,

tuttavia, di precedenti di non adeguata pertinenza, in quanto nel primo caso riferito ad una fattispecie non qualificabile come errore tecnico (lo scambio di persona accertato solo nei giorni successivi alla gara) e nel secondo caso della mancata espulsione, nonostante la doppia ammonizione, protrattasi per circa quattro minuti, “lasso di tempo che non può ritenersi irrilevante ai fini della regolarità della gara” (C.U. n. 132 CSA s.s. 2018/2019).

Ebbene, proprio nel solco di tale ultima decisione, l’indebita presenza in campo del calciatore Farcas per soli ventisette secondi durante i quali costui si è limitato a calciare la punizione con cui era stato ripreso il gioco (il rapporto dell’Arbitro, sul punto, è confermato dalla stessa ASD Sangiovannese), senza tuttavia prendere mai parte attiva alle fasi successive (la ASD Sangiovannese non ha addotto alcuna circostanza di segno contrario, limitandosi a contestare genericamente il possesso palla ininterrotto da parte del Siena), non può ritenersi rilevante per inficiare la regolarità dell’intera gara e, soprattutto, per comprometterne il risultato sportivo. E difatti, mentre non può essere valutata l’incidenza concreta dell’apporto, positivo o negativo, offerto da un calciatore rimasto in campo per circa quattro minuti, a fronte delle numerose azioni di gioco che possono svilupparsi in tale arco di tempo (da qui la compromissione della regolarità dell’intera gara), la medesima incidenza concreta ben può essere invece prudentemente valutata nell’arco di soli ventisette secondi, alla stregua delle risultanze in atti e senza necessità di dover ricorrere ad immagini televisive, peraltro di dubbia ammissibilità.

In altri termini, se il merito sportivo rappresentato dal risultato di una competizione, può essere sacrificato solo a fronte di situazioni tipizzate o comunque sicuramente incidenti sul regolare svolgimento della competizione medesima, ritiene questa Corte Sportiva che la indebita presenza in campo di un calciatore per soli ventisette secondi, in mancanza di alcun elemento (come si è detto, neppure addotto) idoneo anche soltanto ad ipotizzare una effettiva incidenza (positiva o negativa) sullo sviluppo del gioco, non può costituire irregolarità tale da compromettere l’intera gara, imponendone la ripetizione, neppure (ed anzi soprattutto) nel caso di specie, in cui si tratta degli ultimi ventisette secondi di gioco.

Nè si tratta di affidarsi ad un mero calcolo di probabilità, come pure paventa la resistente ASD Sangiovannese: esattamente al contrario, il ridottissimo arco temporale all’interno del quale si è consumata l’irregolarità, consente da un lato di evitare il ricorso ad una valutazione puramente astratta e presuntiva (come nel caso in cui l’irregolarità si protragga per alcuni minuti o più), dall’altro di verificare, nel concreto, l’assenza di conseguenze significative sul

piano agonistico, sì da permettere, attraverso una valutazione non esclusivamente tecnica consentita dal già ricordato art. 10, comma 5, C.G.S., la sempre preferibile salvaguardia del risultato sportivo conseguito sul campo.

P.Q.M.

accoglie e, per l’effetto, ripristina il risultato conseguito sul campo.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

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