F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 087 CSA del 15 febbraio 2021 (Eur Massimo) N. 084/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 087CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 084/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 087CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                                Presidente

Stefano Agamennone                 Componente relatore

Massimiliano Atelli                     Componente

Antonio Cafiero                         Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

su reclamo numero RG 084/CSA/2020-2021 proposto dalla società Eur Massimo A.S.D. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al Sig. Minicucci Paolo seguito gara Eur Massimo/Mediterranea del 16.01.2021(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 Com. Uff. n. 490 del 18.01.2021)

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 29 gennaio 2021 l’Avv. Stefano Agamennone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

In data 21 gennaio 2021 la società Eur Massimo A.S.D. preannunciava reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al Sig. Minicucci Paolo irrogata dal Giudice Sportivo – Divisione Calcio a 5 Com. Uff. n. 490 del 18.01.2021, a seguito della gara di cui in epigrafe, e richiedeva la trasmissione degli atti ufficiali.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società Eur Massimo A.S.D., con nota trasmessa il 28 gennaio 2021, inoltrava formale rinuncia all’azione.

P.Q.M.

preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe, ex art. 49 comma 6 C.G.S., dichiara estinto il giudizio.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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